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Il DL Fiscale, approvato lo scorso 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri, bollinato dalla Ragioneria Generale e in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, contiene diverse misure d’interesse in materia di: Fisco, Sicurezza sul lavoro e Lavoro e ammortizzatori sociali.

Di seguito siamo a segnalare i punti di maggiore interesse:

Fisco 

  • è previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (cosiddetti “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”) originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021;
  • viene prolungato a 150 dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021;
  • per i piani di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione, viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determineranno la decadenza dalla rottamazione concessa;
  • sono previste semplificazioni della disciplina della patent box.

Sicurezza sul lavoro

Viene inasprito il regime sanzionatorio previsto dal Testo Unico (D.lgs n. 81/2008) nelle ipotesi di lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori in particolare:

  • viene abbassata la soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di lavoro nero: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro;
  • nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti;
  • vengono estese le competenze di coordinamento all’INAIL – Ispettorato Nazionale del Lavoro – negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro.

Lavoro e ammortizzatori sociali

  • viene previsto un ulteriore trattamento di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale Covid-19, per un periodo pari a 13 settimane, collocate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. La disposizione trova applicazione anche all’assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 27, D.lgs 148/2015, tra cui il Fondo dell’artigianato (FSBA). La fruizione delle integrazioni salariali comporta la preclusione delle procedure di licenziamento;
  • viene estesa fino al 31 dicembre 2021 l’equiparazione a malattia dei periodi trascorsi in quarantena per Covid-19;
  • viene reintrodotto fino al 31 dicembre 2021 il congedo a favore dei genitori lavoratori dipendenti e autonomi con figli conviventi minori di 14 anni, nonché con figli con disabilità in situazione di gravità, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da Sars Covid-19, della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.