E‘ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre u. s. il Decreto interministeriale 6 Agosto 2020 con il quale è stata resa obbligatoria in etichetta l’indicazione di origine per le carni suine trasformate.
Con tale provvedimento sarà indicato con chiarezza al consumatore la provenienza della materia prima (carne suina) dei seguenti prodotti trasformati: carni suine macinate, carni separate meccanicamente (così comuni in polpette, nuggetts e cotolette panate), preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina (dunque salumi e insaccati).
Sono esclusi dall’applicazione del decreto i prodotti sopra indicati, marchiati come DOP, IGP, STG, o la cui indicazione di origine è protetta da accordi internazionali.
Sul fronte principale del packaging dovrà quindi essere presente in modo da risultare chiaramente visibile e leggibile l’indicazione del luogo di provenienza della carne fornendo le informazioni sui Paesi di nascita, allevamento e macellazione degli animali.
Se tutti questi processi avvengono in un unico Stato, si ci può limitare a utilizzare una sola dicitura, ad esempio “Origine: (nome del paese). Nel caso in cui la carne è proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia ai prodotti ottenuti è riservata la dicitura “100% italiano”.
Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’Unione europea o extra europea o sia europea che extraeuropea , l’indicazione dell’origine può apparire nella forma rispettivamente di : “Origine: Ue“, “Origine: extra Ue“, “Origine: Ue e extra Ue“.
La violazione delle disposizioni relative ai contenuti ed alle modalità di indicazione del luogo di provenienza comporta in base all’art. 13 del D. Lgs. 231/2017 l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 2000 ad un massimo di 16000 euro. La sanzione è ridotta ad un quarto degli importi minimi e massimi quando la violazione riguarda solo errori od omissioni formali.
Per la clausola del mutuo riconoscimento le disposizioni non si applicano per i prodotti realizzati in un altro Stato membro dell’UE o in Turchia o in uno stato contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.
Il provvedimento, che sarà applicato in via sperimentale fino al 31 Dicembre 2021, entrerà in vigore pienamente dopo sessanta giorni dalla pubblicazione e quindi dal 15 novembre anche se sarà possibile smaltire fino ad esaurimento o entro il termine di conservazione indicato in etichetta, le scorte dei prodotti confezionati con il sistema di etichettatura precedente.
Davide Marino
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