PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO PER IL MUD 2013
D.P.C.M. 20 dicembre 2012 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2013” (GU n.302 del 29-12-2012 – S.O. n. 213).
Come da consolidata tradizione, le ultime ore dell’anno appena trascorso hanno visto la pubblicazione del modello unico di dichiarazione ambientale e la novità, non trascurabile, è che entro il 30 aprile 2013 sono nuovamente tenuti a tale adempimento anche i raccoglitori e trasportatori professionali di rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione. Categorie, queste ultime, esonerate di fatto già dal 2011. La ragione di questa anomalia, come accade sempre più spesso, è da ascrivere al SISTRI, sistema di tracciabilità dei rifiuti mai entrato in funzione ed il cui unico effetto, ad oggi, è stato quello di decomporre il previgente quadro normativo con risultati di segno completamente opposto a quelli auspicati da chi ne sosteneva la rapida introduzione al fine di una maggiore tutela ambientale.
E’ pertanto necessario un riepilogo dei Soggetti obbligati
1. Comunicazione Rifiuti speciali
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; (Nel caso vengano prodotti sia rifiuti pericolosi, sia non pericolosi, se l’azienda ha meno di 10 dipendenti, la dichiarazione dovrà riguardare esclusivamente i primi;
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00 ;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g));
- Imprese ed enti che producono fino a 7 rifiuti possono presentare la comunicazione rifiuti semplificata su supporto cartaceo.
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
• Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
3. Comunicazione Imballaggi
• CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
• soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
• soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati .
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
• produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
Modalità di presentazione
- La presentazione del MUD su carta è ora consentita solo ai soggetti che nel corso del 2012 hanno prodotto, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti ed utilizzato, per ogni rifiuto, non più di 3 trasportatori e 3 destinataria finali (comunicazione semplificata). L’inoltro del MUD cartaceo deve avvenire esclusivamente con raccomandata senza avviso di ricevimento: non può più essere consegnato a mano alla Camera di Commercio.
- Per tutti gli altri soggetti obbligati l’inoltro deve essere effettuato esclusivamente per via telematica ed i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei servizi o Business Key) valido al momento dell’invio.
Confartiginanato tramite il servizio Ambiente è strutturato, per i propri associati, per la compilazione e presentazione in via telematica delle denunce annuali MUD.
Per approfondimenti in materia è a disposizione l’indirizzo di posta elettronica: antonella@confartigianatoasti.com