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Ancora una barriera burocratica nella travagliata storia degli ecobonus. Con l’emendamento al DL Crisi Ucraina approvato nella notte il Parlamento si assume la grave responsabilità di escludere circa l’80% di micro e piccole imprese dal mercato della riqualificazione edilizia introducendo nuove e incomprensibili barriere burocratiche.
Confartigianato Asti stigmatizza l’estensione dell’obbligo di qualificazione SOA per lavori legati agli ecobonus di importo superiore ai 516 mila euro a partire dal primo gennaio 2023.

Pur nella riformulazione del provvedimento che ne attenua l’impatto, riteniamo pur avendo cercato in ogni modo  nel fine settimana scorso come Organizzazioni dell’Artigianato per convincere i parlamentari sulla inopportunità della norma, quanto approvato – sottolinea Confartigianato Asti – costituisce un principio inaccettabile, che esclude di fatto dai lavori di riqualificazione le imprese che non lavorano per gli appalti pubblici ed estende al settore privato un sistema pensato per i lavori pubblici, che nulla ha a che fare con la qualificazione delle imprese.

Servirebbe, piuttosto, una legge che riconosca il profilo professionale ed i requisiti delle imprese edili. Sappiamo peraltro che anche nel pubblico le SOA non hanno dimostrato particolare efficacia e non hanno alcuna utilità nel contrasto delle frodi.

Unico effetto della norma- conclude Confartigianato Asti- sarà l’ennesimo rallentamento dell’esecuzione dei lavori, già fortemente condizionato dal susseguirsi di correzioni legislative che dallo scorso novembre, hanno di fatto  bloccato i cantieri e creato nell’utenza dubbi e preoccupazioni, con il risultato che molte piccole imprese rischiano di non essere in grado di garantire la propria esistenza e i livelli occupazionali, che proprio grazie a tali agevolazioni dopo anni di crisi del settore stavano aiutando a lasciarsi alle spalle le difficoltà.

rincari dell’energia si sono abbattuti sulle piccole imprese con un peso insostenibile. Nel primo trimestre 2022, un chilovattora di energia elettrica, per la sola materia prima, costa a una micro impresa il 360% in più rispetto all’anno scorso e un metro cubo di gas naturale il 336% in piùIl prezzo del gasolio alla pompa ha subito un aumento tendenziale del 45,1% al 10 marzo, con un’impennata del 20% dal 22 febbraio ad oggi.

Confartigianato, intervenuta oggi in audizione sul Dl Energia alle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera, ha ribadito la gravità della situazione in cui versano gli imprenditori a causa dei costi energetici.

La Confederazione sostiene la necessità di mantenere le apprezzabili misure di sostegno diretto alle imprese, ma consentendo anche alle piccole imprese di accedere al credito d’imposta per energia e gas previsto per le aziende energivore.

Contemporaneamente sollecita l’impegno a costruire le condizioni per una progressiva autosufficienza, diversificando le fonti di approvvigionamento energetico e ampliando la produzione nazionale, anche puntando sulle energie rinnovabili e sui sistemi di generazione distribuita. A questo proposito, Confartigianato contesta l’eliminazione dal Dl Energia del fondo per promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l’autoconsumo per le PMI.

Tra le priorità, anche il sostegno alla filiera delle costruzioni per favorire la riqualificazione energetica degli immobili residenziali e dei luoghi di produzione.

Sul fronte delle imprese di trasporto merci, costrette addirittura a spegnere i motori per non lavorare in perdita a causa dei rincari vertiginosi del gasolio, Confartigianato ritiene indispensabile introdurre un credito d’imposta sul prezzo industriale del gasolio, misura straordinaria per calmierare il maggior costo del carburante e garantire a migliaia di operatori dell’autotrasporto di recuperare almeno una quota dei maggiori costi.

L’escalation dei prezzi dei carburanti sta mettendo in ginocchio anche le imprese del trasporto persone per le quali Confartigianato chiede un credito d’imposta sull’acquisto dei carburanti da autotrazione nella misura del 30% del costo della materia prima al netto dell’Iva, l’introduzione, nei contratti di trasporto, di una clausola di adeguamento dei costi di trasporto al costo del carburante, l’introduzione del cosiddetto “carburante professionale”, con prezzo calmierato alla pompa, come già avviene per il carburante agricolo.

Lo scorso 21 Aprile è stato firmato, tra le parti datoriali dell’artigianato ed i sindacati dell’edilizia il Contratto collettivo regionale del settore che andrà a sostituire i rinnovi contrattuali territoriali.

L’intesa prevede un percorso sindacale per salvaguardare le imprese artigiane ridefinendo le competenze in base ai livelli contrattuali previsti nel comparto artigiano (due livelli: nazionale e regionale).

Sono stati trattati tutti gli istituti economici che precedentemente erano stati demandati al livello provinciale e definite una serie di disposizioni immediatamente applicabili, mentre per altri istituti è stato previsto un rinvio a successivi accordi da stipularsi entro il 2017.

