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DAL 15/06/2023 le imprese e gli enti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali, accedendo alla propria area riservata sul sito web dell’Albo nazionale dei gestori ambientali possono generare un attestato contenente un QRcode che identifica univocamente il soggetto iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali; nell’attestato sono, altresì, riportati il codice fiscale ed il numero di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

 

Il QRcode riportato in tale documento contiene gli estremi identificativi del soggetto iscritto cifrati in formato leggibile tramite l’apposita applicazione AGESTsmart messa a disposizione gratuitamente per le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo e le imprese . Il documento, disponibile a partire dal 15/06/2023, può essere esibito agli enti di controllo e alle pubbliche amministrazioni in formato digitale (o in formato cartaceo) per dimostrare la propria iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

 

ll QRcode è, inoltre, disponibile anche tramite l’apposita applicazione AGESTsmart che i soggetti iscritti potranno, utilizzare anche per consultare la propria situazione autorizzativa aggiornata.

 

Qui i video tutorial per le imprese su come usare l’app AGESTsmart disponibile negli store digitali  (iOS e Android)

https://vimeo.com/833591346/14bbfa528c?share=copy

L’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entrerà in vigore il 1° gennaio 2020 per tutti i soggetti obbligati alla certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di scontrini o ricevute fiscali.

Dal 1° gennaio 2020 verrà meno la possibilità di utilizzo della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, ferma restando la possibilità di emissione della fattura per scelta o su richiesta del cliente.
Pertanto si consiglia di attivarsi da subito ad installare i nuovi registratori telematici o adattare quelli in proprio possesso.
L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi potrebbe comportare l’acquisto di un nuovo registratore di cassa o l’adeguamento di quelli già in uso. ( REGISTRATORE TELEMATICO )
A fronte di tale spesa, l’Amministrazione Finanziaria riconosce un contributo una tantum pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di € 250 in caso di acquisto di un nuovo strumento, o di € 50 in caso di adattamento, per ogni strumento.
Tale contributo sarà concesso direttamente all’esercente come credito d’imposta utilizzabile nella prima liquidazione Iva successiva alla registrazione della fattura d’acquisto nonché al pagamento con modalità tracciabile.

L’obbligo in esame non si applicherà :
1) Ai servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento;
2) Ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, e-commerce;
3) Alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
4) Alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale;
5) Alle prestazioni didattiche di autoscuole.
6) Ai contribuenti esonerati dall’obbligo di emissione della ricevuta fiscale o scontrino per operazioni di cui art. 2 DPR 696/72;

Tali operazioni, continueranno a dover essere annotate nel registro dei corrispettivi e certificate ove sia obbligatorio.

IMPORTANTE:

contattare la persona che segue la propria contabilità in particolare modo per:
1) Valutare l’alternatività dell’emissione fattura in luogo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
2) Contenuto Minimo del DOCUMENTO COMMERCIALE emesso dal Registratore Telematico, in particolare, per la descrizione dei beni ceduti e servizi resi (dato che inserisce il tecnico al momento dell’attivazione ed installazione).
I contribuenti in regime dei minimi o forfetari dovranno far presente al tecnico che installa ed attiva il Registratore Telematico, in merito all’aliquota iva applicabile ai propri corrispettivi, di essere in presenza di operazioni “ NON SOGGETTE AD IVA” (aliquota iva pari a zero)
Eventuali casi di esonero ed ogni eventuale altro chiarimento.

COSA FARE?

1) contattare con urgenza il rivenditore/tecnico autorizzato;
2) valutare nuovo acquisto o adattamento del registratore;
3) valutare l’adattabilità del registratore telematico alla trasmissione dei dati per la lotteria degli
scontrini;
4) dotarsi di connessione ad internet per il collegamento.

Scarica la scheda della CUSTOM Spa azienda convenzionata con Confartigianato per valutare gli sconti proposti ai nostri associati e passa dai nostri uffici per avere ulteriori informazioni. 

SEMINARIO CIVA

Asti, 1 ottobre 2019 alle ore 14:30

presso l’Università di Asti 

Organizzato dall’INAIL e Assoforma e con il patrocinio di Confartigianato Asti sulla nuova procedura telematica di certificazione e verifica di impianti e attrezzature.

