Nella seduta del 21.05.2025 ricordiamo che il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge, che ha introdotto modifiche rilevanti alla normativa sulle assicurazioni obbligatorie per i danni da calamità naturali e catastrofali previste dalla legge di Bilancio 2024.
In buona sostanza, accogliendo le osservazioni e le difficoltà di definire esatti criteri e la necessaria trasparenza è stato previsto il differimento dei termini di obbligatorietà delle coperture assicurative dei danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali ai beni materiali iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale per le imprese.
Ricordiamo inoltre che il provvedimento previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), aveva introdotto per tutte le imprese italiane l’obbligo di stipulare entro il 31 marzo 2025 una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali ai beni materiali iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale (immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature.
Una delle novità introdotte in conversione riguarda inoltre la definizione del valore dei beni da assicurare, che dovrà essere calcolato su base:
- valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili;
- costo di rimpiazzo per i beni mobili;
- ripristino delle condizioni originarie per i terreni danneggiati.
Questa precisazione è volta a garantire una copertura più adeguata rispetto al rischio effettivo subito.
Quindi in considerazione dell’elevato numero di soggetti interessati, il Decreto è intervenuto posticipando l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo per molte imprese, stabilendo che:
- per le medie imprese, l’obbligo viene prorogato al 1° ottobre 2025,
- per le piccole e micro imprese, l’obbligo viene prorogato al 31 dicembre 2025,
- per le grandi imprese, il termine era stato confermato al 31 marzo 2025.
Inoltre, per chiarezza in sede di conversione è stata corretta la definizione di micro, piccole e medie imprese, nel rispetto della raccomandazione della Commissione Europea.
“DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE
Articolo 1: Impresa
Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica.
Articolo 2: Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
- La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
- Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
- Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR
Se da un lato l’auspicata proroga, è stata apprezzata e sicuramente utile per meglio permetterne la corretta e trasparente applicazione, resta comunque complesso ed impossibile generalizzare tale obbligo assicurativo, quindi vi invitiamo a contattare le Compagnie Assicurative con la quale intrattenete rapporti per procedere al tutto, così come la nostra Associazione in collaborazione con le Compagnie Assicurative Convenzionate è a disposizione per ogni contatto o preventivo necessario.
Ad oggi non sono previste sanzioni, ma il mancato rispetto di tale stipula assicurativa prevederà per le imprese la possibilità di accedere ad indennizzi o agevolazioni pubbliche di vario genere oltre a quelle eventualmente derivanti in caso di eventi calamitosi.
Per ogni contatto o richiesta di approfondimento, vi invitiamo se lo riterrete necessario a scrivere al seguente indirizzo e-mail (info@confartigianatoasti.com), sarà nostra cura mettervi in contatto con le agenzie per ogni delucidazione al riguardo.
