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Nella seduta del 21.05.2025  ricordiamo che il Senato ha approvato in via definitiva il  disegno di legge, che ha introdotto modifiche rilevanti alla normativa sulle assicurazioni obbligatorie per i danni da calamità naturali e catastrofali previste dalla legge di Bilancio 2024.

In buona sostanza, accogliendo le osservazioni e le difficoltà di definire esatti criteri e la necessaria trasparenza è stato previsto il differimento dei termini di obbligatorietà delle coperture assicurative dei danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali ai beni materiali iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale per le imprese.

Ricordiamo inoltre che il provvedimento previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), aveva introdotto per tutte le imprese italiane l’obbligo di stipulare entro il 31 marzo 2025 una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali ai beni materiali iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale (immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature.

Una delle novità introdotte in conversione riguarda inoltre la definizione del valore dei beni da assicurare, che dovrà essere calcolato su base:

  • valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili;
  • costo di rimpiazzo per i beni mobili;
  • ripristino delle condizioni originarie per i terreni danneggiati.

Questa precisazione è volta a garantire una copertura più adeguata rispetto al rischio effettivo subito.

Quindi in considerazione dell’elevato numero di soggetti interessati, il Decreto è intervenuto posticipando l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo per molte imprese, stabilendo che:

  • per le medie imprese, l’obbligo viene prorogato al 1° ottobre 2025,
  • per le piccole e micro imprese, l’obbligo viene prorogato al 31 dicembre 2025,
  • per le grandi imprese, il termine era stato confermato al 31 marzo 2025.

 

Inoltre, per chiarezza in sede di conversione è stata corretta la definizione di micro, piccole e medie imprese, nel rispetto della raccomandazione della Commissione Europea.

“DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE

Articolo 1: Impresa

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica.

Articolo 2: Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

  1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
  2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
  3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR

Se da un lato l’auspicata proroga, è stata apprezzata e sicuramente utile per meglio permetterne la corretta e trasparente applicazione, resta comunque complesso ed impossibile generalizzare tale obbligo assicurativo, quindi vi invitiamo a contattare le Compagnie Assicurative con la quale intrattenete rapporti per procedere al tutto, così come la nostra Associazione in collaborazione con le Compagnie Assicurative Convenzionate è a disposizione per ogni contatto o preventivo necessario.

Ad oggi non sono previste sanzioni, ma il mancato rispetto di tale stipula assicurativa prevederà per le imprese la possibilità di accedere ad indennizzi o agevolazioni pubbliche di vario genere oltre a quelle eventualmente derivanti in caso di eventi calamitosi.

Per ogni contatto o richiesta di approfondimento, vi invitiamo se lo riterrete necessario a scrivere al seguente indirizzo e-mail (info@confartigianatoasti.com), sarà nostra cura mettervi in contatto con le agenzie per ogni delucidazione al riguardo.

Dal  1° gennaio 2025, l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (posta elettronica certificata – PEC), già in vigore per le società e le imprese individuali, è stato esteso anche a tutti gli amministratori delle società.

Secondo l’art. 1, comma 860 della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) e la Nota MIMIT (Ministero delle imprese e del Made in Italy)  n. 43836 del 12 marzo 2025, l’obbligo riguarda tutte le società, sia costituite prima che dopo il 1° gennaio 2025, ovvero:

  • Società di capitali e società di persone, incluse le società semplici agricole;
  • Reti d’impresa soggetto, se iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

Sono invece esentate le Società semplici non agricole, le Società di mutuo soccorso, i Consorzi e società consortili.

L’obbligo di attivare e di iscrivere nel Registro delle imprese una PEC è quindi stato esteso a tutti gli amministratori, compresi i liquidatori.

In presenza di società con una pluralità di amministratori, va iscritto un indirizzo pec per ciascun amministratore . Gli amministratori che operano in più imprese, potranno utilizzare lo stesso indirizzo PEC personale per tutte le posizioni (oppure, in alternativa, attivare tante PEC, una per ciascuna società).

In ogni caso, secondo l’orientamento diffuso presso diverse Camere di commercio – e nonostante il Ministero si sia espresso, nella citata nota, nel senso della natura personale della pec degli amministratori – , anche la Camera di commercio di Alessandria-Asti, salva la definizione di ulteriori interlocuzioni tra Unioncamere e MIMIT per superare alcune criticità emerse a livello nazionale, consente al momento di eleggere, quale domicilio digitale dell’amministratore, la pec della società di riferimento, quella, cioè, in cui il soggetto riveste la carica di amministratore[i].

Di seguito, potrà essere consultato l’attuale orientamento (versione del 20/03/2025) in materia della Camera di Alessandria-Asti :

https://www.aa.camcom.it/notizie/obbligo-di-comunicazione-della-pec-da-parte-degli-amministratori

Scadenze per l’adempimento:

  • Nuove società (costituite dal 1/1/2025): la comunicazione deve avvenire contestualmente all’iscrizione nel Registro Imprese.
  • Società già esistenti prima del 2025 in caso di nomina o rinnovo degli amministratori: l’obbligo deve essere assolto entro il 30 giugno 2025
  • In attesa di ulteriori chiarimenti, il MIMIT nella citata nota n. 43836 del 12/03/25, reputa applicabile a tutte le società il termine del 30/06/2025, pur in assenza di una chiara previsione normativa.

Onde evitare sospensioni o ritardi nelle pratiche di iscrizione e modifica cariche, e nell’incertezza dei termini di applicazione della disciplina sanzionatoria  – in attesa della definizione degli indirizzi sull’adempimento, anche a seguito delle citate interlocuzioni con il Ministero – , si evidenzia l’opportunità per gli amministratori di società di attivarsi sin d’ora per assolvere all’obbligo in oggetto, precisando che la pratica di solo deposito nel Registro delle imprese della pec amministratori, allo stato, è esente da bollo e diritti di segreteria .

