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Pubblichiamo locandina predisposta dal sistema Confederale nazionale volta a informare il committente (operatore) sulle sanzioni in cui potrebbe incorrere incaricando per l’installazione un soggetto non certificato Fgas, nella speranza anche che si attenuino i commenti (strumentali) sui costi di installazione degli impianti di condizionamento giudicati sempre troppi alti ma che giustamente tengono  in considerazione gli oneri ai quali sono sottoposte le imprese certificate, uniche imprese abilitate a tale compito. PER SCARICARE LA LOCANDINA CLICCARE QUI

 

IMPORTANTE!!!

Pubblicato il Decreto che stabilisce le sanzioni per le violazioni della disciplina F-Gas 

“Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/2020”

Sulla Gazzetta Ufficiale del 2/1/2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi, di cui al regolamento (UE) n. 517/2014, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

 

Cristina Baccichetto  – Ufficio Categorie – Formazione – Sicurezza  Confartigianato Asti

email: cristina.b@confartigianatoasti.com – tel. 0141/596204  fax 0141/599702

 

 

E’ operativo il Registro telematico  nazionale  delle  persone e delle imprese  certificate,  istituito  ai  sensi  dell’art.  13  del decreto 27 gennaio 2012, n. 43, presso il Ministero  dell’Ambiente  e della tutela del territorio e del mare  e  gestito  dalle  Camere  di Commercio.

Sono tenute ad iscriversi al Registro entro 60 gg dalla sua costituzione:

  • le persone che svolgono le seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore ed impianti antincendio:

–          controllo perdite (3 kg o 6 Kg se ermeticamente sigillati)

–          recupero gas

–          installazione

–          manutenzione e riparazione:

  • le imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione e riparazione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore ed impianti di protezione antincendio ed estintori, recupero gas da commutatori ad alta tensione, recupero di solventi da apparecchiature che contengono gas serra, recupero di gas serra da veicoli a motore.

Pertanto entro il prossimo 10 aprile 2013 PERSONE E IMPRESE dovranno presentare domanda di certificazione provvisoria alla Camera di Commercio competente.

A decorrere dal 11 febbraio 2013 tutte le attività sopra riportate non potranno essere svolte da imprese e lavoratori che non risultino iscritti nel Registro telematico.

Una volta effettuata l’iscrizione provvisoria le persone e le imprese avranno 6 mesi di tempo per l’ottenimento della certificazione definitiva, che dovrà essere rilasciata da un Organismo di Certificazione previo superamento di un esame (teorico e pratico). È facoltà dell’interessato la frequenza ad un corso di formazione propedeutico al superamento dell’esame.

Lo scorso 1° febbraio il Dott. Mariano Grillo, Direttore della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente, aveva risposto ai quesiti posti da Confartigianato Nazionale in merito alle attività riguardanti i gas fluorurati.

Con grande soddisfazione comunichiamo che, per quanto riguarda il settore dell’autoriparazione, nella comunicazione ministeriale è stato precisato che:

“Le persone che, nell’ambito dell’attività di autoriparazione, effettuano la mera operazione di ricarica di gas fluorurati a effetto serra (F-gas) negli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore NON sono disciplinate dal D.P.R. 43/2012….”

Tuttavia se l’operazione di ricarica è preceduta o seguita dall’attività di recupero degli F-gas contenuti nei citati impianti, indipendentemente dai macchinari utilizzati a tale scopo, è previsto l’obbligo di attestazione per le persone ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del D.P.R. n. 43/2012 e di iscrizione al Registro delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 43/2012.

Mentre per quel che riguarda la categoria degli installatori purtroppo il chiarimento riportato di seguito non ha risposto al quesito nel modo da noi auspicato.

“Le persone e le imprese che installano impianti di climatizzazione, a prescindere dal quantitativo di F-gas contenuto nell’impianto, devono essere in possesso di un certificato ai sensi dell’articolo 9, commi I e 5, del D.P.R. n.43/2012. Tale obbligo di certificazione è conforme con quanto previsto all’articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.842/2006 e agli articoli 4 e 7 del Regolamento (CE) n. 30312008. Inoltre, i suddetti soggetti sono tenuti all’obbligo di iscrizione al Registro delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 8 del D .P .K. n. 43/2012.”

L’ufficio Categorie rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.
Scarica la comunicazione ministeriale