DOMICILIO DIGITALE – Obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria – Indicazioni operative
Dal 1° gennaio 2025, l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (posta elettronica certificata – PEC), già in vigore per le società e le imprese individuali, è stato esteso anche a tutti gli amministratori
Dal 1° gennaio 2025, l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (posta elettronica certificata – PEC), già in vigore per le società e le imprese individuali, è stato esteso anche a tutti gli amministratori delle società.
Secondo l’art. 1, comma 860 della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) e la Nota MIMIT (Ministero delle imprese e del Made in Italy) n. 43836 del 12 marzo 2025, l’obbligo riguarda tutte le società, sia costituite prima che dopo il 1° gennaio 2025, ovvero:
- Società di capitali e società di persone, incluse le società semplici agricole;
- Reti d’impresa soggetto, se iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.
Sono invece esentate le Società semplici non agricole, le Società di mutuo soccorso, i Consorzi e società consortili.
L’obbligo di attivare e di iscrivere nel Registro delle imprese una PEC è quindi stato esteso a tutti gli amministratori, compresi i liquidatori.
In presenza di società con una pluralità di amministratori, va iscritto un indirizzo pec per ciascun amministratore . Gli amministratori che operano in più imprese, potranno utilizzare lo stesso indirizzo PEC personale per tutte le posizioni (oppure, in alternativa, attivare tante PEC, una per ciascuna società).
In ogni caso, secondo l’orientamento diffuso presso diverse Camere di commercio – e nonostante il Ministero si sia espresso, nella citata nota, nel senso della natura personale della pec degli amministratori – , anche la Camera di commercio di Alessandria-Asti, salva la definizione di ulteriori interlocuzioni tra Unioncamere e MIMIT per superare alcune criticità emerse a livello nazionale, consente al momento di eleggere, quale domicilio digitale dell’amministratore, la pec della società di riferimento, quella, cioè, in cui il soggetto riveste la carica di amministratore[i].
Di seguito, potrà essere consultato l’attuale orientamento (versione del 20/03/2025) in materia della Camera di Alessandria-Asti :
https://www.aa.camcom.it/notizie/obbligo-di-comunicazione-della-pec-da-parte-degli-amministratori
Scadenze per l’adempimento:
- Nuove società (costituite dal 1/1/2025): la comunicazione deve avvenire contestualmente all’iscrizione nel Registro Imprese.
- Società già esistenti prima del 2025 in caso di nomina o rinnovo degli amministratori: l’obbligo deve essere assolto entro il 30 giugno 2025
- In attesa di ulteriori chiarimenti, il MIMIT nella citata nota n. 43836 del 12/03/25, reputa applicabile a tutte le società il termine del 30/06/2025, pur in assenza di una chiara previsione normativa.
Onde evitare sospensioni o ritardi nelle pratiche di iscrizione e modifica cariche, e nell’incertezza dei termini di applicazione della disciplina sanzionatoria – in attesa della definizione degli indirizzi sull’adempimento, anche a seguito delle citate interlocuzioni con il Ministero – , si evidenzia l’opportunità per gli amministratori di società di attivarsi sin d’ora per assolvere all’obbligo in oggetto, precisando che la pratica di solo deposito nel Registro delle imprese della pec amministratori, allo stato, è esente da bollo e diritti di segreteria .
[i] Ci preme sottolineare che, trattandosi di indirizzi PEC destinati a ricevere anche atti o comunicazioni di natura strettamente personale, l’utilizzo della PEC della società potrebbe comportare implicazioni in termini di riservatezza e privacy. Pertanto, invitiamo ciascun amministratore a valutare attentamente questa opzione, in relazione alla propria esigenza di tutela della sfera privata.
