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Il Coronavirus fa paura ma la normativa d’urgenza adottata nelle ultime settimane non permette di violare la privacy di visitatori, utenti e dipendenti. I soggetti pubblici e privati non possono, quindi, chiedere ai visitatori ed agli utenti informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio.

D’altro canto i datori di lavoro, pubblici e privati, non possono acquisire un’autodichiarazione dai dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali anche dei loro contatti più stretti, nonché vicende relative alla sfera privata.

Questo è quanto ha chiarito il Garante per la privacy con comunicato del 2 marzo, evidenziando nel contempo che la finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus va svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato e che possono raccogliere informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus ed ai recenti spostamenti degli individui (stiamo parlando degli operatori sanitari ed al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate).

Infatti è stato previsto che chiunque negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, debba comunicarlo all’Azienda Sanitaria Territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti.

Con particolare riferimento alle informazioni chieste dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si rammenta che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, i dati relativi alla salute dei lavoratori possono essere trattati dai titolari del trattamento/datori di lavoro solo nel caso in cui il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale e, chiaramente, non è questo il caso.

Resta, tuttavia, fermo l’obbligo:

-per i lavoratori di segnalare ai datori di lavoro situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
-per i datori di lavoro di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro ed effettuare gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente (ad esempio sottoponendo ad una visita straordinaria i lavoratori più esposti).

Inoltre, il Garante ha evidenziato che recentemente il Ministro per la pubblica amministrazione ha fornito indicazioni operative circa l’obbligo per il dipendente pubblico e per chi opera a vario titolo presso la P.A. di segnalare all’amministrazione di provenire da un’area a rischio ed in tale quadro il datore di lavoro può predisporre canali dedicati di inoltro di tali segnalazioni.

Qualora poi, nel corso dell’attività lavorativa, il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico (es. URP, prestazioni allo sportello) venga in relazione con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, è tenuto a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.

In relazione alla Pubblica Amministrazione si segnala che in data 26 febbraio 2020 il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha emanato la Direttiva n. 1/2020 che fornisce i primi indirizzi operativi di carattere anche precauzionale per le amministrazioni pubbliche che devono, tra l’altro, assicurare l’applicazione delle misure ivi specificate alle società a controllo pubblico ed agli enti vigilati.

Per gli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno, la direttiva raccomanda di:

-evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi;
-assicurarne la frequente aerazione;
-curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti;
-mantenere un’adeguata distanza con l’utenza.

Nei locali, aperti al pubblico e non, dovranno poi essere rese disponibili strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l’autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative.

Ed è a tali misure di prevenzione che si riferisce il Garante Privacy quando nel suo comunicato parla di misure di prevenzione generale alle quali ci si deve attenere per assicurare l’accesso dei visitatori a tutti i locali aperti al pubblico nel rispetto delle disposizioni d’urgenza adottate.

Alla luce di quanto sopra il Garante conclude invitando tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti