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Con circolare 22 del 31/01/2017 l’Inps ha comunicato gli importi dei contributi per l’anno 2017 di Artigiani e Commercianti. Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto rimane invariato rispetto l’anno precedente ed è pari a € 15.548,00. Le aliquote contributive sono invece:

  • titolari di qualunque età e coadiuvanti > 21 anni —>    Artigiani 23,55% – Commercianti 23,64%
  • coadiuvanti < 21 anni —> Artigiani 20,55%Commercianti 20,64%

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso: (comprensivi della quota maternità pari ad € 7,44 annui)

  • titolari di qualunque età e coadiuvanti > 21 anni —>    Artigiani € 3.668,99 – Commercianti 3.682,99
  • coadiuvanti < 21 anni —> Artigiani € 3.202,55 – Commercianti 3.216,55

Il contributo per l’anno 2017 dovuto sulla totalità dei redditi di impresa prodotti nel 2017 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.548,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia pari all’importo di € 46.123,00. Da predetto importo e fino al massimale IVS (da applicare ai soggetti con anzianità contributiva al 31/12/1995) pari ad € 76.872,00 , le aliquote di cui sopra sono maggiorate di 1 punto %.

Si ricorda che i soggetti ultra65enni titolari di pensione Inps, hanno la facoltà, a domanda, di ridurre la contribuzione dovuta al 50% dal mese successivo al compimento dell’età.