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Il Comune di Asti, per il tramite dell’assessorato al Commercio e Attività Produttive, ha concesso il patrocinio all’iniziativa “RISORGEREMO.IT“, che prevede la realizzazione di un portale di marketplace online per tutte le attività commerciali, artigianali e di servizi della città di Asti.
Questo portale telematico è utile all’incontro tra domanda e offerta tra soggetti del territorio, specialmente in un momento difficile come questo, dove la mobilità è limitata e i protagonisti del mercato, specialmente in ambito commerciale, paiono essere le piattaforme internazionali.

Tale iniziativa offre la possibilità alle imprese di iscriversi al portale digitando l’indirizzo url www.risorgeremo.it e seguendo le istruzioni poter ottenere un account per caricare i propri prodotti.

Per tutto il periodo di emergenza sanitaria e comunque sino al 30 giugno 2020, il portale avrà il patrocinio della Città di Asti e sarà completamente gratuito sia per gli esercenti che si iscrivono che per le transazioni da esso generate tra esercente e cliente.
Il portale darà la possibilità anche di vendere coupon e/o voucher per tutte quelle attività che oggi sono ferme, vendere quindi dei prodotti e/o servizi futuri ma con pagamento immediato. Questa è una possibilità per far rimanere soldi sul nostro territorio in un momento difficile e quindi per dare una alternativa eticamente valida agli acquisti online, specialmente nella stagione pasquale.
Al portale possono iscriversi non solo i commercianti ma anche artigiani, imprese e professionisti, uno strumento per promuovere il commercio, l’artigianato e i servizi e per dare la possibilità di avere liquidità ora. Essere presenti è comunque un canale promozionale della propria attività che non costa nulla.

 

 

 

Decreto Legge “Cura Italia”

L’INPS fornisce le prime indicazioni operative in merito alla indennità introdotte dal D.L. n. 18/2020 per i lavoratori autonomi, parasubordinati e alcune categorie di lavoratori subordinati (stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori agricoli e dello spettacolo).

Le istruzioni operative e procedurali in merito alla concessione delle indennità saranno fornite con una successiva circolare illustrativa dello stesso Istituto.

In particolare, l’articolo 28 del decreto riconosce per il mese di marzo 2020 un’indennità pari a 600 euro – non soggetta ad imposizione fiscale – in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, coloni e mezzadri, qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’indennità prevista per i lavoratori autonomi è riconosciuta fino a concorrenza del limite di spesa fissato dalla norma e pari a 2.160 milioni di euro per il 2020.

A tale riguardo Vi segnaliamo che, in seguito al diffondersi nei giorni scorsi della notizia di un possibile click day per l’accesso al beneficio, l’INPS, che “non esiste alcun click day, inteso come finestra entro la quale si possono fare domande di prestazioni. Le domande saranno aperte a tutti e chiaramente sarà previsto anche il giorno di avvio delle richieste.

Riguardo la platea dei beneficiari, si evidenzia:

  • il requisito che dà diritto all’indennità è l’iscrizione del lavoratore autonomo ad una delle Gestioni speciali (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • il lavoratore autonomo non deve essere titolare di un trattamento pensionistico, non deve essere iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria, ad eccezione della Gestione Separata, e non deve percepire il reddito di cittadinanza.
  • Categorie lavoratori destinatari – Messaggio n. 1288 del 20/03/2020 INPS

Per quanto sopra riportato, anche alla luce di prime indicazioni informali forniteci dall’Inps, si ritiene  che anche  i  coadiuvanti dell’impresa  familiare,  in  quanto  iscritti  alla gestione artigiana, siano destinatari del beneficio, sempre che ricorrano anche le altre condizioni richieste.

In merito alle modalità per la fruizione e l’erogazione di tale indennità, il messaggio chiarisce che i lavoratori dovranno presentare domanda in via telematica all’INPS utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini (canale WEB con autenticazione tramite PIN dispositivo, oppure SPID, CIE, CSN) e per i patronati nel sito internet dell’Istituto.

