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Il prossimo 6 ottobre UNI organizza un convegno per presentare una futura norma in un settore innovativo: la finanza applicata al delle settore costruzioni.
L’evento si terrà nell’ambito della fiera MadeExpo dal5 all’ 8 ottobre 2011 presso la Fiera di Milano-Rho.
Gli argomenti trattati riguarderanno principalmente  tutti gli operatori della filiera delle costruzioni (progettisti, costruttori, banche).
Clicca Qui per scaricare copia del programma/invito.

Nuova Variante V3 alla norma CEI 64-8.

CONVENZIONE PER L’ACQUISTO.

Entrata in vigore lo scorso 1 settembre la nuova variante V3 della norma CE 64-8 che ha introdotto l’Allegato A (normativo) “Ambienti residenziali: prestazioni dell’impianto” che stabilisce per la prima volta le caratteristiche funzionali e le dotazioni minime dell’impianto elettrico nelle abitazioni per il livello 1 (una stella), al di sotto del quale l’impianto non è più a regola d’arte.

L’Allegato A stabilisce anche i requisiti minimi per il livello 2 (due stelle) e per il livello 3 (tre stelle) che servono per misurare le prestazioni di un impianto elettrico.

La norma è entrata in vigore il 1 settembre e va applicata agli impianti nati dopo tale date e per nati si intende “progettazione”.

L’installatore che deve rilasciare la dichiarazione di conformità per lavori acquisiti prima dell’1 settembre 2011, può semplicemente fornire per la voce “allegati facoltativi”, quanto ritiene opportuno a salvaguardia delle proprie responsabilità, ossia : la DIA, copia del preventivo datato e firmato o copia del contratto.

Informiamo inoltre che nell’ambito delle diverse convenzioni stipulate da Confartigianato con le istituzioni, tra queste il CEI, gli installatori associati possono acquistare la norma, su prenotazione, al prezzo di € 18,00 (compresi gli oneri di spedizione) anziché € 20,00.

Le ditte interessate all’acquisto devono compilare la scheda di prenotazione e inviarla all’Ufficio Categorie, anche tramite fax al n. 0141.599702,  entro e non oltre il 14 ottobre p.v.

 

Tabella A

Note alla Tabella A

Pubblicata dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) la nuova Guida sulla TV digitale, con il patrocinio di Confartigianato.

L’obiettivo della guida è accompagnare l’utente televisivo attraverso un percorso che lo conduca a godere a pieno della nuova esperienza del “tv Digitale”.

La guida è uno strumento prezioso, sia per il valore scientifico, sia per le sue possibili applicazioni pratiche. Fornisce, infatti, tutte le informazioni sulla tecnologia della TV digitale, sui servizi, sugli apparati e sugli schemi di collegamento, ed, inoltre, da indicazioni per una corretta installazione di un nuovo impianto di ricezione e per l’adeguamento di un impianto già esistente.

La struttura del documento prevede una prima parte, discorsiva e fluida, rivolta al consumatore ed una seconda parte, dedicata agli esperti e curiosi, che fornisce informazioni più specifiche.

In appendice sono riportate alcune schede pratiche per l’acquisto e l’installazione di dispositivi connessi alla TV digitale, un fac-simle di contratto per l’installazione di impianti d’antenna e una raccolta di domande frequenti (FAQ).

Informiamo, infine, che la Guida è prenotabile, presso l’Ufficio Categorie, con questa Scheda prenotazione GUIDA CEI al prezzo di favore di 7 euro cadauna, a fronte di un prezzo di copertina di 10 euro.

 

 

Approvato in via definitiva lo scorso 8 luglio il decreto legislativo sulla tutela penale dell’Ambiente.

Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 177 del 1 agosto 2011.

Il provvedimento recepisce la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’Ambiente e contiene un nuovo apparato sanzionatorio per quanto riguarda reati contro beni ambientali e naturali.

Il decreto prevede un alleggerimento di alcune sanzioni per irregolarità nella gestione del sistema Sistri e l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro carico e scarico per le attività che producono rifiuti di demolizione, costruzione e scavo.

In sintesi:

• l’art. 1 modifica gli artt. 727-bis e 733-bis del Codice penale e contiene misure repressive per danni agli habitat ed alle speci protette;

• l’art. 2 modifica il d.lgs. 231/2001 – testo di riferimento per quanto riguarda la responsabilità amministrativa delle società – introducendo sanzioni a carico delle persone giuridiche anche per quanto riguarda i reati ambientali;

• gli articoli 3 e 4 modificano l’apparato sanzionatorio previsto per il Sistri e semplificano alcuni adempimenti burocratici.

Viene abolito (art. 4 commi 1 e 2), per le sole attività che producono rifiuti di demolizione, costruzione e scavo (art. 184 comma 3 lettera b del d.lgs 152/06) – di fatto le imprese edili – l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico che avrebbe dovuto essere istituito a seguito dell’applicazione dell’art. 190 comma 1 d.lgs 152/06 e s.m.i.