 

 

 

[i] Ci preme sottolineare che, trattandosi di indirizzi PEC destinati a ricevere anche atti o comunicazioni di natura strettamente personale, l’utilizzo della PEC della società potrebbe comportare implicazioni in termini di riservatezza e privacy. Pertanto, invitiamo ciascun amministratore a valutare attentamente questa opzione, in relazione alla propria esigenza di tutela della sfera privata.

Come è già noto con il Decreto Ministeriale del 30/01/2025 n. 18, si completa il quadro normativo dell’obbligo di copertura assicurativa per le imprese, a copertura dei danni ai loro beni immobili e strumentali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

A tale proposito quindi le imprese dovranno stipulare contratti assicurativi a copertura dei loro danni entro il prossimo 31/03/2025, la nostra Confederazione più volte ha manifestato al Governo le criticità ancora aperte e molti dubbi che espongono le imprese alle incertezze del mercato non ancora maturo in termini di offerta, ma le istanze di ulteriore proroga del termine di entrata in vigore non è stata presa in considerazione.

Per dare comunque una indicazione puntuale, siamo a cercare di offrire un po’ di chiarezza in merito:

finalità della norma: mira a garantire una rapida copertura economica per le imprese colpite da eventi calamitosi, riducendo l’onere finanziario a carico dello Stato;

soggetti obbligati ed esclusioni: tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese CCIAA, escluse quelle agricole;

beni oggetto di copertura: terreni, fabbricati destinati attività, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali;

eventi catastrofali coperti: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni;

imprese assicurative abilitate: le polizze potranno essere stipulate con compagnie assicurative autorizzate in Italia all’esercizio del” ramo 8” (incendio ed elementi naturali);

scadenze ed obblighi: le polizze dovranno essere sottoscritte entro il 31 marzo 2025, le compagnie assicurative hanno obbligo di contrarre la polizza e non possono rifiutarla. Per le imprese il mancato obbligo assicurativo potrà determinare negativamente l’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche anche non riconducibili agli eventi catastrofali;

determinazione dei premi: i premi assicurativi saranno calcolati proporzionalmente al rischio, tenendo conto della localizzazione dell’impresa e della vulnerabilità dei beni assicurati, con possibili variazioni per erre a rischio elevato indicativamente tra il 2 e 4 per mille;

massimali e franchigie: le polizze prevedono scoperti fino al 15% con limiti di indennizzo

• Fino ad 1 milione copertura totale fino alla somma assicurata
• Da 1 a 30 milioni copertura fino al 70% della somma assicurata
• Oltre i 30 milioni importo negoziabile tra le parti.

Fatti salvi gli aspetti generali che caratterizzano tale adempimento, non possiamo che evidenziare ulteriormente la presenza di criticità che potrebbero generare confusione sia per le imprese sia per le stesse Compagnie Assicurative, come per esempio:

• la definizione degli eventi catastrofali e criteri di inclusione/esclusione, sembrerebbe infatti che il decreto si concentri principalmente su eventi di natura straordinaria e di altri fenomeni legati ai cambiamenti climatici, rispetto a fenomeni oggi molto presenti come quelli delle precipitazioni intense e trombe d’aria;

• Obbligatorietà o facoltatività della polizza dove sembrerebbe limitato alle sole ipotesi previste dalla legge, lasciando alla sfera facoltativa l’inclusione nelle polizze di eventuali ulteriori rischi a discrezione dell’impresa come quelli importantissimi relativi al fermo dell’impresa e alle spese necessarie per lo sgombro.

Nonostante, quindi, alcuni aspetti e criticità che confidiamo possono essere risolti e chiariti, la nostra Associazione per il tramite delle Compagnie e Soggetti che collaborano con il nostro sistema a livello locale, Regionale e Nazionale, se lo riterrete, potrà mettervi in contatto con i principali partener del Settore Assicurativo per approfondire e confrontare le migliori offerte e coperture, oltre a garantire serietà, informazione e trasparenza.

Oltre ai normali contatti dei nostri uffici e del nostro personale che quotidianamente vi assiste per ogni esigenza, al quale potrete rivolgervi, per essere quindi tempestivamente contattati per le valutazioni e precisazioni necessarie dai referenti delle Compagnie che collaborano con Confartigianato Asti, per comodità nel testo della mail che vi abbiamo trasmesso troverete il collegamento diretto attraverso il quale potrete iniziare a raccogliere e comunicare le principali informazioni per poter essere contattati ed approfondire quanto necessario per adempiere correttamente a tale nuovo adempimento.

Confidiamo inoltre che oltre alla nostra comunicazione possano esservi utili inoltre le principali domande e risposte che abbiamo raccolto per fornire ulteriore informazione in merito e cercare di chiarire al meglio il tutto.

La Confartigianato Asti in collaborazione con UNI soluzioni di Asti AG. UNIPOLsai,  ha predisposto un servizio di informazione e consulenza per meglio chiarire i contenuti e gli obblighi di tale adempimento, Oltre ai normali contatti con i nostri uffici attraverso i quali potrete segnalarci, se vorrete essere contattati dai nostri esperti per gli approfondimenti del caso, per ulteriore comodità di seguito troverete il LINK di contatto con scheda sintetica dei principali dati utili per iniziare le valutazione in merito a tali polizze secondo le vostre specifiche esigenze e obblighi.

https://forms.office.com/e/g7mwj2q2Qw?origin=lprLink