Le domande saranno rese disponibili, nei prossimi giorni e sicuramente entro la fine del mese di marzo, dopo il necessario adeguamento delle procedure informatiche da parte dell’INPS.

Il nostro Patronato Inapa e la nostra Associazione si sono attivati nel predisporre l’organizzazione necessaria per la presentazione delle domande, in attesa della procedura definitiva, è possibile scaricare il seguente MODELLO per iniziare a raccogliere i principali dati che saranno necessari per la predisposizione delle pratiche, che Vi chiediamo di inviare tempestivamente alla casella di posta dedicata 600euro@confartigianatoasti.com

SI PRECISA che il MODELLO scaricabile messo a disposizione dalla Confartigianato NON SI CONFIGURA nella EFFETTIVA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE  DI CONTRIBUTO  a favore dei lavoratori autonomi, ma DOVRA’ ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPLETATA NEL RISPETTO DELLE NORME ATTUATIVE del procedimento di PROSSIMA EMANAZIONE da parte dell’INPS.

Confartigianato Asti e il Patronato INAPA si prenderanno pertanto incarico esclusivamente per le imprese che hanno presentato la scheda di raccolta dati per la successiva presentazione e completamento della procedura.

Confartigianato Imprese Piemonte, unitamente alle altre Parti sociali che costituiscono l’EBAP – Ente Bilaterale Artigianato Piemonte – ha sottoscritto il 10 marzo scorso un Accordo regionale che prevede un concreto sostegno economico a favore delle 18.000 imprese e dei 75.000 lavoratori che compongono il sistema artigiano piemontese che si riferisce alla bilateralità e che oggi soffrono le conseguenze dirette od indirette dell’emergenza sanitaria Coronavirus.

Due milioni di euro sono stati messi a disposizione.

L’Accordo prevede che le imprese aderenti all’EBAP che chiedano la Cassa integrazione propria del settore artigiano (FSBA) per Coronavirus possano ricevere un contributo economico a fondo perduto da 500 a 1.000 euro per ogni settimana di cassa integrazione ammessa, per un massimo di 6 settimane.

Per i lavoratori dipendenti dell’artigianato che, non essendo in FSBA per Coronavirus, fruiscano del congedo parentale per accudire figli sino a 12 anni di età nelle forme previste dalle misure governative, potranno chiedere l’integrazione salariale per il periodo di congedo fruito, sino al raggiungimento dell’importo previsto da FSBA – Fondo di Sostegno Bilaterale Artigianato.

Scarica  “Accordo regionale Covid-19”

Per ulteriori informazioni telefonare allo Sportello EBAP di Asti 0141/596291 o scrivi a: asti@ebap.piemonte.it.

Istruzioni operative per gli esercenti dotati di RT in servizio che sospendono l’attività ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 per COVID-19.

Gli esercenti dotati di un Registratore Telematico “in servizio” che, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, sospendono l’attività per l’emergenza sanitaria COVID-19, non devono attuare procedure specifiche tramite il Portale Fatture&Corrispettivi, né effettuare comunicazioni.

Devono soltanto assicurarsi:

  • di aver effettuato l’ultima chiusura giornaliera, precedente l’inizio della sospensione,
  • e che tale ultima trasmissione dei corrispettivi giornalieri sia andata a buon fine.

Le specifiche tecniche 9.0, par. 2.7 (pag. 25), espressamente prevedono che “nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio) il RT alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera”.

Di conseguenza, alla ripresa dell’attività, il RT provvederà in automatico a trasmettere i corrispettivi con importo “zero” relativi al periodo di sospensione.

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020

Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19

sull’intero territorio nazionale

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Dpcm 11 marzo 2020

Ieri, 11 marzo 2020, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale.

Scarica il Decreto

Si ritiene utile evidenziare e sintetizzare quanto specificato nel Decreto.