Il provvedimento mantiene tale obbligo per le aziende che effettuano il trasportano in conto proprio di altre tipologie di rifiuti (art. 212 co. 8 d.lg 152/06).

Il decreto alleggerisce parzialmente alcune sanzioni.

Per quanto riguarda quelle derivanti da irregolarità nell’applicazione del Sistema Sistri in particolare si evidenzia:

– un alleggerimento delle sanzioni qualora si verifichino pluralità di irregolarità con rischi di cumulo di sanzioni: il tetto massimo viene ridotto dal triplo al doppio della sanzione più grave; viene inoltre introdotto un sistema di esenzione dalla sanzione per coloro che adempiono in ritardo di 30 giorni o definiscono la controversia, entro 60 giorni dalla eventuale contestazione, con il pagamento di ¼ della sanzione (art. 3, comma 4);

– viene ricalcolata la tempistica per ottenere il beneficio del cosiddetto “ritardo” nella iscrizione al Sistri; tenendo conto delle modifiche previste dai decreti recentemente pubblicati (cfr. DM 26 magio 2011), si applica una sanzione del 5% del contributo annuale entro i primi 8 mesi a partire dalla data di entrata in operatività relativa a ciascuna categoria di imprese a seconda del relativo scaglione temporale; con lo stesso criterio temporale, nei 4 mesi successivi, la sanzione prevista è del 50% del contributo (art. 4, comma 3);

– un alleggerimento relativo alle sanzioni (ex art. 258 d.lgs 152/06) a valere sugli obblighi relativi al regime di compilazione cartaceo (ex art.28 DM 52/2011 su registri, formulario e MUD) che, in base al decreto in esame, continuano a trovare applicazione.

In pratica viene stabilito che, finché il Sistri non entrerà compiutamente in operatività, (quindi per il tempo in cui è contemporaneo al sistema cartaceo), le sanzioni applicabili sono quelle previste per il vecchio sistema, con la formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 205/2010 (art. 4, comma 4).

Infine, viene prevista, una riduzione delle sanzioni comminate nel primo periodo di applicazione della normativa agli iscritti al Sistri.

Sanzioni ridotte a 1/10 per violazioni compiute entro 8 mesi dall’entrata in operatività e a 1/5 entro i successivi 4 mesi.

I tempi sono ovviamente calcolati sugli scaglioni determinati dal DM 26/5/2011.

 

Per maggiori informazioni:

Antonella Giraudi – AMBIENTE

Tel. 0141/5962 int. 24
Fax. 0141/599702
e-mail: antonella@confartigianatoasti.com

 

Con riferimento alla precedente comunicazione del febbraio scorso, si informa che in data 15 luglio 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero della Salute recante “Regolamento di attuazione dell’art. 10, comma 1 della legge 4 gennaio 1990 n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista.

Il Regolamento sarà in vigore dal 30 luglio p.v. pertanto da tale data, come sarà consentito esclusivamente l’utilizzo delle apparecchiature citate nel relativo elenco (allegato 1 al Decreto) e dovranno essere rispettate le caratteristiche tecniche e le regole di utilizzo previste nelle rispettive schede tecnico-informative (allegato 2 al Decreto).

L’emanazione del Decreto – atteso per 21 anni dalla Categoria, modifica sensibilmente la situazione preesistente, caratterizzata per due decenni da grande incertezza, che ha comportato interpretazioni disomogenee e spesso arbitrarie sul territorio, recando in taluni casi grave discapito agli operatori del settore.

È evidente, d’altra parte, che – a fronte di questo strumento normativo – le competenti Autorità, sia a livello centrale che territoriale, abbandoneranno l’atteggiamento di tolleranza adottato in qualche caso e motivato sino ad ora dalla mancanza di punti di riferimento certi ed è pertanto necessario che i Centri giungano alla data del 30 luglio con le apparecchiature in regola rispetto alle previsioni del Regolamento.

È dunque opportuno procedere ad una verifica delle apparecchiature e,  laddove si riscontrassero parametri non compatibili con quanto previsto dalla schede tecniche, si proceda tempestivamente agli opportuni interventi tecnici di adeguamento, laddove possibili.

Per informazioni contattare l’Ufficio Categorie Sig.ra Cristina Baccichetto tel. 0141/5962 int. 04 oppure tramite mail all’indirizzo cristina.b@confartigianatoasti.com

Scarica il documento ufficiale contenente le schede tecniche

Nonostante l’impegno di codesta associazione nel sensibilizzare i Consiglieri Regionali Astigiani, nel sostenere una più possibile qualificata posizione in merito all’entrata in vigore di tale provvedimento, dal 1° settembre 2011 i veicoli Euro 3, 4 e 5 non avranno più l’obbligo di effettuare annualmente il controllo sul rispetto delle emissioni inquinanti e di conseguenza non saranno più tenuti ad esibire il noto “bollino blu”.

