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Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimento (MOCA) – Proroga di 120 giorni per la comunicazione alle ASL.

Si comunica che è stato convertito in Legge, con modificazioni, il Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale,

Si comunica che è stato convertito in Legge, con modificazioni, il Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.220 del 21-09-2018 ed è entrato in vigore il 22 settembre 2018.
L’art. 8-bis prevede una modifica al Decreto legislativo 10 febbraio 2017 nr. 29 in materia di Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA), nel dettaglio:
1. All’articolo 6 del Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per i produttori artigianali che già operano è prevista la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Ricordiamo che l’art. 6, comma 3 del Decreto legislativo 10 febbraio 2017 nr. 29, prevede (al comma 1) che – per consentire la effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004 – gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale (leggasi dove si svolge attività di vendita al dettaglio). Il comma 3 stabilisce che gli operatori economici che già operano provvedono all’adempimento di cui ai commi 1 e 2 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Grazie pertanto all’azione svolta dalla Confartigianato Imprese, le imprese avranno ulteriori 120 giorni, dall’entrata in vigore della norma, per comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di produzione dei MOCA.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio categorie di Confartigianato Asti.