 

  • SONO CHIUSI i servizi alla persona PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI (Articolo 1, Punto 3)
  • POSSONO RESTARE APERTI LAVANDERIE, LAVANDERIE INDUSTRIALI, TINTORIE (Allegato 2)
  • POSSONO RESTARE APERTI SERVIZI DI POMPE FUNEBRI (Allegato 2)
  • SONO GARANTITI i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi 
  • SONO SOSPESE le attività dei servizi di ristorazione, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
  • Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto

Attività degli artigiani e delle piccole imprese

Premesso che il Decreto recita (Articoli 7 e 8)

7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

8) Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

si rileva che la ratio del decreto sia quella di limitare al massimo la circolazione delle persone per contrastare la diffusione del virus.

Si interpreta quindi che

  • possono restare aperte le attività manifatturiere con sede fissa ed unità produttiva (esempio: falegnamerie, segherie, carpenterie, aziende alimentari, autoriparatori, gommisti, carrozzieri, centri di revisione, …);
  • possono restare aperte le imprese di pulizia in quanto il decreto incentiva le operazioni di sanificazione;

le imprese senza sede produttiva fissa quali muratori, elettricisti, idraulici, cartongessisti, decoratori, …

  • Possono lavorare presso privati SOLO PER NECESSITÀ URGENTI quali riparazioni non rinviabili
  • Possono lavorare nei cantieri mantenendo le distanze interpersonali (in tal caso si fa riferimento alle “comprovate esigenze lavorative”, con cui l’artigiano deve dichiarare il cantiere sul quale sta andando a lavorare)

Altre attività economiche

  • POSSONO RESTARE APERTE le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità quali
    1. Ipermercati
    2. Supermercati
    3. Discount di alimentari
    4. Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
    5. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
    6. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
    7. Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
    8. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
    9. Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
    10. Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
    11. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
    12. Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
    13. Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
    14. Farmacie
    15. Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
    16. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
    17. Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
    18. Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
    19. Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
    20. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
    21. Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
    22. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
    23. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
    24. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
    25. Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Queste sono informazioni aggiornate alla data e ora odierna sulla base dell’interpretazione al testo del DPCM.

In attesa che il Governo e le Autorità competenti si pronuncino su eventuali dubbi e specificità, confermiamo che provvederemo prontamente ad informare le imprese per ulteriori chiarimenti e delucidazioni.

Per ulteriori informazioni  telefonare ai nostri uffici al 0141/596201 

A fronte del pesante impatto che l’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus Covid-19 sta avendo sulle attività economiche delle imprese e conseguentemente sull’occupazione dei lavoratori artigiani, il 26 febbraio 2020 Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL hanno firmato un Accordo interconfederale che prevede un ampliamento delle prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), che eroga trattamenti di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

L’intesa prevede l’introduzione, a carico di FSBA, di uno specifico intervento di 20 settimane (100 gg su settimana lavorativa di 5 giorni, 120 gg su settimana lavorativa di 6 giorni) nell’arco del biennio mobile, connesse alle sospensioni dell’attività aziendale determinate dal Coronavirus.

L’accordo ha carattere transitorio, per la durata dell’emergenza, e in ogni caso comporterà l’erogazione di prestazioni fino all’esaurimento delle risorse appositamente stanziate.

La nuova prestazione riguarda l’intero territorio nazionale e potranno accedervi le imprese artigiane aderenti a EBNA/FSBA.

In attuazione del citato Accordo Interconfederale, la Presidenza di EBNA/FSBA, il 2 marzo u.s., ha quindi adottato una Delibera d’urgenza per una prima regolamentazione della misura, che consente agli Enti Bilaterali regionali di attivarsi rapidamente per corrispondere alle richieste delle imprese in difficoltà e a supporto del reddito dei lavoratori dell’artigianato.

La Delibera contiene alcune importanti novità che sono state introdotte, solo ed esclusivamente per le richieste di interventi connessi alla causale Coronavirus, al fine di garantire un tempestivo ed efficace accesso alla prestazione di FSBA:

  • possibilità di sottoscrivere gli Accordi Sindacali anche successivamente all’inizio della effettiva sospensione (la singola durata degli Accordi non può superare il mese di calendario; la validità temporale da considerare per questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020 – 31 marzo 2020);
  • sospensione del requisito del limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risultino assunti in data precedente al 26 febbraio 2020;
  • sospensione del limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento.

