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Iscrizione volontaria “white list” antimafia per talune attività.

Ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013, a decorrere dal 14 agosto 2013 non è più necessaria la certificazione antimafia per quelle imprese, fornitori, prestatori di servizi ed esecutori delle attività ritenute più a rischio

Ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013, a decorrere dal 14 agosto 2013 non è più necessaria la certificazione antimafia per quelle imprese, fornitori, prestatori di servizi ed esecutori delle attività ritenute più a rischio una volta inserite nell’elenco denominato “white list”.

I settori di attività interessati sono i seguenti:
•trasporto di materiali a discarica per conto terzi;
•trasporto e smaltimento di rifiuti sempre per conto terzi;
•estrazione;
•fornitura e trasporto di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume;
•noli a freddo di macchinari;
•noli a caldo;
•fornitura di ferro lavorato;
•autotrasporti per conto terzi;
•guardiania dei cantieri.

La procedura consiste nell’iscrizione che potrà essere richiesta dal titolare dell’impresa o dal suo legale rappresentante, indicando i settori di attività, preferibilmente per via telematica attraverso i seguenti indirizzi di P.E.C.: sicurezza.prefat@pec.interno.it o protocollo.prefat@pec.interno.it .

Sarà quindi compito della Prefettura rilasciare il relativo provvedimento di iscrizione dopo aver effettuato le relative verifiche, pubblicando successivamente l’avvenuta iscrizione nella “white list” sul proprio sito istituzionale.

Pertanto le “stazioni appaltanti” non dovranno più richiedere la certificazione antimafia per quelle imprese operanti nei settori suddetti, iscritte nella “white list”.

L’iscrizione negli elenchi è volontaria e conserva efficacia per 12 mesi.

Chi può fare la richiesta:

Il D.P.C.M. 18 aprile 2013 stabilisce che l’iscrizione nella “white list” è aperta non solo agli operatori economici che hanno una sede nello Stato (sia essa legale o secondaria con rappresentanza stabile ai sensi dell’art. 2508 C.C.) ma anche ad imprese “straniere”, cioè prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia (art. 1, comma 2, lettera f).

Cosa fare

La domanda di iscrizione redatta utilizzando l’allegato B dovrà essere presentata – preferibilmente per via telematica – ai seguenti indirizzi di P.E.C.: sicurezza.prefat@pec.interno.it o protocollo.prefat@pec.interno.it , secondo le modalità di cui all’ art. 65 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ripreso dall’art. 3 comma 1 del D.P.C.M. 18 aprile 2013.

Il relativo modello dovrà essere sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, a seconda che la stessa sia organizzata come ditta individuale o in forma societaria o collettiva, indicando gli elementi essenziali idonei ad identificare univocamente l’impresa ed i settori di attività per i quali si richiede l’iscrizione nell’elenco istituito presso la Prefettura.

Deve essere presentata alla Prefettura nella cui provincia ha sede legale l’impresa, ovvero, se si tratta di società costituite all’estero, alla Prefettura nella cui provincia si trova una delle sedi secondarie con rappresentanza stabile.

Per quanto riguarda invece le società costituite all’estero prive di sedi secondarie nel territorio dello Stato, le stesse possono presentare l’istanza presso una qualunque Prefettura.

Alla domanda deve essere allegata la visura ordinaria della società interessata (ovvero dichiarazione del legale rappresentante circa la composizione della compagine sociale – compreso l’indicazione degli assetti proprietari) e le dichiarazioni sostitutive redatte dai soggetti da sottoporre a verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 riguardanti le generalità dei loro familiari conviventi (SOLO cognome, nome, data e luogo di nascita).

Si rammenta che l’impresa iscritta dovrà comunicare alla Prefettura competente, utilizzando l’allegato C, le modifiche dei propri assetti proprietari e degli organi sociali, intervenuti successivamente all’ammissione alla “white list” nel termine di 30 giorni dal momento delle intervenute modifiche. L’inosservanza di tale adempimento determina la cancellazione dell’impresa dall’elenco prefettizio, previo preavviso ai sensi dell’art. 10/bis della legge 241/90.

Ai fini di mantenere la validità dell’iscrizione nelle “white list”, l’operatore economico ha l’obbligo di inoltrare, almeno trenta giorni prima della data di scadenza, un’apposita comunicazione alla prefettura competente (art. 5, comma 1), utilizzando l’allegato D.

I modelli da utilizzare sono reperibili QUI.

Per maggiori info contattare:

Davide Marino
Confartigianato Asti – Ufficio Categorie
Tel. 0141/5962 interno 18
Fax 0141/599702