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Polizza professionale obbligatoria dal 15 agosto

Obbligo per i professionisti di dotarsi di una polizza professionale che copra dagli errori personalmente commessi nell’esercizio della professione Entra in vigore il 15 agosto 2013 l’obbligo di stipulare una assicurazione RC per i

Obbligo per i professionisti di dotarsi di una polizza professionale che copra dagli errori personalmente commessi nell’esercizio della professione

Entra in vigore il 15 agosto 2013 l’obbligo di stipulare una assicurazione RC per i professionisti italiani: per gli ingegneri, i commercialisti, i consulenti del lavoro, i periti industriali, i biologi etc. La polizza professionale è prevista dalla Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012): “il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”.

Polizza RC professionale

La polizza RC tutela i clienti, coprendo gli iscritti ai rispettivi Ordini Professionali dai danni colposamente e personalmente provocati nell’esercizio dell’attività professionale. Non sono invece coperte le eventuali sanzioni dirette comminate al professionista.

Obbligatorio, inoltre, per i professionisti informare i propri clienti al momento dell’incarico sugli estremi delle polizze e sui relativi massimali. Questi ultimi, così come copertura dei rischi, scoperti, franchigie e così via vengono scelti dal professionista in sede contrattuale.

Professionisti esclusi dall’obbligo

Gli unici esclusi dall’obbligo sono gli iscritti all’Ordine degli avvocati, che devono invece far riferimento alla Riforma forense, ed i medici. Per gli esercenti le professioni sanitarie, comunque, l’obbligo è stato prorogato dal Decreto Fare al 13 agosto 2014. Per quanto riguarda invece gli ingegneri è necessario distinguere tra chi esercita effettivamente la professione e chi no, come chiarito da una recente circolare del Centro Studi del CNI. Più in particolare l’obbligo di assicurazione RC professionale per gli iscritti all’Ordine degli ingegneri (leggi gli obblighi per ingegneri) scatta qualora questi mostrino di esercitare in modo effettivo l’attività libero-professionale. Ne consegue che non sono obbligati a stipulare una polizza RC professionale gli ingegneri non iscritti all’Albo e quelli iscritti ma che non esercitano concretamente la professione, ad esempio i dipendenti di aziende private che non firmano i progetti o gli ingegneri assunti dalla pubblica amministrazione che esercitano la professione in esclusiva per il proprio Ente.