Pubblichiamo  il testo del CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI DELL’EDILIZIA E AFFINI DELLA REGIONE PIEMONTE.

Per informazioni i nostri uffici sindacali sono a vostra disposizione.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto recante il regolamento per l’autorizzazione unica ambientale (AUA) valida per le micro, piccole e medie imprese.
Dal 13 giugno 2013 ha avvio ufficialmente l’Autorizzazione unica ambientale (AUA), un provvedimento rilasciato dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) che subentrerà a diversi atti di comunicazione, notifica e concessione in ambito ambientale.

Infatti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013 relativo al “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.
Il decreto, si applica alle micro, piccole e medie imprese (articolo 2 del decreto del 18 aprile 2005), nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Non si applica invece agli impianti soggetti ad AIA e neppure ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale “disponga che il provvedimento finale di Via comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il nuovo regolamento, che dovrebbe portare un risparmio complessivo di 700 milioni di Euro all’anno per le PMI, semplifica gli adempimenti amministrativi: la nuova autorizzazione arriverà a sostituire fino a sette diverse procedure diverse.
Il Regolamento – istituto dal decreto composto da 12 articoli e da un corposo allegato – viene a sostituire ben sette diversi provvedimenti e autorizzazioni/comunicazioni:
– l’autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
–  la comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo n. 152, 3 aprile 2006, volta all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue derivanti dalle aziende a ciò preposte;
– l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
– l’autorizzazione generale di cui all’articolo 272 sempre del decreto legislativo n. 152, 3 aprile 2006, inerente la sussistenza di impianti con emissioni modestamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico;
– la comunicazione o il nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o 6, della legge n. 447 del 26 ottobre 1995, in tema di impatto acustico;
– l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi provenienti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992;
– le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del, più volte citato, decreto legislativo n. 152, 3 aprile 2006, sulle procedure di auto-smaltimento e recupero agevolato di rifiuti considerati pericolosi e non pericolosi.

Come funziona la nuova autorizzazione unica ambientale?

Intanto sarà necessaria un’unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP).
A questo proposito il DPR 59/2013 indica che la “domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione, è presentata al Suap che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all’autorità competente e ai soggetti interessati, e ne verifica, in accordo con l’autorità competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione, per i quali si chiede il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore”.

L’AUA varrà 15 anni e le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell’autorizzazione.
Anche per il rinnovo dell’autorizzazione è prevista una procedura semplificata: ai fini del rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all’Autorità competente, tramite il Suap, un’istanza corredata dalla documentazione. Se le condizioni di esercizio sono rimaste immutate è infatti sufficiente la presentazione di una istanza con una dichiarazione sostitutiva e durante i tempi necessari per il rinnovo, l’attività potrà proseguire sulla base dell’autorizzazione precedente.

NOTE molto IMPORTANTI:
1) I provvedimenti avviati prima di tale data si concluderanno con la normativa in vigore alla data del loro avvio.

2) L’aua di cui al presente articolo, può essere richiesta allo scadere della prima autorizzazione ambientale Già IN POSSESSO DELL’AZIENDA che rientra in questa normativa semplificata.

3) Attenzione !!!! : Le aziende già in possesso delle autorizzazioni previsti dalla normativa vigente ambientale (d. lgs. 152/2006 e smi) al momento non devono far nulla per adeguarsi alla nuova norma, presentare domande o altro, ma nel rispetto delle tempistiche del rinnovo di una delle 7 autorizzazioni in essere citate in precedenza (autorizzazione agli scarichi idrici, alle emissioni in atmosfera, ecc.), rinnoveranno le autorizzazioni in essere con le nuove procedure. Un futuro DM (decreto ministeriale) individuerà le modalità di richiesta.
Una nuova azienda che “parte da zero” a livello autorizzativi invece avvierà l’iter secondo le nuove procedure e i nuovi riferimenti legislativi.

Concludiamo ricordando che nell’Allegato 1 viene definito il contenuto delle autorizzazioni per ognuna delle tipologie di impianti e attività richiamate nella parte II dell’Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Ad esempio con riferimento a:
– riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero non superiore a 20 kg;
– tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg;
– produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all’uso non superiore a 200 kg;
– produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg;
– produzione di mobili, oggetti, imballaggi , prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg;
– verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/giorno;
– verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/giorno;
– panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/giorno;
– torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno;
– produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/ora;
– sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno;
– laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti;
– anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore 10 kg/giorno;
– utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno;
– produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l’igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/giorno;
– tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno;
– produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno;
– trasformazione e conservazione esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/giorno;
– trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/giorno;
– molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/giorno;
– lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/giorno;
– prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/giorno;
– pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno;
– lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/giorno;
– lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg;
– fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera massima non superiore a 100 kg;
– produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg;
– produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg;
– saldatura di oggetti e superfici metalliche;
– trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg;
– lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 Kg/anno

 

Ufficio Ambiente – Confartigianato Asti