A partire dal 27 maggio scorso, l’Inail ha messo a disposizione dell’utenza l’applicativo Civa, che consente la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica. Il servizio rientra nell’obbligo di “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche” introdotto dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 22 luglio 2011.

Attraverso l’applicativo Civa si possono richiedere online diversi servizi, tra cui la denuncia di impianti di messa a terra e di protezione da scariche atmosferiche e la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento.

Il seminario è rivolto alle aziende, ai professionisti per la sicurezza del lavoro, ai progettisti, ai consulenti e verificatori delle apparecchiature a pressione, sollevamento, riscaldamento e impianti di terra.

La partecipazione per le aziende è gratuita, per ogni eventuale informazione contattare l’Ufficio Ambiente e Categorie (Antonella) al 0141/596203 o all’indirizzo email: antonella@confartigianatoasti.com.

Scarica il programma del seminario.

Per la partecipazione all’importante evento formativo, scarica il modulo di adesione. 

 

Requisito obbligatorio a decorrere dal 26 novembre 2015

In Italia un sistema di formazione, di base e di aggiornamento, per utilizzatori e distributori di prodotti fitosanitari è stato attivato 45 anni fa con il DPR n. 1255/1968, poi modificato con il più recente DPR 23/04/2001 n. 290 e smi.

Tale normativa, prevedeva che l’acquisto dei prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossici, tossici e nocivi fosse consentito solamente ai soggetti in possesso dell’autorizzazione all’acquisto e all’uso degli stessi.

Il rilascio ed il rinnovo, ogni 5 anni, dell’autorizzazione suddetta erano già subordinati alla frequenza a specifici corsi, di base e poi di aggiornamento, ed al superamento dell’esame finale attestante il possesso di competenze specifiche relative ai pericoli e ai rischi connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed uso dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, alle misure precauzionali da adottare ed ai principi preposti  ad un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agricolo ed ambientale.

Con il recepimento della direttiva n. 2009/128/CE viene richiesto un adeguamento della normativa vigente per quanto riguarda la figura dell’utilizzatore professionale e del distributore e viene richiesta l’attivazione di un sistema formativo e di certificazione analogo per la figura del consulente, attualmente non prevista dalla normativa nazionale.

La nuova normativa italiana, recependo quella europea attraverso il D.lgs. 150/2012, ha istituito  un sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti. Il sistema riguarda sia la formazione di base (20 ore) che l’aggiornamento periodico (12 ore).

 Le regioni e le provincie autonome provvedono al rilascio dei certificati di abilitazione per gli aventi obbligo.

I certificati, validi su tutto il territorio nazionale, hanno validità 5 anni e alla scadenza vengono rinnovati, su richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento (crediti formativi).

La Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44-645 del 24/11/2014 ha recepito ed approvato le disposizioni che disciplinano l’applicazione in Piemonte di quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria, dall’art. 6 del D.Lgs. 150/2012 e dal Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) adottato con il DM 2/01/2014 .                                                                     

Pertanto a decorrere dal 26 novembre 2015 il certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari costituisce REQUISITO OBBLIGATORIO per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali.

A decorrere dalla medesima data, il certificato di abilitazione alla VENDITA dei prodotti fitosanitari costituisce REQUISITO OBBLIGATORIO per la distribuzione sul mercato (ingrosso o dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali.

Medesimo OBBLIGO  ricorre per chi svolge attività di CONSULENZA  nell’ambito della difesa fitosanitaria.

IMPORTANTE: Coloro che hanno conseguito l’abilitazione prima dell’entrata in vigore della nuova normativa dovranno rinnovarla alla naturale scadenza.

I patentini in scadenza nel 2015 sono TUTTI prorogati con validità fino al 31/12/2015 e RINNOVO entro il 30/01/2016.

Per il rinnovo del patentino non è più richiesto il superamento dell’esame. Il rinnovo del patentino NON viene effettuato d’ufficio ma su richiesta dell’interessato, previa presentazione di documentazione attestante la frequenza di uno o più corsi di aggiornamento, autorizzati dalla Regione Piemonte, per un totale di almeno 12 crediti formativi (12 ore).

Confartigianato ha verificato sul territorio la possibilità di effettuare i corsi di abilitazione sopra descritti e ne sta predisponendo la programmazione.