Per circolare sul territorio piemontese basterà che queste vetture abbiano superato, così come indicato nel nuovo Codice della strada, il controllo delle emissioni effettuato durante la revisione periodica. A stabilirlo una delibera della Giunta regionale approvata nella seduta del 27 luglio.

 

 

per informazioni:

Confartigianato Asti – Ufficio Categorie
Davide Marino
Tel. 0141/5962 interno 18
Fax 0141/599702

AUTORIPARATORI, ELETTRAUTO, RICAMBISTI, UTILIZZATORI DI MEZZI ELETTRICI, TRASPORTO DI BATTERIE: OBBLIGO DI SOSTANZE ASSORBENTI E NEUTRALIZZANTI NEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLO STOCCAGGIO, RICARICA, MANUTENZIONE, DEPOSITO E SOSTITUZIONE DEGLI ACCUMULATORI

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.20 del 24 gennaio 2011, G.U. n.60 del 14 marzo 2011, vengono stabilite precise regole riguardanti sostanze assorbenti e neutralizzanti atte al contenimento di sversamenti di soluzioni elettrolitiche provenienti da accumulatori al piombo.

Su tale aspetto in questi mesi abbiamo potuto verificare che sussiste l’obbligo di dotarsi dei suddetti dispositivi, ma non è prevista alcuna sanzione in caso di inadempimento. Naturalmente, in tutti i casi di verifica ispettiva finalizzata al rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi, cpi,  ecc, pur in assenza di specifica sanzione, l’inadempimento potrebbe risultare ostativo rispetto al buon esito della verifica da parte degli enti preposti.

In particolare, tenendo conto delle dimensioni degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamenti, esso definisce la quantità delle sostanze atte ad assorbire e neutralizzare eventuali fuoriuscite accidentali, al fine di contenere e prevenire danni all’ambiente. La normativa coinvolge TUTTI GLI UTILIZZATORI DI BATTERIE AL PIOMBO.

1) Le sostanze assorbenti e neutralizzanti devono essere testate e certificate da enti e/o istituti preposti (es. laboratori universitari, ISPEL, ecc..)

2) E’ obbligatorio avere una dichiarazione rilasciata dal fabbricante della batteria (da ogni fabbricante) per conoscere il contenuto di soluzione acida espresso in litri.

Al fine di meglio comprendere la portata di tale decreto, ricordiamo le casistiche interessate:

BATTERIE DI AVVIAMENTO (ad es. ricambisti, autoriparatori ed elettrauto): batterie impiegate in campo automobilistico che sono progettate per erogare correnti elevate per poco tempo (per l’avviamento del motore):

Depositi per la vendita all’ingrosso (es. agenzie di rappresentanza): Quantità di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente ad estinguere 200 litri di elettrolito

Depositi per la vendita al dettaglio (es. ricambisti, concessionari di auto e moto): Quantità di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente ad estinguere 100 litri di elettrolito

Esercizi per la ricarica e la sostituzione (es autoriparatori, carrozzerie): Quantità di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente ad estinguere 25 litri di elettrolito

BATTERIE A TRAZIONE: accumulatori installati a bordo di mezzi elettrici con tensione di esercizio da 12 a 80 V (carrelli elevatori e trasportatori, transelevatori, trasportatori a pianale con operatore a birdo, ecc..)

Stazione di ricarica: area destinata al ripristino dell’efficienza delle batterie (ricarica)

· Piccoli impianti (fino a 5 batterie): Quantità di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente ad estinguere il 50% dell’elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto

· Impianti medi (fino a 20 batterie): Quantità di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente ad estinguere il 100% dell’elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto

· Grandi impianti (oltre 20 batterie): Quantità di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente ad estinguere il 200% dell’elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto

Batterie circolanti in aree private: Si ritiene sufficiente la sostanza stabilita per le postazioni di ricarica batterie (a meno che le distanze non siano troppo elevate).

BATTERIE STAZIONARIE: quelle utilizzate come fonte energetica o destinate a fornire energia in caso di interruzioni della rete

Elementi fissi: contenuti stabilmente in ambienti (es. sala batterie)

Quantità di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente ad estinguere tutto l’elettrolito contenuto in almeno due degli elementi della batteria per ciascuna batteria presente

Batterie portatili: locali destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione e movimentazione di contenitori portatili di elementi

Quantità di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente ad estinguere tutta la soluzione acida contenuta in una batteria portatile ogni trenta (riferito alla batteria di maggiore capacità)

FABBRICHE DI ACCUMULATORI: criterio di sicurezza correlato ai quantitativi di elettrolito movimentato complessivamente in un giorno

TRASPORTO BATTERIE: gli automezzi adibiti al trasporto di batterie al piombo riempite con elettrolito debbono essere dotati di un quantitativo di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente ad estinguere il 10% della soluzione trasportata

Il decreto specifica inoltre che:

· La sostanza assorbente e neutralizzante deve essere preventivamente testata dalle Università e dagli Istituti specializzati;

· Il quantitativo di soluzione acida contenuta nell’elemento della batteria o accumulatore deve essere attestato dal fabbricante.

