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Disposizioni regionali in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici

Lo scorso 31 dicembre 2015 è stata pubblicata, sul supplemento del Bollettino Ufficiale delle Regione Piemonte  BU52S1, la Delibera della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 23-2724, con la quale sono state definite le "Disposizioni

Lo scorso 31 dicembre 2015 è stata pubblicata, sul supplemento del Bollettino Ufficiale delle Regione Piemonte  BU52S1, la Delibera della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 23-2724, con la quale sono state definite le “Disposizioni regionali in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici in attuazione del D.P.R. 74/2013 e degli articoli 39, comma 1, lettera c), 40 e 41 della L.R. 11 marzo 2015 n. 3.

La Delibera della Regione Piemonte contiene disposizioni in materia di accertamento e ispezione sugli impianti in possesso e non di bollino verde. Le operazioni di accertamento, sono intese come l’insieme delle attività di controllo diretto a verificare in via esclusivamente documentale, che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

Il Responsabile dell’impianto all’atto dell’ispezione deve mettere a disposizione la seguente documentazione relativa all’impianto:

  • Libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo dei rapporti di efficienza energetica;
  • Le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all’art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del d.p.r. n. 74/2013;
  • La dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del d.m. 37/2008;
  • Nei casi previsti, la documentazione relativa alla Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant’altro necessario secondo la tipologia dell’impianto.

Sollecitiamo un’attenta lettura dell’Appendice A della Delibera contenente la METODOLOGIA PER LE ISPEZIONI SULLE IMPRESE DI MANUTENZIONE ABILITATE AL RILASCIO DEL BOLLINO VERDE, le quali dovranno assicurare la presenza di un tecnico abilitato ad operare sull’impianto e rendere disponibile:

  • la visura ordinaria dell’impresa presso la Camera di Commercio a dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 1, e dall’art. 4 del d.m. 37/2008 per operare sugli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), oppure lettera e), oppure entrambe le lettere;
  • l’elenco e i certificati di taratura della strumentazione utilizzata;
  • nel caso di generatori a fiamma, la strumentazione necessaria per l’esecuzione delle analisi dei prodotti della combustione e della misurazione dell’indice di fumosità (bacharach) e di quanto necessario per operare sull’impianto;
  • la copia del patentino di abilitazione per la conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 kW (art. 287 del d.lgs. 152/2006 e s.m..i);
  • i documenti attestanti il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in caso di assunzione di incarichi di terzo responsabile per impianti di potenza superiore ai 350 kw.

Rimandiamo inoltre ad un’attenta lettura degli “ESEMPI DI NON CONFORMITA’ RILEVABILI” contenute sempre nell’appendice A della Delibera Regionale.

Delibera Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 23-2724