È prevista, quindi, l’introduzione di una specifica causale di sostegno al reddito “COVID-19 – CORONAVIRUS” ed è stato predisposto un apposito modello di Accordo Sindacale che può già essere utilizzato e successivamente dovrà essere caricato sulla piattaforma SINAWEB, contestualmente alla richiesta ad INPS del Ticket per la contribuzione correlata.

Stante l’attuale situazione di emergenza, gli accordi potranno essere inviati agli EBAP di Bacino, per la sottoscrizione, via PEC o e-mail.

Gli EBAP di Bacino restituiranno gli Accordi firmati con le medesime modalità.

Si allega un esempio di compilazione dell’Accordo, con EVIDENZIATE le indicazioni valide per il Piemonte.

E’ attivo sulla piattaforma SINAWEB (le istruzioni per l’utilizzo) uno specifico percorso dedicato ad accordi e domande con causale “COVID-19 – CORONAVIRUS”.

Infine, entro il 31 marzo 2020, verrà effettuato un monitoraggio sull’utilizzo delle prestazioni di FSBA, nonché sull’assorbimento delle risorse, in merito all’emergenza Coronavirus al fine di accertare la reale necessità di mantenere in essere la nuova causale.

Contatta il bacino di Asti per avere ulteriori informazioni telefona al 0141 354319  –  fax 0141 437456 o scrivi al seguente indirizzo email:

asti [at] ebap.piemonte.it; l’orario apertura degli uffici è il seguente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Confartigianato Imprese Piemonte ha realizzato un sondaggio flash per conoscere le impressioni delle imprese artigiane sugli aspetti negativi economici, produttivi ed occupazionali derivanti dall’emergenza Coronavirus Covid–19.

“Le imprese artigiane Piemontesi – dichiara Giorgio Felici presidente Confartigianato Imprese Piemonte – hanno espresso forte preoccupazione per l’impatto che il Coronavirus sta avendo sulla realtà della nostra Regione, segnalando un marcato rallentamento dell’attività e degli ordinativi”.

Il sondaggio ha coinvolto 1551 imprese su tutto il territorio Piemontese: Alessandria 176, Asti 119, Biella 112, Cuneo 324, Novara e Vco 214, Torino 528, Vercelli 78. Di seguito i settori in dettaglio: Agroalimentare; Autotrasporto; Chimica; Comunicazione; Legno e Lapidei; Meccanica (Metalmeccanici ed installatori impianti, Odontotecnici, Orafi, Argentieri); Acconciatura ed Estetica; Servizi di pulizia; Moda; Pulitintolavanderie; Occhialeria; Tessili; Abbigliamento; Calzaturiero; Edilizia.

Facendo una media tra i vari settori, il 68% degli intervistati ha dichiarato che l’emergenza Coronavirus ha avuto un impatto negativo, la riduzione della produzione è stimata nel 34,56%; mentre la riduzione del volume di affari è pari al 31,91%; la cancellazione degli ordini si attesta al 22,44%.

Occorre ora mettere subito in campo – prosegue Felici – misure efficaci che, utilizzando procedure e modalità agili dal punto di vista burocratico, riducano l’impatto sulla situazione economico-finanziaria di contributi e imposte statali e regionali e quindi in tal modo sostengano il mantenimento dei livelli occupazionali, anche con il rafforzamento del sistema di ammortizzatori sociali”.

La Confartigianato Imprese, unitamente alle altre confederazioni artigiane nazionali, ha sottoscritto il 26 febbraio scorso un accordo con Cgil-Cisl-Uil che ha esteso le prestazioni del FSBA – Fondo Sostegno Bilaterale Artigiano previsto per legge a favore dei lavoratori (sistema di sostegno artigiano analogo alla cassa integrazione ordinaria), aggiungendo una causale specifica “coronavirus” che consente di avere un ulteriore periodo di copertura fino a 20 settimane aggiuntive su base biennale. Tuttavia bisogna tenere presente che il settore edile non è ricompreso nel sistema FSBA ma è coperto dalla cassa integrazione ordinaria e in Piemonte pesa per oltre 50 mila imprese per circa 65 mila lavoratori dipendenti. Pertanto, considerata la situazione, è necessario che il Governo proceda al rifinanziamento della Cassa integrazione in deroga.

