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Il cosiddetto Decreto Legge Mezzogiorno (DL 91/2017) ha previsto che a partire dal 1 gennaio 2018 per essere a norma gli shopper usa e getta dovranno:

  1. essere biodegradabili e compostabili secondo lo standard internazionale Uni En 13432 (controllare quindi che vi sia questa specifica dicitura per essere certi che siano a norma);
  2. essere cedute esclusivamente a pagamento.

La principale novità introdotta è quindi quella relativa allo stop graduale (a partire dal 1° gennaio 2018) ai sacchetti di plastica ultraleggeri sotto i 15 micron di spessore, richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi, che dovranno essere non solo compostabili secondo la norma UNI En 13432, ma contenere anche una percentuale crescente di carbonio biobased (secondo lo standard UNI Cen/Ts 16640): almeno il 40% dal 1 gennaio 2018, il 50% dal 1 gennaio 2020 e non inferiore al 60% da gennaio 2021.

Sono inoltre permesse:

  • le borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna, a condizione che abbiano uno spessore della singola parete superiore a 200 micron, che contengano una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% e che siano fornite come imballaggio per il trasporto in esercizi che commercializzano generi alimentari;
  • le borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna, a condizione che abbiano uno spessore della singola parete superiore a 100 micron, contengano una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% e che siano fornite come imballaggio per il trasporto in esercizi che commercializzano generi alimentari.

Raccomandiamo di ottenere dai fornitori la garanzia (meglio se scritta) che i prodotti ordinati siano conformi a quanto disposto dalla nuova normativa.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da 2.500 euro a 25.000 euro.

Per approfondimenti scrivere a: antonella@confartigianatoasti.com

26 Novembre 2015 Seminario DI AGGIORNAMENTO sulla Nuova Classificazione dei rifiuti Pericolosi 

Dal 1 giugno 2015 sono entrate in vigore le nuove norme comunitarie sulla classificazione dei rifiuti, che cambiano le modalità di attribuzione delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti pericolosi ed in taluni casi il corrispondente codice CER.

L’ufficio Ambiente di Confartigianato organizza per il giorno 26 novembre 2015 presso la Sala Nebiolo di Confartigianato alle ore 15 un seminario di aggiornamento per fornire uno strumento facilitato nell’applicazione corretta delle norme comunitarie che sono entrate in vigore negli scorsi mesi.

L’iniziativa è completamente GRATUITA.

info: antonella@confartigianatoasti.com

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto recante il regolamento per l’autorizzazione unica ambientale (AUA) valida per le micro, piccole e medie imprese.
Dal 13 giugno 2013 ha avvio ufficialmente l’Autorizzazione unica ambientale (AUA), un provvedimento rilasciato dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) che subentrerà a diversi atti di comunicazione, notifica e concessione in ambito ambientale.

Infatti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013 relativo al “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.
Il decreto, si applica alle micro, piccole e medie imprese (articolo 2 del decreto del 18 aprile 2005), nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Non si applica invece agli impianti soggetti ad AIA e neppure ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale “disponga che il provvedimento finale di Via comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il nuovo regolamento, che dovrebbe portare un risparmio complessivo di 700 milioni di Euro all’anno per le PMI, semplifica gli adempimenti amministrativi: la nuova autorizzazione arriverà a sostituire fino a sette diverse procedure diverse.
Il Regolamento – istituto dal decreto composto da 12 articoli e da un corposo allegato – viene a sostituire ben sette diversi provvedimenti e autorizzazioni/comunicazioni:
– l’autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
–  la comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo n. 152, 3 aprile 2006, volta all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue derivanti dalle aziende a ciò preposte;
– l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
– l’autorizzazione generale di cui all’articolo 272 sempre del decreto legislativo n. 152, 3 aprile 2006, inerente la sussistenza di impianti con emissioni modestamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico;
– la comunicazione o il nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o 6, della legge n. 447 del 26 ottobre 1995, in tema di impatto acustico;
– l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi provenienti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992;
– le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del, più volte citato, decreto legislativo n. 152, 3 aprile 2006, sulle procedure di auto-smaltimento e recupero agevolato di rifiuti considerati pericolosi e non pericolosi.

Come funziona la nuova autorizzazione unica ambientale?

Intanto sarà necessaria un’unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP).
A questo proposito il DPR 59/2013 indica che la “domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione, è presentata al Suap che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all’autorità competente e ai soggetti interessati, e ne verifica, in accordo con l’autorità competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione, per i quali si chiede il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore”.