 

Confartigianato Asti – Ufficio Categorie
Davide Marino
Tel. 0141/5962 interno 18
Fax 0141/599702

La Politica deve dare maggiore sostegno al settore delle energie rinnovabili e all’efficienza energetica –sostiene Giansecondo Bossi – sottolineando che l’efficienza, l’economicità e la concorrenzialità dei mercati dell’energia dipendono anche dall’efficacia e dalla coerenza delle scelte fatte per lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, aspetti a cui Confartigianato assegna un ruolo fondamentale.
Pertanto Bossi si auspica una strategia trasparente, coerente con gli impegni europei, che valuti con un’ottica complessiva tutti gli strumenti a disposizione e, soprattutto, che sia stabile nel tempo, ritenendo che la sostenibilità energetica non possa essere affrontata separatamente dalla politica energetica nel suo complesso.
“L’esito del referendum –continua Bossi – impone uno sforzo aggiuntivo nella direzione delle fonti rinnovabili, considerati gli impegni ambientali in termini di riduzione delle emissioni e l’importanza di aumentare l’autonomia energetica del nostro Paese diversificando il mix di approvvigionamento”.
In particolare – prosegue Giansecondo Bossi- la politica di sostegno nazionale dovrebbe basarsi su 4 interventi: premiare maggiormente gli impianti diffusi di piccola potenza; prevedere e incrementare gli incentivi per l’energia rinnovabile prodotta in presenza di interventi di efficienza energetica dell’immobile e dei cicli produttivi; individuare meccanismi di copertura in grado di garantire il giusto equilibrio tra il sostegno alle rinnovabili e l’esigenza di limitare l’impatto dei costi sui consumatori finali di energia; evitare di porre tetti quantitativi periodici di potenza installabile per le singole tecnologie e fissare, invece, delle tappe per la produzione complessiva, armonizzando ed allineando la redditività delle diverse tecnologie per evitare fenomeni speculativi.
Inoltre, il Direttore Bossi ritiene necessario cogliere appieno le opportunità che il settore delle rinnovabili può offrire allo sviluppo economico e dell’occupazione incentivando maggiormente lo sviluppo della filiera connessa alle fonti rinnovabili con l’introduzione di misure agevolative accessibili anche alle PMI.

Roberto Dellavalle Presidente Alimentaristi Confartigianato Piemonte

Dalle grappe di Asti al limoncello di Sorrento all’amaro delle Valli Alpine, dagli estratti erboristici ai liquori delle Abbazie: in Italia sono circa 2.700 i piccoli laboratori che producono bevande alcoliche o liquori.
Su di noi la burocrazia picchia talmente forte da costringerli addirittura a chiudere bottega.
Il problema sta tutto nella mole di registri cartacei e informatici, complicati e farraginosi,  che gli imprenditori sono tenuti a compilare per certificare gli acquisti dell’alcool utilizzato per la preparazione dei liquori e il relativo pagamento all’Erario delle accise sull’alcool.
Un adempimento inutile poichè l’accisa viene pagata alla fonte, in tal modo l’alcool diventa una qualsiasi materia prima sulla quale il controllo fiscale non giustifica la quantità e la complessità dei dati da fornire.
“Basta burocrazia inutile ”. E’ l’allarme lanciato da  Roberto Dellavalle, Presidente di Confartigianato Alimentaristi Piemonte, che, ritiene opportuno una modifica  del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 per escludere le aziende produttrici di liquori dall’obbligo della tenuta dei registri, cartacei e informatici.
“Nonostante la sensibilità dimostrata dalla Direzione Generale dell’Agenzia delle Dogane, che ha prorogato di un anno i termini  per la presentazione delle denunce annuali degli acquisti di alcol – sottolinea Dellavalle – rimangono gravi problemi per le piccole aziende costrette a subire un  assurdo livello di incombenze burocratiche”.
“L’eliminazione dell’obbligo di tenuta dei registri e l’abolizione i contrassegni di stato “che solo l’Italia adotta” – fa rilevare Dellavalle – produrrebbe numerosi benefici: nessun danno per l’erario, alleggerimento dei compiti del personale dell’Agenzia delle Dogane preposto al controllo con un notevole risparmio per l’Agenzia, per lo Stato e per i cittadini, minore burocrazia per le aziende che potrebbero dedicarsi al loro lavoro”.