“Inoltre per le micro e piccole imprese, nonché quelle artigiane – continua Felici –sono necessari i seguenti provvedimenti, come già Confartigianato Imprese unitamente alle altre confederazioni ha richiesto durante gli incontri svoltisi nei giorni scorsi con il Governo: sospensione imposte e tributi; sospensione pagamenti utenze (elettricità, gas, acqua etc …); credito: sospensione pagamento rate mutui, finanziamenti e premi assicurativi alle compagnie; previdenza: sospensione versamenti contributi INPS e premi assicurativi INAIL; lavoro autonomo: indennità per i lavoratori autonomi e professionisti interessati dalla sospensione dell’attività commisurata alla perdita del fatturato”.

Data la particolare criticità che si sta verificando nelle imprese artigiane piemontesi, sollecitiamo anche la Regione Piemonte a prevedere interventi per tutte le imprese e ad attivare strumenti straordinari che ne garantiscano la liquidità. “Infine – prosegue Felici – visto quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo, che estende l’area di attenzione su tutto il territorio nazionale, è necessaria una strategia di comunicazione come sistema Piemonte concertata con il Governo nazionale, mirata a recuperare l’immagine complessiva della nostra regione nel mondo per il rilancio del ‘Made in Italy’ e per contrastare la paura ingeneratasi nella collettività. Confartigianato Imprese in Piemonte è a disposizione con tutto il suo sistema territoriale a supportare le imprese in questo difficile momento”.

Il Coronavirus fa paura ma la normativa d’urgenza adottata nelle ultime settimane non permette di violare la privacy di visitatori, utenti e dipendenti. I soggetti pubblici e privati non possono, quindi, chiedere ai visitatori ed agli utenti informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio.

D’altro canto i datori di lavoro, pubblici e privati, non possono acquisire un’autodichiarazione dai dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali anche dei loro contatti più stretti, nonché vicende relative alla sfera privata.

Questo è quanto ha chiarito il Garante per la privacy con comunicato del 2 marzo, evidenziando nel contempo che la finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus va svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato e che possono raccogliere informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus ed ai recenti spostamenti degli individui (stiamo parlando degli operatori sanitari ed al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate).

Infatti è stato previsto che chiunque negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, debba comunicarlo all’Azienda Sanitaria Territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti.

Con particolare riferimento alle informazioni chieste dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si rammenta che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, i dati relativi alla salute dei lavoratori possono essere trattati dai titolari del trattamento/datori di lavoro solo nel caso in cui il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale e, chiaramente, non è questo il caso.

Resta, tuttavia, fermo l’obbligo:

-per i lavoratori di segnalare ai datori di lavoro situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
-per i datori di lavoro di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro ed effettuare gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente (ad esempio sottoponendo ad una visita straordinaria i lavoratori più esposti).

Inoltre, il Garante ha evidenziato che recentemente il Ministro per la pubblica amministrazione ha fornito indicazioni operative circa l’obbligo per il dipendente pubblico e per chi opera a vario titolo presso la P.A. di segnalare all’amministrazione di provenire da un’area a rischio ed in tale quadro il datore di lavoro può predisporre canali dedicati di inoltro di tali segnalazioni.

Qualora poi, nel corso dell’attività lavorativa, il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico (es. URP, prestazioni allo sportello) venga in relazione con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, è tenuto a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.

In relazione alla Pubblica Amministrazione si segnala che in data 26 febbraio 2020 il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha emanato la Direttiva n. 1/2020 che fornisce i primi indirizzi operativi di carattere anche precauzionale per le amministrazioni pubbliche che devono, tra l’altro, assicurare l’applicazione delle misure ivi specificate alle società a controllo pubblico ed agli enti vigilati.

Per gli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno, la direttiva raccomanda di:

-evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi;
-assicurarne la frequente aerazione;
-curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti;
-mantenere un’adeguata distanza con l’utenza.

