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CANONE RAI
Confartigianato denuncia: la Rai impone il canone anche a imprese che non hanno tv
In questi giorni su milioni di imprenditori italiani si sta abbattendo, per l’ennesima volta, un’alluvione di solleciti di pagamento del canone speciale Rai. Richieste che, però – segnala Confartigianato – nella maggior parte dei casi sono illegittime perché rivolte ad aziende che non possiedono apparecchi radio-televisivi e quindi non devono pagare alcun abbonamento.
A far scattare la protesta di Confartigianato è la richiesta del tributo applicato al possesso non solo di televisori, ma anche di qualsiasi dispositivo per ricevere il segnale tv, inclusi i sistemi di videosorveglianza.
Come dire che ad un imprenditore basta possedere un impianto antifurto per essere costretto a pagare una somma che, a seconda della tipologia di azienda, va da un minimo di 200 euro fino a 6.800 euro l’anno.
Chi non paga è soggetto a pesanti sanzioni e a controlli da parte degli organi di vigilanza.
Secondo Confartigianato quella del canone speciale Rai è una richiesta assurda perché vengono ‘tassati’ strumenti di lavoro che gli imprenditori utilizzano non certo per guardare i programmi Rai.
Confartigianato si è rivolto al Ministro per lo Sviluppo Economico Federica Guidi chiedendo un intervento immediato per modificare le norme che impongono il pagamento del canone ed escludere dall’applicazione del tributo gli apparecchi che fungono inequivocabilmente da strumento di lavoro per gli imprenditori.
“Pagare il canone Rai – sottolinea Confartigianato – è un obbligo per tutti coloro che in azienda posseggono radio e televisioni. Ma non accettiamo il metodo di rastrellare risorse imponendo il pagamento indiscriminatamente a tutti gli imprenditori, dando per scontato che posseggano uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive. In questo momento di gravi difficoltà per i nostri imprenditori, di tutto abbiamo bisogno tranne che di altri balzelli così onerosi, assurdi e illegittimi”.

“Il Ministro dello sviluppo economico ha firmato il decreto che fissa al 15 ottobre 2014 la scadenza entro la quale il libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli  impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, siano conformi ai modelli di cui al DM 10 febbraio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico.

Il 15 ottobre 2014, pertanto, è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto. La predetta sostituzione può avvenire in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR 74/2013 o di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti. Fino al 15 ottobre 2014 nelle operazioni di controllo o negli interventi sopra richiamati e nelle nuove installazioni possono essere utilizzati sia i nuovi che i vecchi modelli di libretto.

Il MiSE ha ritenuto opportuno prorogare la scadenza fissata al 1 giugno 2014 al fine di consentire alle Regioni e agli operatori del settore di avere più tempo per adeguarsi  alle nuove disposizioni in materia di manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici.”

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Convenzione con Poste Italiane in favore delle imprese associate Confartigianato per i servizi di spedizione nazionale ed internazionale e per l’offerta Poste Mobile.

Anche per l’anno 2014 l’accordo con Poste Italiane è ancora attivo e prevede sia l’offerta per le spedizioni nazionali “Express Box” e le spedizioni internazionali “Expert Box”, sia un’offerta dedicata relativa al servizio di fonia e connessione dati di Poste Mobile denominata PM Ufficio700.

Attraverso l’accordo con Poste Italiane le imprese associate potranno acquistare i servizi in Convenzione, ed anche gli altri servizi a disposizione, usufruendo di condizioni di acquisto agevolate.

In particolare:

– Per quanto riguarda il servizio di spedizione nazionale Express Box, è possibile effettuare spedizioni monocollo fino a 30 kg su tutto il territorio nazionale, con tempi di consegna 1 o 2 giorni, pick up gratuito, giacenza (7 giorni) presso l’Ufficio postale più vicino al destinatario gratuita, ed ai prezzi più bassi previsti a prescindere dai volumi prodotti.

– il servizio Export Box (spedizioni internazionali) prevede: spedizioni fino a 30 kg, giacenza gratuita fino a 15 giorni presso l’ufficio postale estero, operazioni di sdoganamento, nessun supplemento, tracciatura elettronica. A titolo esemplificativo un pacco da 20 kg da spedire in Germania (zona 1) ha un prezzo di € 24,10 più IVA;

– servizio Poste Mobile PM Ufficio700: a soli € 18;00 al mese più IVA, e senza tassa di concessione governativa trattandosi di linea ricaricabile business (quindi con fattura), sono compresi, per le imprese associate, 1400 minuti al mese di chiamate nazionali, 700 sms, 1GB di traffico dati, un bonus di 10,00 €, uno sconto sull’acquisto di un telefonino.

Per usufruire della Convenzione le imprese associate interessate possono rivolgersi, in via preferenziale, alla rete degli sportelli Posteimpresa (264 uffici a livello nazionale), utilizzando la scheda di adesione oltre a copia della tessera associativa oppure una dichiarazione rilasciata dalla Associazione di appartenenza per l’offerta PM Ufficio 700 è anche necessario utilizzare un codice monouso.

Ulteriori informazioni in merito e la documentazione necessaria sono reperibili presso i nostri uffici con i seguenti orari:

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13.30 alle ore 17.00

 

In data 6 giugno 2014 è scattato l’obbligo per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, di ricevere le fatture dei propri fornitori esclusivamente nel formato elettronico della FatturaPA. Le stesse disposizioni si applicheranno, dal 31 marzo 2015, agli altri enti nazionali e alle amministrazioni locali. Lo strumento della fatturazione elettronica determina la completa sostituzione dei titoli cartacei con documenti informatici organizzati secondo standard comuni che permettono l’automazione del flusso di informazioni tra fornitori e amministrazione. Ciò, oltre a garantire una completa trasparenza dei processi di fatturazione, porta vantaggi in termini economici, logistici e di semplificazione dei processi anche per le imprese.

