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Il Consiglio dei Ministri ha deliberato con Decreto-Legge del 22 giugno 2012 n. 83 all’art. 52 che “il termine di entrata in operatività del SISTRI è sospeso fino a quando non saranno effettuate tutte le necessarie verifiche amministrative e funzionali del sistema e comunque non oltre il 30 giugno 2013“.

 Nella stessa norma è indicato che i soggetti obbligati restano tenuti agli adempimenti sui registri e formulari e all’osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria; è stata inoltre deliberata la sospensione del pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’anno 2012.

 Queste misure si sono rese necessarie dopo l’esito delle verifiche sul sistema effettuate dalla DigitPa (Ente Nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione) che hanno evidenziato delle difficoltà operative, la cui risoluzione avrebbe richiesto un tempo non compatibile con l’entrata a regime del sistema previsto per il 1 luglio 2012.

 Fermo restando che secondo il Ministro dell’Ambiente il SISTRI rappresenta uno strumento necessario per la “tracciabilità” dei rifiuti, per l’entrata a regime del sistema si dovrà attendere uno specifico decreto.

Nei prossimi mesi verrà attivato presso l’Ecocentro Comunale di Asti un nuovo sistema di accesso tramite “badge” per regolamentare l’accesso all’impianto stesso per tutte le utenze non domestiche (aziende).

 Tale sistema “elettronico” prevede la sottoscrizione da parte degli utenti di un’apposita Convenzione che gestirà le modalità di accesso all’impianto e sarà rilasciata per ogni automezzo che conferirà i rifiuti all’Ecostazione.

Sarà preventivamente necessario verificare che le aziende che intenderanno stipulare la Convenzione siano in regola con la normativa vigente in materia ambientale ossia siano in possesso dell’autorizzazione al trasporto dei rifiuti rilasciata dall’Albo Gestori Ambientali (ex. Art. 212 c. 8 D.lgs. 152/06) e siano in regola con il pagamento della TIA (ex Tassa Rifiuti Solidi Urbani come posizione aziendale).

 Pertanto chi fosse interessato a procedere con le verifiche del caso può rivolgersi all’Ufficio Ambiente della Confartigianato di Asti – Sig.a Antonella Giraudi – tel. 0141/5962 int. 24 oppure indirizzare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica antonella@confartigianatoasti.com.

La Camera ha definitivamente approvato la conversione in legge del cosiddetto decreto “anticrisi”: l’articolo 6 di tale legge ripristina a tutti gli effetti il SISTRI, infatti la legge n. 148 del 14 settembre 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, nella fase di conversione del D.L. n. 138/2011, ha provveduto a sostituire i commi 2 e 3 dell’articolo sopra citato, ripristinando il SISTRI a delle specifiche condizioni.

Il suddetto articolo ha cancellato l’entrata in vigore a scaglioni prevedendo per tutte le categorie l’inizio dal 09 FEBBRAIO 2012, fatta eccezione per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti per i quali l’entrata a regime rimane fissata al 1 GIUGNO 2012.

Pertanto fino alla rispettiva data di entrata in vigore permane il regime del “doppio binario”, ossia il contemporaneo utilizzo sperimentale del SISTRI e la compilazione obbligatoria dei tradizionali registri di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti.

Segnaliamo infine le seguenti novità previste dalla nuova normativa:

test di funzionamento sino al 15 dicembre 2011, in collaborazione con le associazioni di categoria, per la verifica tecnica dei programmi (…per mettere a punto la piattaforma hardware e software, al fine di assicurare la massima efficienza del sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti…).

possibilità di semplificazione per alcune tipologie di rifiuti prive di “specifiche caratteristiche di criticità ambientale” (…Con un apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, dovranno essere individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, dovranno essere applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi…).

Come di consueto Vi comunicheremo eventuali aggiornamenti.

 

Per effetto dell’art. 6 titolo II del DL 13 agosto 2011 n. 138 gli articoli del d.lgs 152/06 e smi recanti le norme istitutive nonché i DM “tecnici” sono stati abrogati, pertanto il SISTRI (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) è stato ABROGATO!

La prima conseguenza operativa è che le scadenze del 1° settembre e del 1° ottobre non hanno più alcun significato normativo concreto.

Naturalmente, trattandosi di decreto-legge, per la sua piena operatività sarà necessaria una norma di conversione entro il 12 ottobre (allo scadere dei sessanta giorni).

E’ in corso di svolgimento un nutrito dibattito tra le forze politiche e tra le parti sociali (non solo ovviamente su questo aspetto della manovra) e quindi non è scontato che l’abrogazione secca del Sistri permanga tale. Siamo a conoscenza del fatto che i tecnici del Ministero dell’Ambiente hanno avuto mandato politico di esplorare possibilità di annullamento, magari parziale, della citata abrogazione.

Sarà quindi necessaria una verifica analizzando la norma definitiva che risulterà all’atto dell’emanazione della legge di conversione.

Il decreto legge comunque conferma gli obblighi di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e della compilazione del formulario di trasporto degli stessi e, di conseguenza il relativo apparato sanzionatorio. Per ora quindi il comportamento aziendale deve proseguire con l’assolvimento degli obblighi di registrazione/compilazione tradizionali.

Successivi ed ulteriori sviluppi verranno tempestivamente comunicati.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

Antonella Giraudi
Ufficio Ambiente
tel. 0141/5962 int. 24

Approvato in via definitiva lo scorso 8 luglio il decreto legislativo sulla tutela penale dell’Ambiente.

Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 177 del 1 agosto 2011.

Il provvedimento recepisce la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’Ambiente e contiene un nuovo apparato sanzionatorio per quanto riguarda reati contro beni ambientali e naturali.

Il decreto prevede un alleggerimento di alcune sanzioni per irregolarità nella gestione del sistema Sistri e l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro carico e scarico per le attività che producono rifiuti di demolizione, costruzione e scavo.

In sintesi:

• l’art. 1 modifica gli artt. 727-bis e 733-bis del Codice penale e contiene misure repressive per danni agli habitat ed alle speci protette;

• l’art. 2 modifica il d.lgs. 231/2001 – testo di riferimento per quanto riguarda la responsabilità amministrativa delle società – introducendo sanzioni a carico delle persone giuridiche anche per quanto riguarda i reati ambientali;

• gli articoli 3 e 4 modificano l’apparato sanzionatorio previsto per il Sistri e semplificano alcuni adempimenti burocratici.

Viene abolito (art. 4 commi 1 e 2), per le sole attività che producono rifiuti di demolizione, costruzione e scavo (art. 184 comma 3 lettera b del d.lgs 152/06) – di fatto le imprese edili – l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico che avrebbe dovuto essere istituito a seguito dell’applicazione dell’art. 190 comma 1 d.lgs 152/06 e s.m.i.

Il provvedimento mantiene tale obbligo per le aziende che effettuano il trasportano in conto proprio di altre tipologie di rifiuti (art. 212 co. 8 d.lg 152/06).

Il decreto alleggerisce parzialmente alcune sanzioni.

Per quanto riguarda quelle derivanti da irregolarità nell’applicazione del Sistema Sistri in particolare si evidenzia:

– un alleggerimento delle sanzioni qualora si verifichino pluralità di irregolarità con rischi di cumulo di sanzioni: il tetto massimo viene ridotto dal triplo al doppio della sanzione più grave; viene inoltre introdotto un sistema di esenzione dalla sanzione per coloro che adempiono in ritardo di 30 giorni o definiscono la controversia, entro 60 giorni dalla eventuale contestazione, con il pagamento di ¼ della sanzione (art. 3, comma 4);

– viene ricalcolata la tempistica per ottenere il beneficio del cosiddetto “ritardo” nella iscrizione al Sistri; tenendo conto delle modifiche previste dai decreti recentemente pubblicati (cfr. DM 26 magio 2011), si applica una sanzione del 5% del contributo annuale entro i primi 8 mesi a partire dalla data di entrata in operatività relativa a ciascuna categoria di imprese a seconda del relativo scaglione temporale; con lo stesso criterio temporale, nei 4 mesi successivi, la sanzione prevista è del 50% del contributo (art. 4, comma 3);

– un alleggerimento relativo alle sanzioni (ex art. 258 d.lgs 152/06) a valere sugli obblighi relativi al regime di compilazione cartaceo (ex art.28 DM 52/2011 su registri, formulario e MUD) che, in base al decreto in esame, continuano a trovare applicazione.

In pratica viene stabilito che, finché il Sistri non entrerà compiutamente in operatività, (quindi per il tempo in cui è contemporaneo al sistema cartaceo), le sanzioni applicabili sono quelle previste per il vecchio sistema, con la formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 205/2010 (art. 4, comma 4).

Infine, viene prevista, una riduzione delle sanzioni comminate nel primo periodo di applicazione della normativa agli iscritti al Sistri.

Sanzioni ridotte a 1/10 per violazioni compiute entro 8 mesi dall’entrata in operatività e a 1/5 entro i successivi 4 mesi.

I tempi sono ovviamente calcolati sugli scaglioni determinati dal DM 26/5/2011.

 

Per maggiori informazioni:

Antonella Giraudi – AMBIENTE

Tel. 0141/5962 int. 24
Fax. 0141/599702
e-mail: antonella@confartigianatoasti.com