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POLIZZE CATASTROFALI – Nuovo obbligo di legge

Nella seduta del 21.05.2025  ricordiamo che il Senato ha approvato in via definitiva il  disegno di legge, che ha introdotto modifiche rilevanti alla normativa sulle assicurazioni obbligatorie per i danni da calamità naturali e catastrofali previste dalla

Nella seduta del 21.05.2025  ricordiamo che il Senato ha approvato in via definitiva il  disegno di legge, che ha introdotto modifiche rilevanti alla normativa sulle assicurazioni obbligatorie per i danni da calamità naturali e catastrofali previste dalla legge di Bilancio 2024.

In buona sostanza, accogliendo le osservazioni e le difficoltà di definire esatti criteri e la necessaria trasparenza è stato previsto il differimento dei termini di obbligatorietà delle coperture assicurative dei danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali ai beni materiali iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale per le imprese.

Ricordiamo inoltre che il provvedimento previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), aveva introdotto per tutte le imprese italiane l’obbligo di stipulare entro il 31 marzo 2025 una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali ai beni materiali iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale (immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature.

Una delle novità introdotte in conversione riguarda inoltre la definizione del valore dei beni da assicurare, che dovrà essere calcolato su base:

  • valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili;
  • costo di rimpiazzo per i beni mobili;
  • ripristino delle condizioni originarie per i terreni danneggiati.

Questa precisazione è volta a garantire una copertura più adeguata rispetto al rischio effettivo subito.

Quindi in considerazione dell’elevato numero di soggetti interessati, il Decreto è intervenuto posticipando l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo per molte imprese, stabilendo che:

  • per le medie imprese, l’obbligo viene prorogato al 1° ottobre 2025,
  • per le piccole e micro imprese, l’obbligo viene prorogato al 31 dicembre 2025,
  • per le grandi imprese, il termine era stato confermato al 31 marzo 2025.

 

Inoltre, per chiarezza in sede di conversione è stata corretta la definizione di micro, piccole e medie imprese, nel rispetto della raccomandazione della Commissione Europea.

“DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE

Articolo 1: Impresa

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica.

Articolo 2: Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

  1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
  2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
  3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR

Se da un lato l’auspicata proroga, è stata apprezzata e sicuramente utile per meglio permetterne la corretta e trasparente applicazione, resta comunque complesso ed impossibile generalizzare tale obbligo assicurativo, quindi vi invitiamo a contattare le Compagnie Assicurative con la quale intrattenete rapporti per procedere al tutto, così come la nostra Associazione in collaborazione con le Compagnie Assicurative Convenzionate è a disposizione per ogni contatto o preventivo necessario.

Ad oggi non sono previste sanzioni, ma il mancato rispetto di tale stipula assicurativa prevederà per le imprese la possibilità di accedere ad indennizzi o agevolazioni pubbliche di vario genere oltre a quelle eventualmente derivanti in caso di eventi calamitosi.

Per ogni contatto o richiesta di approfondimento, vi invitiamo se lo riterrete necessario a scrivere al seguente indirizzo e-mail (info@confartigianatoasti.com), sarà nostra cura mettervi in contatto con le agenzie per ogni delucidazione al riguardo.