Dato il breve tempo a disposizione per organizzare la formazione obbligatoria necessaria all’ottenimento del requisito, ed in caso di interesse, siete pregati di contattare l’Ufficio Ambiente di Confartigianato Asti (sig.ra Antonella Giraudi tel. 0141/5962 int. 24)  ENTRO E NON OLTRE IL 4/06/2015.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito il ns Ufficio Ambiente rimane a Vs disposizione.

SCATTA DAL 1 LUGLIO 2014 L’UTILIZZO DEL SISTEMA AVC PASS PER LA VERIFICA TELEMATICA DEI REQUISITI NELLE GARE DI APPALTI PUBBLICI SUPERIORI A 40.000 EURO

 

Entrerà in vigore il 1 luglio 2014 il sistema istituito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici come previsto dalla Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 che era stato più volte prorogato.

Pertanto per poter partecipare ad un appalto pubblico, l’impresa dovrà effettuare la registrazione al servizio AVCPASS secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell’Autorità. (http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/manuali)

Effettuata la registrazione al servizio AVCPass, l’impresa indica a sistema il Codice identificativo gara (CIG) della procedura di affidamento cui intende partecipare e riceve dal sistema un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

Per potersi registrare al sistema AVCPass, l’impresa deve necessariamente disporre di casella PEC e di certificato di firma digitale.

Antonella Giraudi – Ufficio Categorie – 0141/5962 int. 24

Il Parlamento Europeo ha approvato il 15 gennaio scorso in seconda lettura la Risoluzione legislativa concernente il Regolamento sul tachigrafo per i trasporti su strada.  La nuova disciplina, che abroga il Regolamento (CEE) n.3821/85 del Consiglio Europeo e modifica il Regolamento (CE) n.561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dispensa dall’obbligo dell’uso del tachigrafo gli autocarri di peso inferiore alle 7,5 tonnellate impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della professione e che sono utilizzati entro un raggio di 100 Km dal luogo in cui è situata l’impresa, a condizione che “la guida di tali veicoli non costituisca attività principale del conducente”.

In base al precedente Regolamento, il cronotachigrafo era obbligatorio per tutti i veicoli oltre 3,5 tonnellate di peso o in caso di guida per più di 50 km e con un peso superiore a 7,5 t. Tale previsione, come è noto, andava a gravare anche sulle imprese dell’edilizia, soprattutto su quelle artigiane e di piccole dimensioni, costituendo un ulteriore onore amministrativo e finanziario. Il provvedimento aumenta, pertanto, il raggio di azione dai precedenti 50 km ai 100 km attuali.

Il testo della Risoluzione, dopo un passaggio formale al Consiglio Europeo, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea.

Obbligo per i professionisti di dotarsi di una polizza professionale che copra dagli errori personalmente commessi nell’esercizio della professione

Entra in vigore il 15 agosto 2013 l’obbligo di stipulare una assicurazione RC per i professionisti italiani: per gli ingegneri, i commercialisti, i consulenti del lavoro, i periti industriali, i biologi etc. La polizza professionale è prevista dalla Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012): “il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”.

Polizza RC professionale

La polizza RC tutela i clienti, coprendo gli iscritti ai rispettivi Ordini Professionali dai danni colposamente e personalmente provocati nell’esercizio dell’attività professionale. Non sono invece coperte le eventuali sanzioni dirette comminate al professionista.

Obbligatorio, inoltre, per i professionisti informare i propri clienti al momento dell’incarico sugli estremi delle polizze e sui relativi massimali. Questi ultimi, così come copertura dei rischi, scoperti, franchigie e così via vengono scelti dal professionista in sede contrattuale.

Professionisti esclusi dall’obbligo

Gli unici esclusi dall’obbligo sono gli iscritti all’Ordine degli avvocati, che devono invece far riferimento alla Riforma forense, ed i medici. Per gli esercenti le professioni sanitarie, comunque, l’obbligo è stato prorogato dal Decreto Fare al 13 agosto 2014. Per quanto riguarda invece gli ingegneri è necessario distinguere tra chi esercita effettivamente la professione e chi no, come chiarito da una recente circolare del Centro Studi del CNI. Più in particolare l’obbligo di assicurazione RC professionale per gli iscritti all’Ordine degli ingegneri (leggi gli obblighi per ingegneri) scatta qualora questi mostrino di esercitare in modo effettivo l’attività libero-professionale. Ne consegue che non sono obbligati a stipulare una polizza RC professionale gli ingegneri non iscritti all’Albo e quelli iscritti ma che non esercitano concretamente la professione, ad esempio i dipendenti di aziende private che non firmano i progetti o gli ingegneri assunti dalla pubblica amministrazione che esercitano la professione in esclusiva per il proprio Ente.

 

 

In questi giorni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso dell’obbligo della dichiarazione annuale per i gas fluorurati da compilare entro il 31 maggio prossimo. In pratica, un nuovo adempimento per quei soggetti – privati o imprese – che utilizzano apparecchiature contenenti 3 kg o più di gas fluorurati. Su tale obbligo, peraltro vincolato a una scadenza ravvicinata, Confartigianato ha avviato una serie di azioni perché venga sospeso (vedi documento), o quanto meno prorogato.

Entro fine mese le aziende (e non solo loro) hanno l’obbligo di inviare la dichiarazione annuale in formato elettronico all’Ispra  e se non lo fanno rischiano una sanzione da 1.000 a 10.000 euro. Peccato che tale meccanismo sia stato reso disponibile solo  il 23 maggio u.s. Così facendo si mettono sempre più in difficoltà le piccole imprese che, vista la congiuntura attuale, oggi più che mai andrebbero aiutate e non appesantite da ulteriori fardelli burocratici. Qui addirittura siamo in presenza di un nuovo adempimento, pesantemente sanzionato se non viene rispettato, che si basa su un modello di dichiarazione pubblicato a pochi giorni dalla scadenza.

Specifiche istruzioni per la compilazione on-line della dichiarazione sono reperibili sul sito: 

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas

 

Al fine di diffondere una corretta informazione riguardo l’obbligo di montaggio pneumatici invernali o catene a bordo, che scatterà su tutti i tratti stradali provvisti di apposita segnaletica dal prossimo 15 novembre, riportiamo qui di seguito importanti dettagli in merito.

Come noto, l’art. 6 comma 4 lettera e) del Codice della strada, dopo le modifiche della Legge nr. 120 del 29 luglio 2010 (“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”), ha introdotto la possibilità per gli enti proprietari o gestori della strada di disporre, mediante ordinanza, l’obbligo per i veicoli di munirsi od avere a bordo catene da neve (c.d. mezzi antisdrucciolevoli) o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.

L’obbligo di pneumatici invernali o catene deve essere segnalato tramite apposito segnale ed in caso di mancata presenza a bordo del veicolo delle catene da neve o la dotazione di pneumatici invernali, si può incorrere ad una sanzione pecuniaria da 80 a 318 euro.

Secondo quanto stabilito dalle vigenti norme, gli enti e gestori di strade e autostrade possono rendere obbligatorie le gomme invernali/catene a bordo anche quando non vi sono precipitazioni nevose in corso.

I nuovi cartelli sono a fondo verde per le autostrade, a fondo blu per le altre strade. L’ente o il gestore della strada può decidere di cambiare il periodo in cui vige l’obbligo di pneumatici invernali montati o catene a bordo; solitamente però il periodo dell’obbligo va da metà novembre a metà aprile.

Per maggior completezza d’informazione si ricorda che secondo quanto segnalatoci dal nucleo provinciale della Polizia Stradale, le vetture devono essere equipaggiate o di catene da neve o di pneumatici invernali almeno sulle ruote motrici, quindi per un veicolo a trazione anteriore si devono applicare obbligatoriamente sulle ruote anteriori, per i veicoli a trazione posteriore si devono applicare obbligatoriamente sulle ruote posteriori e per i veicoli a trazione integrale (secondo il Codice Stradale) sull’assale ove viene prevalentemente inviata la coppia motrice. Generalmente questa informazione è riportata nel libretto di istruzioni dell’autovettura.

Tuttavia la Società Autostradale potrebbe, in caso di particolari condizioni atmosferiche, agli ingressi dei caselli autostradali segnalare di maggiori restrizioni quali ad esempio l’obbligo di gomme invernali su tutte le ruote del veicolo.

Confartigianato Asti – Ufficio Categorie
Davide Marino
Tel. 0141/5962 interno 18
Fax 0141/599702