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INTERVENTI DI RECUPERO CON FORNITURA DI BENI – CESSIONE CON POSA IN OPERA DI STUFE A PELLET – ALIQUOTA IVA APPLICABILE

ALIQUOTA IVA APPLICABILE NELLE IPOTESI DI INTERVENTI DI RECUPERO CONSISTENTI IN MANUTENZIONI ORDINARIE O STRAORDINARIE CON FORNITURA DI STUFE A PELLET Risposta dell'Agenzia delle entrate ad una consulenza giuridica presentata dalla Confederazione il 18 marzo 2014. L’Agenzia

ALIQUOTA IVA APPLICABILE NELLE IPOTESI DI INTERVENTI DI RECUPERO CONSISTENTI IN MANUTENZIONI ORDINARIE O STRAORDINARIE CON FORNITURA DI STUFE A PELLET

Risposta dell’Agenzia delle entrate ad una consulenza giuridica presentata dalla Confederazione il 18 marzo 2014.

L’Agenzia delle Entrate, in data 30 aprile, ha fornito risposta all’istanza presentata, accogliendo l’interpretazione fornita dalla Confederazione e volta a limitare la definizione di bene significativo “caldaia”, con le relative conseguenze sull’aliquota IVA, solo a quelle tipologie di stufe a pellet aventi la funzionalità di una vera e propria caldaia.

Sulla scorta delle definizione tecnica di “caldaia”, contenuta nell’articolo 2, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, l’Agenzia ha precisato che per caldaia va inteso il complesso bruciatore-caldaia “che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione”.

Dal punto di vista funzionale, la stufa a pellet può essere utilizzata come:

a) impianto generatore di calore, da utilizzare per riscaldare l’acqua che alimenta il sistema di riscaldamento, oltre che per produrre acqua sanitaria;

b) impianto utilizzato per il solo riscaldamento dell’ambiente, senza possibilità di produrre acqua sanitaria ovvero acqua che alimenti il sistema di riscaldamento.

Nel caso di cui alla lett. a), il bene costituisce una vera e propria caldaia, per le sue caratteristiche tecniche, in quanto realizza un passaggio di calore verso un fluido (ario o acqua): in tal caso sulla fornitura del bene, realizzata nell’ambito di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, è applicabile l’aliquota IVA del 10% con le limitazioni previste per i “beni significativi”. L’aliquota IVA del 10% è quindi applicabile fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione (comprensivo delle materie prime, semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata) e il valore dei predetti “beni significativi”.

Nel caso di cui alla lettera b), la stufa a pellet trasferisce l’energia ottenuta dalla combustione direttamente nell’aria per irraggiamento: in sostanza, in tal caso il bene riscalda l’ambiente in cui lo stesso è posizionato. La stufa, non essendo riconducibile alla definizione di “caldaia”, non può essere compresa tra i beni significativi e dovrà essere considerata parte indistinta della prestazione di servizi: se tale prestazione è realizzata nell’ambito di una manutenzione ordinaria o straordinaria su un fabbricato a prevalente destinazione abitativa, potrà beneficiare dell’aliquota ridotta del 10% sull’intero valore.

Attenzione:

Si ricorda che il decreto legislativo n. 192/2005, all’art. 2, c.1, lett. I-tricies, fornisce una definizione di «impianto termico» includendovi gli apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, purché fissi, nei casi in cui “la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW”. Quindi, si ritiene che le manutenzioni ordinarie o straordinarie in argomento, in quanto finalizzate, le prime, a “mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”, le seconde, “per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici (di cui gli impianti termici costituiscono una parte) debbano necessariamente riguardare stufe a pellet qualificabili come “impianti termici”, cioè devono essere fisse e tali da generare una potenza nominale del focolare non inferiore a 5 kW.