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Il Decreto Legislativo 32/2021 in vigore dal 1° gennaio 2022 ha modificato le norme per il finanziamento dei controlli ufficiali per la sicurezza alimentare e stabilisce nuove fasce delle tariffe forfettarie annue.

 

Gli operatori che in data antecedente al 1° luglio 2021 hanno iniziato una o più attività di produzione alimentare tra quelle elencate nell’Allegato 2, sezione 6, tabella A del D.Lgs. 32/21 e che commercializzano all’ingrosso verso altri operatori o altri stabilimenti una quantità superiore al 50% della propria merce, in base alle nuove disposizioni sono obbligati a corrispondere le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce, a seconda del grado di rischio (basso € 200, medio € 400, alto € 800). Sono escluse dall’obbligo le aziende che vendono e somministrano al consumatore finale in stabilimenti annessi e funzionalmente connessi.

 

Tutti operatori che effettuano le attività definite in suddetto Allegato, indipendentemente dal fatto che commercializzino all’ingrosso più o meno del 50% della propria merce, entro il 31 gennaio 2022 debbono comunque trasmettere all’ASL territorialmente competente, tramite posta elettronica certificata, l’autodichiarazione compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente (clicca qui per il modulo da utilizzare).

 

Sulla base delle informazioni acquisite con l’autodichiarazione, l’ASL applicherà la tariffa forfettaria annua relativa alla fascia di appartenenza riferita all’anno in corso, maggiorata dello 0,5%, ed emetterà la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.

 

In caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, l’ASL applicherà d’ufficio per ogni anno di riferimento in cui non è stata pagata, la tariffa forfettaria annua dovuta in base al livello di rischio già attribuito nei precedenti controlli ufficiali.

 

Raccomandiamo pertanto alle aziende del settore alimentare di inviare tale autodichiarazione entro il 31 gennaio 2022 al fine di confermare se la propria attività rientra tra quelle obbligate o per comunicare di non essere soggette al pagamento della tariffa.

 

Quota Albo Autotrasportatori anno 2017

da versare entro il 31/12/2016 –SI PAGA SOLO ONLINE 

 

Anche quest’anno il Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ha ribadito che la quota di iscrizione all’albo autotrasportatori per l’anno 2017 si verserà solamente per via telematica.

 

!!!!!!     ATTENZIONE NOVITA’   !!!!!!

 

Da quest’anno è previsto che il pagamento sia effettuato da parte delle imprese sul sito dell’Albo ovvero www.alboautotrasporto.it, e non si dovrà più utilizzare per il versamento il Portale dell’Automobilista.

 

Per la registrazione sul portale dell’Albo, verrà richiesto l’inserimento dell’indirizzo PEC della ditta su cui verranno inviate tre mail contenenti i codici da stampare e conservare. Alla luce di queste novità, si raccomanda a tutte le aziende di procedere preventivamente alla registrazione sul sito www.alboautotrasporto.it o di recarsi presso gli Uffici della nostra Associazione muniti delle credenziali per accedere alla propria casella PEC”.

 

Il versamento deve essere effettuato tramite carta di credito Visa; Mastercard; carta prepagata Postpay o Postpay impresa; conto corrente BancoPosta online per l’importo visualizzabile sul sito e seguendo le istruzioni in esso reperibili.

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Come di consueto l’ufficio trasporti – Consulenza Generale resta a disposizione degli associati, in forma gratuita per il conteggio della quota da versare ed è reperibile telefonicamente al numero 0141-5962 int. 19-26.

Tale servizio sarà da richiedere entro e non oltre il 16 dicembre 2016 in quanto il sistema telematico nazionale, in periodi di maggior afflusso di utenti connessi, non permette di procedere con le operazioni di pagamento.

 

L’ufficio categorie di Confartigianato Asti ricorda che, a partire dal 1° giugno 2013, verrà meno la possibilità, per le aziende fino a 10 lavoratori, di autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi. Tutte le imprese che hanno finora usufruito dell’autocertificazione, devono dunque munirsi del documento di valutazione dei rischi.

A tale riguardo, sottolinea il ministero, è possibile utilizzare – quale strumento di ausilio a un corretto adempimento degli obblighi di legge – le procedure standardizzate di cui all’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008.

Pertanto i datori di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori, dal 1° giugno dovranno scegliere di redigere la propria valutazione sulla base delle procedure ministeriali oppure dovranno elaborare il Dvr coerentemente con le disposizioni normative.

Inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori abbia già elaborato un proprio Dvr, scegliendo di non autocertificare la valutazione, tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando i sopra richiamati obblighi di aggiornamento, legati alla natura “dinamica” del Dvr.

Qualora il datore di lavoro venisse meno a questo obbligo, può incorrere in sanzioni pecuniarie da 1.000 euro e 6.400 euro e, nei casi più gravi, anche all’arresto da 3 a 6 mesi.

La Confartigianato Asti ricorda ai propri associati che per effetto di una convenzione siglata con consulenti esperti in materia è in grado di offrire, previo appuntamento telefonico al n. 0141.5962, un’analisi gratuita finalizzata alla verifica della documentazione e formazione necessaria per uniformarsi alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.


Si ritiene opportuno segnalare che con la pubblicazione del Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57, viene rinviato di 6 mesi il termine di validità, per le aziende fino a 10 lavoratori, dell’autocertificazione della valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/08, che era fissato dallo stesso decreto al 30/06/2012.

Pertanto così come previsto dal Decreto Legge n. 57/2012 a far data dal 1° gennaio 2013 le autocertificazioni, in merito all’effettuazione della valutazione dei rischi, non saranno più valide e pertanto i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 6 del D.Lgs. 81/08, avrebbe dovuto elaborare entro il 31 dicembre 2010.

Si rileva altresì che ad oggi l’emanazione delle linee guida contenenti le procedure standardizzate è palesemente in ritardo e pertanto qualora al 1° gennaio 2013 non dovessero essere disponibili tali procedure, anche le aziende che occupano meno di 10 lavoratori dovranno dotarsi del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), elaborato secondo i criteri stabiliti dagli articoli 28 e 29 del Testo Unico.

Si precisa che tale nostra comunicazione ha carattere preventivo ed è volta quindi a ricordare la scadenza temporale del 31 dicembre 2012 e a far si che coloro che abbiano effettuato l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi valutino l’opportunità di attivarsi al fine di elaborare il documento di valutazione dei rischi, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente (ove presente).

In pratica si deve ritenere, che in assenza della pubblicazione delle procedure standardizzate sopraccitate, per i datori di lavoro non sarà più sufficiente avere l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi, ma dovranno avere il documento di valutazione dei rischi.

La Confartigianato Asti ricorda ai propri associati che per effetto di una convenzione siglata con consulenti esperti in materia è in grado di offrire, previo appuntamento telefonico al n. 0141.5962, un’analisi gratuita finalizzata alla verifica della documentazione e formazione necessaria per uniformarsi alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.