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Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in attuazione della direttiva UE 2019/1937, ha introdotto la disciplina riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative, nazionali ed europee, di cui siamo venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico e privato (c.d. Wistleblowing).

Oltre che ai soggetti del settore pubblico – già tenuti al rispetto degli analoghi obblighi previsti dalla l. n. 179/17 – la nuova disciplina si applica anche ai soggetti del settore privato. Tra questi ultimi, in particolare, si segnalano coloro che “hanno impiegato almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato” o che adottino il modello organizzativo e di gestione ai sensi del d.lgs. 231/01, inoltre precisiamo che tale obbligo indifferentemente dai sopracitati limiti, sussiste anche per alcune attività definite dalla normativa in oggetto e pertanto anche per tali soggetti l’obbligo di adeguamento alla normativa decorrerà dal 17 dicembre 20123.

Il mancato rispetto di tali disposizioni determineranno inoltre pesanti sanzioni amministrative che vanno da 10.000 a 50.000 Euro previste all’art. 21 lettera b) del decreto.

Per adeguarsi alla nuova disciplina sarà necessario attivare propri canali di segnalazione, che garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e di quelle comunque menzionate, nonché del contenuto della segnalazione stessa.

La gestione del canale di segnalazione dovrà essere affidata a una persona o a un ufficio interno dedicato ovvero a un soggetto esterno, in entrambi i casi con personale specificatamente formato.

Al fine di approfondire la materia e di fornire chiarimenti e indicazioni che possano semplificare le modalità di attuazione, Confartigianato Asti ha provveduto ad attivarsi per identificare gli opportuni strumenti informatici necessari per adempiere alla normativa.

Qualora pertanto la vostra impresa ricadesse nei limiti dimensionali previsti e sia se avesse adottato il modello organizzativo e di gestione ai sensi del d.lgs. 231/01, vi invitiamo a contattare i nostri uffici per ogni informazione necessaria.

Raccomandiamo inoltre qualora foste contattati da operatori che in tale contesto propongono le loro soluzioni, di verificare sempre tramite la nostra Associazione se sussiste tale obbligo o meno, al fine di evitare inutili e non necessarie spese ed ulteriori adempimenti.

I codici Ateco delle aziende che saranno obbligate anche se non hanno più di 50 dipendenti o la 231.

  • 64.1: Attività di intermediazione finanziaria, ad eccezione di quelle svolte dai trust e simili
  • 64.2: Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa
  • 64.3: Gestione collettiva del risparmio
  • 64.9: Altre attività finanziarie, esclusa la consulenza finanziaria (questa categoria può includere varie attività finanziarie non classificate in altre categorie più specifiche)

69.20.13: Attività dei consulenti e degli altri esperti nella gestione aziendale e della pubblica amministrazione, relativi alla sicurezza e alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

63.12.02: Servizi di sicurezza per il trasporto di valori

09.10.20: Attività di supporto all’estrazione di petrolio e gas (su questo non ho trovato una corrispondenza esatta sulla normativa)

Per ulteriori informazioni siete invitati a contattare i nostri uffici.

DAL 15/06/2023 le imprese e gli enti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali, accedendo alla propria area riservata sul sito web dell’Albo nazionale dei gestori ambientali possono generare un attestato contenente un QRcode che identifica univocamente il soggetto iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali; nell’attestato sono, altresì, riportati il codice fiscale ed il numero di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

 

Il QRcode riportato in tale documento contiene gli estremi identificativi del soggetto iscritto cifrati in formato leggibile tramite l’apposita applicazione AGESTsmart messa a disposizione gratuitamente per le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo e le imprese . Il documento, disponibile a partire dal 15/06/2023, può essere esibito agli enti di controllo e alle pubbliche amministrazioni in formato digitale (o in formato cartaceo) per dimostrare la propria iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

 

ll QRcode è, inoltre, disponibile anche tramite l’apposita applicazione AGESTsmart che i soggetti iscritti potranno, utilizzare anche per consultare la propria situazione autorizzativa aggiornata.

 

Qui i video tutorial per le imprese su come usare l’app AGESTsmart disponibile negli store digitali  (iOS e Android)

https://vimeo.com/833591346/14bbfa528c?share=copy

Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento UE n. 679/2016 (più comunemente noto come GDPR) con gli obblighi per le aziende.

Il Servizio Privacy di Confartigianato Asti prevede, ad un costo contenuto:

1) una consulenza personalizzata per la raccolta delle informazioni e dei documenti necessari;

2) l’elaborazione di tutta la modulistica (informative clienti/ fornitori/dipendenti, consensi marketing, nomine responsabili esterni, registro dei trattamenti ed analisi dei rischi) indispensabile per adeguarsi alla normativa;

3) assistenza e aggiornamenti costanti in caso di modifica della normativa.

Non hai ancora aderito al servizio o non sei soddisfatto del tuo attuale gestore privacy? Contatta i nostri uffici oppure scrivi a: francesca@confartigianatoasti.com per essere ricontattato!

Per ulteriori informazioni:

Francesca Poli
Telefono: 0141.59.6201
E-mail: francesca@confartigianatoasti.com

 

ATTENZIONE: La Camera di commercio di Alessandria-Asti ha comunicato di essere prossima al rilascio d’ufficio dei domicili digitali di posta elettronica certificata (PEC) per le imprese che non hanno ancora provveduto a comunicare la loro PEC al Registro Imprese.

L’assegnazione d’ufficio di una PEC comporterà peraltro l’irrogazione di una sanzione amministrativa (minimo € 30,00 e massimo € 1.548,00 per le ditte individuali – minimo € 206,00, e massimo € 2.064,00 per le società), ai sensi dell’art. 38 del D.L. 76/2020.

Per non incorrere in sanzioni, si dovrà pertanto verificare:

  • la corretta iscrizione del domicilio digitale (PEC) al Registro Imprese;
  • il corretto funzionamento del domicilio digitale (PEC);

ATTENZIONE: nulla è dovuto per i Clienti che hanno stipulato tramite la Confartigianato la convenzione con Legalmail e che rinnovano regolarmente il canone annuo tramite la stessa.

Mentre le Ditte che non usufruiscono di tale convenzione sono invitate a verificare che la propria casella PEC sia correttamente registrata (tramite il sito https://www.registroimprese.it/) e a rinnovare il servizio direttamente con il gestore scelto poiché la Camera di Commercio agirà anche nei confronti delle imprese il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio oppure risulti inattivo.

Per informazioni Ufficio Consulenza Generale (tel. 0141 5962 int. 12 opp. 15)

Pubblichiamo locandina predisposta dal sistema Confederale nazionale volta a informare il committente (operatore) sulle sanzioni in cui potrebbe incorrere incaricando per l’installazione un soggetto non certificato Fgas, nella speranza anche che si attenuino i commenti (strumentali) sui costi di installazione degli impianti di condizionamento giudicati sempre troppi alti ma che giustamente tengono  in considerazione gli oneri ai quali sono sottoposte le imprese certificate, uniche imprese abilitate a tale compito. PER SCARICARE LA LOCANDINA CLICCARE QUI

 

IMPORTANTE!!!

Pubblicato il Decreto che stabilisce le sanzioni per le violazioni della disciplina F-Gas 

“Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/2020”

Sulla Gazzetta Ufficiale del 2/1/2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi, di cui al regolamento (UE) n. 517/2014, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

 

Cristina Baccichetto  – Ufficio Categorie – Formazione – Sicurezza  Confartigianato Asti

email: cristina.b@confartigianatoasti.com – tel. 0141/596204  fax 0141/599702

 

 

Dal 17 gennaio 2018, le società e le persone che hanno un indirizzo di posta elettronica certificata registrato in elenchi pubblici riceveranno le multe solo per questa via. Il Decreto del ministero dell’Interno del 18 dicembre 2017 prevede la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada tramite posta elettronica certificata dal 17 gennaio.
In concreto, gli organi di Polizia devono inviare la notifica di una multa solo tramite pec, a condizione che il trasgressore (o il proprietario del veicolo) sia presente nell’indice nazionale gestito dal ministero per lo Sviluppo Economico e aggiornato con le informazioni provenienti dal Registro Imprese o dagli ordini professionali. Ricordiamo che dal 2009 tutte le aziende e i professionisti devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata.

L’invio delle multe tramite pec non cambia i termini previsti dal Codice della Strada. La notifica si compie quando si genera la ricevuta di accettazione della pec da parte del sistema del destinatario, e per quest’ultimo i termini di pagamento decorrono da quando il sistema genera la ricevuta di consegna della pec. Quindi, da questo momento decorrono per l’organo accertatore i termini per pagare la sanzione con lo sconto (ossia cinque giorni), quelli per pagarla con la riduzione (sessanta giorni) e quelli per presentare ricorso (trenta giorni al giudice di pace e sessanta giorni al Prefetto). Ciò avviene anche se il destinatario non ha letto la pec.

L’invio tramite posta elettronica azzera le spese di notifica, ma le amministrazioni potranno porre a carico del destinatario le spese di accertamento, ossia quello per trovare la pec della persona sanzionata. Le persone fisiche che non sono obbligate ad avere una pec continueranno a ricevere le notifiche delle multe tramite posta o corriere.

 

 

In questi giorni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso dell’obbligo della dichiarazione annuale per i gas fluorurati da compilare entro il 31 maggio prossimo. In pratica, un nuovo adempimento per quei soggetti – privati o imprese – che utilizzano apparecchiature contenenti 3 kg o più di gas fluorurati. Su tale obbligo, peraltro vincolato a una scadenza ravvicinata, Confartigianato ha avviato una serie di azioni perché venga sospeso (vedi documento), o quanto meno prorogato.

Entro fine mese le aziende (e non solo loro) hanno l’obbligo di inviare la dichiarazione annuale in formato elettronico all’Ispra  e se non lo fanno rischiano una sanzione da 1.000 a 10.000 euro. Peccato che tale meccanismo sia stato reso disponibile solo  il 23 maggio u.s. Così facendo si mettono sempre più in difficoltà le piccole imprese che, vista la congiuntura attuale, oggi più che mai andrebbero aiutate e non appesantite da ulteriori fardelli burocratici. Qui addirittura siamo in presenza di un nuovo adempimento, pesantemente sanzionato se non viene rispettato, che si basa su un modello di dichiarazione pubblicato a pochi giorni dalla scadenza.

Specifiche istruzioni per la compilazione on-line della dichiarazione sono reperibili sul sito: 

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas