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Informiamo che a seguito dell’incisiva azione svolta da Confartigianato è stato approvato l’emendamento promosso nell’ambito della Legge di Bilancio, volto ad ottenere il rinvio del termine del 5 gennaio 2018 per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di autoriparazione.

Ricordiamo che, dopo l’accorpamento della sezione di MECCANICA/MOTORISTICA con quella di ELETTRAUTO nella nuova sezione unica denominata MECCATRONICA, gli autoriparatori avrebbero avuto tempo fino al 5 gennaio 2018 per regolarizzare la loro posizione. Confartigianato Asti, per far fronte alla scadenza, ha organizzato e concluso entro il predetto termine  un corso di formazione di tecnico meccatronico delle autoriparazioni consentendo a ben 25 officine di autoriparazioni – provenienti anche dalle province limitrofe di Cuneo ed Alessandria, di adeguarsi al requisito di meccatronica.

Ora, con la proroga dei termini, ci saranno ulteriori cinque anni a disposizione di quelle imprese che, non riuscendo ad adeguarsi ai requisiti ed a partecipare ai corsi di formazione, non avrebbero potuto più proseguire la loro attività.

Entrando nel dettaglio, con l’approvazione dell’emendamento alla Legge n. 224/12, viene previsto quanto segue:

  • proroga di cinque anni del termine del 5-1-2018 (quindi 5 gennaio 2023) per l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di meccatronica;
  • fissazione del termine del 1° luglio 2018 entro il quale Regioni e provincie autonome sono tenute ad attivare i corsi regionali, cioè a definire compiutamente il quadro degli standard formativi per tutte le sezioni dell’autoriparazione e quindi anche per i gommisti e carrozzieri
  • per le imprese abilitate per una o più attività (meccatronica, carrozzeria, gommista) viene prevista, dopo la frequentazione con esito positivo dei corsi regionali di qualificazione, l’immediata abilitazione all’esercizio della relativa attività acquisita con i corsi stessi, senza l’obbligo di svolgere l’attività stessa, per almeno un anno, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni
  • analoga proroga di cinque anni del termine del 5-1-2018 viene prevista anche per la regolarizzazione delle imprese già abilitate per una o più attività (meccatronica, carrozzeria, gommista) che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le atre sezioni contemplate dalla norma

Con l’approvazione dell’emendamento è stato quindi ottenuto da Confartigianato Imprese un importante risultato che consente di tutelare l’operatività degli autoriparatori fino a quando non siano realizzate appieno, a livello istituzionale, tutte le condizioni previste dal legislatore, per mettere in grado le imprese di regolarizzare concretamente l’abilitazione professionale, provvedendo, quindi, a sanare le attuali carenze attuative della normativa vigente.

Per ogni ulteriore informazione gli uffici di Confartigianato Asti rimangono a disposizione.

AUTORIPARATORI, ELETTRAUTO, RICAMBISTI, UTILIZZATORI DI MEZZI ELETTRICI, TRASPORTO DI BATTERIE: OBBLIGO DI SOSTANZE ASSORBENTI E NEUTRALIZZANTI NEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLO STOCCAGGIO, RICARICA, MANUTENZIONE, DEPOSITO E SOSTITUZIONE DEGLI ACCUMULATORI

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.20 del 24 gennaio 2011, G.U. n.60 del 14 marzo 2011, vengono stabilite precise regole riguardanti sostanze assorbenti e neutralizzanti atte al contenimento di sversamenti di soluzioni elettrolitiche provenienti da accumulatori al piombo.

Su tale aspetto in questi mesi abbiamo potuto verificare che sussiste l’obbligo di dotarsi dei suddetti dispositivi, ma non è prevista alcuna sanzione in caso di inadempimento. Naturalmente, in tutti i casi di verifica ispettiva finalizzata al rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi, cpi,  ecc, pur in assenza di specifica sanzione, l’inadempimento potrebbe risultare ostativo rispetto al buon esito della verifica da parte degli enti preposti.

In particolare, tenendo conto delle dimensioni degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamenti, esso definisce la quantità delle sostanze atte ad assorbire e neutralizzare eventuali fuoriuscite accidentali, al fine di contenere e prevenire danni all’ambiente. La normativa coinvolge TUTTI GLI UTILIZZATORI DI BATTERIE AL PIOMBO.

1) Le sostanze assorbenti e neutralizzanti devono essere testate e certificate da enti e/o istituti preposti (es. laboratori universitari, ISPEL, ecc..)

2) E’ obbligatorio avere una dichiarazione rilasciata dal fabbricante della batteria (da ogni fabbricante) per conoscere il contenuto di soluzione acida espresso in litri.

Al fine di meglio comprendere la portata di tale decreto, ricordiamo le casistiche interessate:

BATTERIE DI AVVIAMENTO (ad es. ricambisti, autoriparatori ed elettrauto): batterie impiegate in campo automobilistico che sono progettate per erogare correnti elevate per poco tempo (per l’avviamento del motore):

Depositi per la vendita all’ingrosso (es. agenzie di rappresentanza): Quantità di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente ad estinguere 200 litri di elettrolito

Depositi per la vendita al dettaglio (es. ricambisti, concessionari di auto e moto): Quantità di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente ad estinguere 100 litri di elettrolito

Esercizi per la ricarica e la sostituzione (es autoriparatori, carrozzerie): Quantità di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente ad estinguere 25 litri di elettrolito

BATTERIE A TRAZIONE: accumulatori installati a bordo di mezzi elettrici con tensione di esercizio da 12 a 80 V (carrelli elevatori e trasportatori, transelevatori, trasportatori a pianale con operatore a birdo, ecc..)

Stazione di ricarica: area destinata al ripristino dell’efficienza delle batterie (ricarica)

· Piccoli impianti (fino a 5 batterie): Quantità di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente ad estinguere il 50% dell’elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto

· Impianti medi (fino a 20 batterie): Quantità di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente ad estinguere il 100% dell’elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto

· Grandi impianti (oltre 20 batterie): Quantità di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente ad estinguere il 200% dell’elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto

Batterie circolanti in aree private: Si ritiene sufficiente la sostanza stabilita per le postazioni di ricarica batterie (a meno che le distanze non siano troppo elevate).

BATTERIE STAZIONARIE: quelle utilizzate come fonte energetica o destinate a fornire energia in caso di interruzioni della rete

Elementi fissi: contenuti stabilmente in ambienti (es. sala batterie)

Quantità di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente ad estinguere tutto l’elettrolito contenuto in almeno due degli elementi della batteria per ciascuna batteria presente

Batterie portatili: locali destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione e movimentazione di contenitori portatili di elementi

Quantità di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente ad estinguere tutta la soluzione acida contenuta in una batteria portatile ogni trenta (riferito alla batteria di maggiore capacità)

FABBRICHE DI ACCUMULATORI: criterio di sicurezza correlato ai quantitativi di elettrolito movimentato complessivamente in un giorno

TRASPORTO BATTERIE: gli automezzi adibiti al trasporto di batterie al piombo riempite con elettrolito debbono essere dotati di un quantitativo di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente ad estinguere il 10% della soluzione trasportata

Il decreto specifica inoltre che:

· La sostanza assorbente e neutralizzante deve essere preventivamente testata dalle Università e dagli Istituti specializzati;

· Il quantitativo di soluzione acida contenuta nell’elemento della batteria o accumulatore deve essere attestato dal fabbricante.

 

Confartigianato Asti – Ufficio Categorie
Davide Marino
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