Nei locali, aperti al pubblico e non, dovranno poi essere rese disponibili strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l’autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative.

Ed è a tali misure di prevenzione che si riferisce il Garante Privacy quando nel suo comunicato parla di misure di prevenzione generale alle quali ci si deve attenere per assicurare l’accesso dei visitatori a tutti i locali aperti al pubblico nel rispetto delle disposizioni d’urgenza adottate.

Alla luce di quanto sopra il Garante conclude invitando tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti

Come noto nella notte tra sabato e domenica il Presidente del Consiglio ha emanato un nuovo Decreto (allegato 1) recante misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del COVID-19 sull’intero territorio nazionale.

IL DPCM contiene, all’art. 1, disposizioni per la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

In particolare:

  • devono essere evitati gli spostamenti in entrata e in uscita da questi territori, salvo quelli per esigenze lavorative o motivi di salute. Ai soggetti con febbre superiore a 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali;
  • vi è il divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chi è sottoposto alla quarantena o è risultato positivo al virus;
  • si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
  • sono chiusi quindi anche cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e discoteche e locali assimilati, con sanzioni della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese i funerali;
  • per quello che riguarda i ristoranti e bar dovranno essere aperti dalle 6 alle 18 e durante l’apertura dell’attività il gestore ha l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, è prevista la sospensione dell’attività;
  • le altre attività commerciali sono consentite solo se il gestore garantisce accessi contingentati, evita assembramenti di persone  e garantisce ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali il gestore dell’esercizio deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Nell’impossibilità di garantirla o in caso di violazione, l’attività viene chiusa;
  • per quello che riguarda gli alimentari, le farmacie e le parafarmacie il gestore è chiamato a garantire il rispetto della distanza di un metro;
  • sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni incluse nei Lea), impianti sciistici, centri culturali, sociali e ricreativi.

Sin da subito il decreto ha suscitato dubbi interpretativi sui quali la Confederazione si è mossa nei confronti della Presidenza del Consiglio e dei Ministri competenti al fine di fugare ogni dubbio interpretativo e fornire alle Associazioni territoriali e alle Federazioni regionali indicazioni corrette.

In risposta a queste sollecitazioni, nella tarda serata di ieri è stata emanata un’ordinanza della Protezione Civile (allegato 2) che chiarisce che il DPCM si applica alle sole persone fisiche ed “è esclusa ogni applicabilità della misura al transito e al trasporto di merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate”. Inoltre è consentito lo spostamento su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute.

Inoltre le Regioni potranno adottare ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza che vanno previamente comunicate al Ministro dell’Interno al fine di evitare sovrapposizioni nell’esclusiva competenza statale relativa all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Il Ministero della Salute ha, inoltre, diffuso delle FAQ (allegato 3) relative in particolare a come i cittadini si devono comportare all’interno delle “aree a contenimento rafforzato”.

Infine, per quello che riguarda i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata ed in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”, gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia (allegato 4). Le persone sottoposte a quarantena o che sono risultate positive al Coronavirus non potranno spostarsi dalle proprie abitazioni. La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli e la sanzione prevista per chi viola le limitazioni agli spostamenti è la pena fino a 3 mesi di reclusione o l’ammenda fino a 206 euro (art. 650 del codice penale) salvo che non possano configurarsi ipotesi più gravi (delitti colposi contro la salute pubblica art. 452 C.P.).

Pertanto, pur richiamando alla responsabilità di ognuno di noi che con i propri comportamenti quotidiani potrà contribuire al rallentamento della diffusione del virus, l’azione tempestiva della Confederazione ha consentito di evitare uno stop alle attività delle imprese associate, sia delle zone “a contenimento rafforzato” sia di quelle di tutto il Paese che potranno, quindi, proseguire nelle loro attività sia all’interno dell’area che in quelle limitrofe.

Sarà nostra cura aggiornarvi costantemente sull’evolversi della situazione e sui provvedimenti che verranno adottati e vi invitiamo a segnalare criticità che dovessero riscontrarsi sul territorio all’email info@confartigianatoasti.com