L’AUA varrà 15 anni e le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell’autorizzazione.
Anche per il rinnovo dell’autorizzazione è prevista una procedura semplificata: ai fini del rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all’Autorità competente, tramite il Suap, un’istanza corredata dalla documentazione. Se le condizioni di esercizio sono rimaste immutate è infatti sufficiente la presentazione di una istanza con una dichiarazione sostitutiva e durante i tempi necessari per il rinnovo, l’attività potrà proseguire sulla base dell’autorizzazione precedente.

NOTE molto IMPORTANTI:
1) I provvedimenti avviati prima di tale data si concluderanno con la normativa in vigore alla data del loro avvio.

2) L’aua di cui al presente articolo, può essere richiesta allo scadere della prima autorizzazione ambientale Già IN POSSESSO DELL’AZIENDA che rientra in questa normativa semplificata.

3) Attenzione !!!! : Le aziende già in possesso delle autorizzazioni previsti dalla normativa vigente ambientale (d. lgs. 152/2006 e smi) al momento non devono far nulla per adeguarsi alla nuova norma, presentare domande o altro, ma nel rispetto delle tempistiche del rinnovo di una delle 7 autorizzazioni in essere citate in precedenza (autorizzazione agli scarichi idrici, alle emissioni in atmosfera, ecc.), rinnoveranno le autorizzazioni in essere con le nuove procedure. Un futuro DM (decreto ministeriale) individuerà le modalità di richiesta.
Una nuova azienda che “parte da zero” a livello autorizzativi invece avvierà l’iter secondo le nuove procedure e i nuovi riferimenti legislativi.

Concludiamo ricordando che nell’Allegato 1 viene definito il contenuto delle autorizzazioni per ognuna delle tipologie di impianti e attività richiamate nella parte II dell’Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Ad esempio con riferimento a:
– riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero non superiore a 20 kg;
– tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg;
– produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all’uso non superiore a 200 kg;
– produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg;
– produzione di mobili, oggetti, imballaggi , prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg;
– verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/giorno;
– verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/giorno;
– panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/giorno;
– torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno;
– produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/ora;
– sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno;
– laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti;
– anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore 10 kg/giorno;
– utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno;
– produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l’igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/giorno;
– tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno;
– produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno;
– trasformazione e conservazione esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/giorno;
– trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/giorno;
– molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/giorno;
– lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/giorno;
– prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/giorno;
– pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno;
– lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/giorno;
– lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg;
– fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera massima non superiore a 100 kg;
– produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg;
– produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg;
– saldatura di oggetti e superfici metalliche;
– trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg;
– lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 Kg/anno

 

Ufficio Ambiente – Confartigianato Asti

 

 

In questi giorni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso dell’obbligo della dichiarazione annuale per i gas fluorurati da compilare entro il 31 maggio prossimo. In pratica, un nuovo adempimento per quei soggetti – privati o imprese – che utilizzano apparecchiature contenenti 3 kg o più di gas fluorurati. Su tale obbligo, peraltro vincolato a una scadenza ravvicinata, Confartigianato ha avviato una serie di azioni perché venga sospeso (vedi documento), o quanto meno prorogato.

Entro fine mese le aziende (e non solo loro) hanno l’obbligo di inviare la dichiarazione annuale in formato elettronico all’Ispra  e se non lo fanno rischiano una sanzione da 1.000 a 10.000 euro. Peccato che tale meccanismo sia stato reso disponibile solo  il 23 maggio u.s. Così facendo si mettono sempre più in difficoltà le piccole imprese che, vista la congiuntura attuale, oggi più che mai andrebbero aiutate e non appesantite da ulteriori fardelli burocratici. Qui addirittura siamo in presenza di un nuovo adempimento, pesantemente sanzionato se non viene rispettato, che si basa su un modello di dichiarazione pubblicato a pochi giorni dalla scadenza.

Specifiche istruzioni per la compilazione on-line della dichiarazione sono reperibili sul sito: 

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas

E’ sconcertante la decisione del Ministro Clini di riavviare il Sistri nonostante tutte le criticità sul sistema di tracciabilità dei rifiuti più volte evidenziate dalle imprese. Una decisione che non tiene minimamente conto delle gravi difficoltà che in questa fase di dura e profonda recessione stanno attraversando le Pmi, in particolare del terziario di mercato e dell’artigianato, ormai ridotte allo stremo: così Rete Imprese Italia sulla firma e la pubblicazione in Gazzetta di un decreto del Ministro dell’Ambiente, con il quale si dispone il riavvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri).
“La crisi economica e finanziaria che stiamo attraversando  – sottolinea il presidente di Rete Imprese Italia, Carlo Sangalli, in una lettera inviata oggi al Presidente del Consiglio, Mario Monti, ai ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente, Corrado Passera e Corrado Clini, e al Garante delle Pmi, Giuseppe Tripoli – richiederebbe prioritariamente di indirizzare gli sforzi del Governo verso misure e provvedimenti capaci di far ripartire l’economia e non verso atti capaci solo di penalizzare ancora di più le imprese che faticosamente stanno cercando di mantenersi in vita garantendo milioni di posti di lavoro”.