Le Amministrazioni hanno l’obbligo di inserire la propria anagrafica nell’Indice della Pubblica amministrazione (IPA) che assegna un codice univoco che sarà pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it

Per tutti i contratti in essere le Amministrazioni sono, inoltre, tenute a comunicare ai propri fornitori i codici ufficio utili ai fine della fatturazione elettronica, anche utilizzando il formato di lettera standard allegato nella Circolare esplicativa.

Le fatture cartacee emesse prima delle date di decorrenza dell’obbligo potranno comunque essere ancora accettate e pagate nei tre mesi successivi alla data di decorrenza fissata dalla norma. Le fatture emesse successivamente a tale data non potranno essere pagate se non sono state ricevute in formato elettronico.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, ha reso disponibili in via non onerosa sul proprio portale elettronico (https://www.acquistinretepa.it) alle piccole medie imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica per l’utilizzo del sistema di fatturazione elettronica.

Il servizio consente di generare, trasmettere e conservare, nel formato previsto del Sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche relative alle transazioni concluse sul MePA, ma anche riguardanti altre operazioni.

  • Guida all’adesione al servizio disponibile sul Portale Acquisti in Rete e Guida alla generazione e trasmissione delle fatture Elettroniche nella sezione HELP > GUIDE PER LE IMPRESE

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/help/anonimi/guide/Guide_imprese.html

Link utili:

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm

http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/help/anonimi/faq/fatturazione_elettronica.html

 

 

SCATTA DAL 1 LUGLIO 2014 L’UTILIZZO DEL SISTEMA AVC PASS PER LA VERIFICA TELEMATICA DEI REQUISITI NELLE GARE DI APPALTI PUBBLICI SUPERIORI A 40.000 EURO

 

Entrerà in vigore il 1 luglio 2014 il sistema istituito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici come previsto dalla Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 che era stato più volte prorogato.

Pertanto per poter partecipare ad un appalto pubblico, l’impresa dovrà effettuare la registrazione al servizio AVCPASS secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell’Autorità. (http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/manuali)

Effettuata la registrazione al servizio AVCPass, l’impresa indica a sistema il Codice identificativo gara (CIG) della procedura di affidamento cui intende partecipare e riceve dal sistema un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

Per potersi registrare al sistema AVCPass, l’impresa deve necessariamente disporre di casella PEC e di certificato di firma digitale.

Antonella Giraudi – Ufficio Categorie – 0141/5962 int. 24

ALIQUOTA IVA APPLICABILE NELLE IPOTESI DI INTERVENTI DI RECUPERO CONSISTENTI IN MANUTENZIONI ORDINARIE O STRAORDINARIE CON FORNITURA DI STUFE A PELLET

Risposta dell’Agenzia delle entrate ad una consulenza giuridica presentata dalla Confederazione il 18 marzo 2014.

L’Agenzia delle Entrate, in data 30 aprile, ha fornito risposta all’istanza presentata, accogliendo l’interpretazione fornita dalla Confederazione e volta a limitare la definizione di bene significativo “caldaia”, con le relative conseguenze sull’aliquota IVA, solo a quelle tipologie di stufe a pellet aventi la funzionalità di una vera e propria caldaia.

Sulla scorta delle definizione tecnica di “caldaia”, contenuta nell’articolo 2, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, l’Agenzia ha precisato che per caldaia va inteso il complesso bruciatore-caldaia “che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione”.

Dal punto di vista funzionale, la stufa a pellet può essere utilizzata come:

a) impianto generatore di calore, da utilizzare per riscaldare l’acqua che alimenta il sistema di riscaldamento, oltre che per produrre acqua sanitaria;

b) impianto utilizzato per il solo riscaldamento dell’ambiente, senza possibilità di produrre acqua sanitaria ovvero acqua che alimenti il sistema di riscaldamento.

Nel caso di cui alla lett. a), il bene costituisce una vera e propria caldaia, per le sue caratteristiche tecniche, in quanto realizza un passaggio di calore verso un fluido (ario o acqua): in tal caso sulla fornitura del bene, realizzata nell’ambito di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, è applicabile l’aliquota IVA del 10% con le limitazioni previste per i “beni significativi”. L’aliquota IVA del 10% è quindi applicabile fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione (comprensivo delle materie prime, semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata) e il valore dei predetti “beni significativi”.

Nel caso di cui alla lettera b), la stufa a pellet trasferisce l’energia ottenuta dalla combustione direttamente nell’aria per irraggiamento: in sostanza, in tal caso il bene riscalda l’ambiente in cui lo stesso è posizionato. La stufa, non essendo riconducibile alla definizione di “caldaia”, non può essere compresa tra i beni significativi e dovrà essere considerata parte indistinta della prestazione di servizi: se tale prestazione è realizzata nell’ambito di una manutenzione ordinaria o straordinaria su un fabbricato a prevalente destinazione abitativa, potrà beneficiare dell’aliquota ridotta del 10% sull’intero valore.

Attenzione:

Si ricorda che il decreto legislativo n. 192/2005, all’art. 2, c.1, lett. I-tricies, fornisce una definizione di «impianto termico» includendovi gli apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, purché fissi, nei casi in cui “la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW”. Quindi, si ritiene che le manutenzioni ordinarie o straordinarie in argomento, in quanto finalizzate, le prime, a “mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”, le seconde, “per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici (di cui gli impianti termici costituiscono una parte) debbano necessariamente riguardare stufe a pellet qualificabili come “impianti termici”, cioè devono essere fisse e tali da generare una potenza nominale del focolare non inferiore a 5 kW.