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OBBLIGO CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 1° GENNAIO 2020 PER OPERAZIONI DI CUI all’art. 22 del DPR 633/72

L'obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entrerà in vigore il 1° gennaio 2020 per tutti i soggetti obbligati alla certificazione dei corrispettivi mediante rilascio

L’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entrerà in vigore il 1° gennaio 2020 per tutti i soggetti obbligati alla certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di scontrini o ricevute fiscali.

Dal 1° gennaio 2020 verrà meno la possibilità di utilizzo della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, ferma restando la possibilità di emissione della fattura per scelta o su richiesta del cliente.
Pertanto si consiglia di attivarsi da subito ad installare i nuovi registratori telematici o adattare quelli in proprio possesso.
L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi potrebbe comportare l’acquisto di un nuovo registratore di cassa o l’adeguamento di quelli già in uso. ( REGISTRATORE TELEMATICO )
A fronte di tale spesa, l’Amministrazione Finanziaria riconosce un contributo una tantum pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di € 250 in caso di acquisto di un nuovo strumento, o di € 50 in caso di adattamento, per ogni strumento.
Tale contributo sarà concesso direttamente all’esercente come credito d’imposta utilizzabile nella prima liquidazione Iva successiva alla registrazione della fattura d’acquisto nonché al pagamento con modalità tracciabile.

L’obbligo in esame non si applicherà :
1) Ai servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento;
2) Ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, e-commerce;
3) Alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
4) Alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale;
5) Alle prestazioni didattiche di autoscuole.
6) Ai contribuenti esonerati dall’obbligo di emissione della ricevuta fiscale o scontrino per operazioni di cui art. 2 DPR 696/72;

Tali operazioni, continueranno a dover essere annotate nel registro dei corrispettivi e certificate ove sia obbligatorio.

IMPORTANTE:

contattare la persona che segue la propria contabilità in particolare modo per:
1) Valutare l’alternatività dell’emissione fattura in luogo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
2) Contenuto Minimo del DOCUMENTO COMMERCIALE emesso dal Registratore Telematico, in particolare, per la descrizione dei beni ceduti e servizi resi (dato che inserisce il tecnico al momento dell’attivazione ed installazione).
I contribuenti in regime dei minimi o forfetari dovranno far presente al tecnico che installa ed attiva il Registratore Telematico, in merito all’aliquota iva applicabile ai propri corrispettivi, di essere in presenza di operazioni “ NON SOGGETTE AD IVA” (aliquota iva pari a zero)
Eventuali casi di esonero ed ogni eventuale altro chiarimento.

COSA FARE?

1) contattare con urgenza il rivenditore/tecnico autorizzato;
2) valutare nuovo acquisto o adattamento del registratore;
3) valutare l’adattabilità del registratore telematico alla trasmissione dei dati per la lotteria degli
scontrini;
4) dotarsi di connessione ad internet per il collegamento.

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