“Nonostante Rete Imprese Italia abbia ripetutamente evidenziato le problematiche derivanti dalle disposizioni contenute nel decreto – continua Sangalli –  nulla risulta essere cambiato. La decisione appare, pertanto, in netto contrasto con quanto riscontrato dalle imprese fino ad oggi e ben evidenziato nella relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nonché clamorosamente certificato dalle ultime indagini della magistratura”.

“Per la sopravvivenza del sistema economico e produttivo del Paese – conclude Sangalli – Rete Imprese Italia ritiene dunque indispensabile un intervento diretto del presidente del Consiglio affinché sia immediatamente ritirato e abrogato il decreto e, contestualmente, sia prorogato l’attuale periodo di sospensione del sistema e relativi contributi. Inoltre, il riavvio di questo strumento dovrà necessariamente essere subordinato alla formulazione di un nuovo sistema di tracciabilità di semplice utilizzo, efficace per il reale contrasto alle ecomafie, di vantaggio per le imprese, fondato su criteri di trasparenza ed efficienza”.

PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO PER IL MUD 2013

 D.P.C.M. 20 dicembre 2012 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2013” (GU n.302 del 29-12-2012 – S.O. n. 213).

Come da consolidata tradizione, le ultime ore dell’anno appena trascorso hanno visto la pubblicazione del modello unico di dichiarazione ambientale e la novità, non trascurabile, è che entro il 30 aprile 2013 sono nuovamente tenuti a tale adempimento anche i raccoglitori e trasportatori professionali di rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione. Categorie, queste ultime, esonerate di fatto già dal 2011. La ragione di questa anomalia, come accade sempre più spesso, è da ascrivere al SISTRI, sistema di tracciabilità dei rifiuti mai entrato in funzione ed il cui unico effetto, ad oggi, è stato quello di decomporre il previgente quadro normativo con risultati di segno completamente opposto a quelli auspicati da chi ne sosteneva la rapida introduzione al fine di una maggiore tutela ambientale.

E’ pertanto necessario un riepilogo dei Soggetti obbligati

1.     Comunicazione Rifiuti speciali

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; 
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di  recupero e smaltimento dei rifiuti; 
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; (Nel caso vengano prodotti sia rifiuti pericolosi, sia non pericolosi, se l’azienda ha meno di 10 dipendenti, la dichiarazione dovrà riguardare esclusivamente i primi;
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00 ;
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g));
  • Imprese ed enti che producono fino a 7 rifiuti possono presentare la comunicazione rifiuti semplificata su supporto cartaceo.

2.    Comunicazione Veicoli Fuori Uso
•    Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
3.    Comunicazione Imballaggi
•    CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
4.    Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
•    soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.
5.    Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
•    soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati .
6.    Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
•    produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale  e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

 Modalità di presentazione

  • La presentazione del MUD su carta è ora consentita solo ai soggetti che nel corso del 2012 hanno prodotto, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti  ed utilizzato, per ogni rifiuto, non più di 3 trasportatori e 3 destinataria finali (comunicazione semplificata). L’inoltro del MUD cartaceo deve avvenire esclusivamente con raccomandata senza avviso di ricevimento: non può più essere consegnato a mano alla Camera di Commercio.
  • Per tutti gli altri soggetti obbligati l’inoltro deve essere effettuato esclusivamente per via telematica ed i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei servizi o Business Key) valido al momento dell’invio.

 Confartiginanato tramite il servizio Ambiente è strutturato, per i propri associati, per la compilazione e presentazione in via telematica delle denunce annuali MUD.

Per approfondimenti in materia è a disposizione l’indirizzo di posta elettronica: antonella@confartigianatoasti.com

Il testo unico ambientale dispone che taluni gestori di stabilimenti in esercizio alla data del 29 aprile 2006, che precedentemente non ricadevamo nel campo di applicazione della normativa sulle emissioni in atmosfera, entro il 31 luglio 2012, debbano presentare la domanda di autorizzazione alla Provincia competente per territorio ed adeguare gli impianti entro il 1 settembre 2013.

