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E‘ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre u. s. il Decreto interministeriale 6 Agosto 2020 con il quale è stata resa obbligatoria in etichetta l’indicazione di origine per le carni suine trasformate.
Con tale provvedimento sarà indicato con chiarezza al consumatore la provenienza della materia prima (carne suina) dei seguenti prodotti trasformati: carni suine macinate, carni separate meccanicamente (così comuni in polpette, nuggetts e cotolette panate), preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina (dunque salumi e insaccati).
Sono esclusi dall’applicazione del decreto i prodotti sopra indicati, marchiati come DOP, IGP, STG, o la cui indicazione di origine è protetta da accordi internazionali.
Sul fronte principale del packaging dovrà quindi essere presente in modo da risultare chiaramente visibile e leggibile l’indicazione del luogo di provenienza della carne fornendo le informazioni sui Paesi di nascita, allevamento e macellazione degli animali.
Se tutti questi processi avvengono in un unico Stato, si ci può limitare a utilizzare una sola dicitura, ad esempio “Origine: (nome del paese). Nel caso in cui la carne è proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia ai prodotti ottenuti è riservata la dicitura “100% italiano”.

Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’Unione europea o extra europea o sia europea che extraeuropea , l’indicazione dell’origine può apparire nella forma rispettivamente di : “Origine: Ue“, “Origine: extra Ue“, “Origine: Ue e extra Ue“.
La violazione delle disposizioni relative ai contenuti ed alle modalità di indicazione del luogo di provenienza comporta in base all’art. 13 del D. Lgs. 231/2017 l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 2000 ad un massimo di 16000 euro. La sanzione è ridotta ad un quarto degli importi minimi e massimi quando la violazione riguarda solo errori od omissioni formali.

Per la clausola del mutuo riconoscimento le disposizioni non si applicano per i prodotti realizzati in un altro Stato membro dell’UE o in Turchia o in uno stato contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.
Il provvedimento, che sarà applicato in via sperimentale fino al 31 Dicembre 2021, entrerà in vigore pienamente dopo sessanta giorni dalla pubblicazione e quindi dal 15 novembre anche se sarà possibile smaltire fino ad esaurimento o entro il termine di conservazione indicato in etichetta, le scorte dei prodotti confezionati con il sistema di etichettatura precedente.

 

Davide Marino

Ufficio Categorie – Sicurezza – Formazione

Referente settori: alimentazione, trasporti, autoriparazione, legno.

Referente regionale Categoria Trasporto per Confartigianato Imprese Piemonte

 fisso: 0141/596205      fax:   0141/599702  Mobile 3703124658

Orario Uffici:

lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30

martedì, giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, pomeriggio chiuso

L’art. 37 del DL 76/2020 (decreto “Semplificazioni”), prevede che imprese e professionisti siano tenuti a comunicare al Registro Imprese e agli Ordini la propria PEC (ora chiamata “domicilio digitale”) entro il 1° ottobre 2020.

La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).

Tale obbligo vale anche per le imprese il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio oppure anche se depositato risulti inattivo.

Nessuna comunicazione è invece dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto al Registro Imprese un indirizzo PEC valido e attivo.

Permane, sempre secondo quanto stabilito all’articolo 37, sia per le imprese costituite in forma societaria che per le imprese individuali, l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio “domicilio digitale” al momento dell’iscrizione.

Le imprese pertanto sono invitate a:

  1. verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (ex PEC);
  2. controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese;
  3. in mancanza di un domicilio digitale attivo richiederlo a un gestore autorizzatoe comunicarlo al Registro delle imprese entro il 30 settembre 2020

Per quanto riguarda i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza, è stato introdotto l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l’ordine o il collegio commina la sanzione della sospensione dall’Albo o elenco fino a quando non sarà comunicato il domicilio.

I soggetti privi dell’indirizzo PEC che intendessero usufruire del nostro servizio possono contattare l’Ufficio Consulenza Generale (tel. 0141 5962 int. 12 opp. 15) entro e non oltre lunedì 28 settembre p.v. per regolarizzare la propria posizione.