Tra le attività soggette a presentare la suddetta domanda di autorizzazione si segnalano le seguenti :

  • Attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico scarico o stoccaggio di materiali polverulenti (ad es. attività di cava, trattamento di rifiuti inerti, stoccaggio e movimentazione di materiali da costruzione, lavorazioni della pietra, segherie, depositi di materiali in cumulo, etc.)
  • Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;
  • Impianti termici civili aventi potenzialità termica nominale uguale o superiore a 3 MW;
  • Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl aventi potenza termica nominale complessiva di stabilimento uguale o superiore a 3 MW e precedentemente non sottoposti ad autorizzazione in quanto aventi potenzialità unitaria inferiore alla soglia;
  • Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica  nominale complessiva di stabilimento pari o superiore a 1 MW, alimentati a biomasse, e  di potenza termica pari o superiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel e precedentemente non sottoposti ad autorizzazione in quanto aventi potenzialità unitaria inferiore alla soglia.

Qualora la domanda non fosse presentata entro i suddetti termini gli stabilimenti si intenderebbero esercitati senza la necessaria e obbligatoria autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il ns ufficio Ambiente (Sig.a Antonella Giraudi – tel. 0141/5962 int. 24 – mail antonella@confartigianatoasti.com ) resta a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato con Decreto-Legge del 22 giugno 2012 n. 83 all’art. 52 che “il termine di entrata in operatività del SISTRI è sospeso fino a quando non saranno effettuate tutte le necessarie verifiche amministrative e funzionali del sistema e comunque non oltre il 30 giugno 2013“.

 Nella stessa norma è indicato che i soggetti obbligati restano tenuti agli adempimenti sui registri e formulari e all’osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria; è stata inoltre deliberata la sospensione del pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’anno 2012.

 Queste misure si sono rese necessarie dopo l’esito delle verifiche sul sistema effettuate dalla DigitPa (Ente Nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione) che hanno evidenziato delle difficoltà operative, la cui risoluzione avrebbe richiesto un tempo non compatibile con l’entrata a regime del sistema previsto per il 1 luglio 2012.

 Fermo restando che secondo il Ministro dell’Ambiente il SISTRI rappresenta uno strumento necessario per la “tracciabilità” dei rifiuti, per l’entrata a regime del sistema si dovrà attendere uno specifico decreto.

E’ stata accolta in Conferenza delle Regioni ed è  già stata  presentata in Conferenza Stato-Regioni l’istanza che prevede l’esenzione dalla corresponsione del canone SISTRI, in scadenza il prossimo 30 aprile, per l’anno in corso.

La decisione finale spetta ovviamente al Governo.

 La posizione delle regioni, conferma lo sforzo che stanno facendo le organizzazioni imprenditoriali, tra cui Confartigianato, per eliminare il contributo annuale del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Ora si confida che il Governo dia seguito alla proposta inoltratagli anche dal Presidente della Conferenza Errani: ciò consentirebbe l’introduzione di una giusta moratoria a favore di quei soggetti per i quali è prescritta l’iscrizione al SISTRI, circa 300 mila imprese in tutta Italia, che hanno già versato il contributo legato agli oneri di funzionamento del sistema nel 2010 e nel 2011 nonostante la non operatività del servizio.

Si ricorda la posizione delle organizzazioni di categoria in merito, indirizzata alla soppressione del contributo in questione.

Non sarebbe infatti giustificabile richiedere ulteriormente al sistema produttivo italiano il versamento di un  corrispettivo per un servizio non ancora attivo, che peraltro ha comportato problemi di sovrapposizione tra il vecchio dispositivo cartaceo, fatto di registri di carico e scarico, e l’innovativo metodo elettronico di tracciabilità introdotto, con tutti i disagi legati alla sua sperimentazione.

Pone l’obbligo effettuare un’ultima riflessione su quanto previsto dalle sanzioni sul tardato pagamento del contributo annuale Sistri dettato dalla modifica di cui all’art. 39 del D.lgs. 3/12/2010 che ammette la regolarizzazione del contributo annuale “ritardata” non sanzionata purché prima dell’entrata in vigore dell’operatività del sistema stesso (30 giugno 2012).

 Pertanto, Confartigianato Asti, in pieno accordo con le posizioni nazionali,vista la situazione, intende invitarVi ad attendere le decisioni del Governo prima di procedere con i versamenti del Contributo Sistri per l’anno 2012.