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Il nuovo “Congedo parentale SARS Cov-2” può essere fruito, oltre che dai genitori lavoratori dipendenti, anche dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps (Artigiani, Commercianti e Coltivatori Diretti), per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni affetti da SARS Cov-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.

Lo stesso congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura dei figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104 del 1992.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta una indennità pari al 50% del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente.

Deve ovviamente sussistere l’infezione da SARS Cov-2, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra oppure da provvedimento/comunicazione della Azienda sanitaria locale (ASL), oppure la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente oppure la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

Si specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purchè relativa a periodi di fruizione non antecedenti il 22 ottobre 2021 e fino a tutto il 31/03/2022.

 

Le relative domande possono essere presentate tramite il Patronato Inapa (0141596271 o 79)

Siglata la convenzione tra Confartigianato e SOA Servizi per consulenze utili ai fini Attestazioni SOA, Certificazioni UNI EN ISO 9000, consulenza ed assistenza gare d’appalto, Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) per la riduzione del tasso INAIL, un nuovo utile strumento per le nostre aziende che desiderano certificarsi o approfondire la materia.

Per maggiori dettagli dei servizi offerti vi invitiamo a scaricare il file o contattare i nostri uffici: Antonella Giraudi al  0141596203 – 348 03 00 576 o scrivere al seguente indirizzo e-mail: antonella@confartigianatoasti.com.

Il Decreto Legislativo 32/2021 in vigore dal 1° gennaio 2022 ha modificato le norme per il finanziamento dei controlli ufficiali per la sicurezza alimentare e stabilisce nuove fasce delle tariffe forfettarie annue.

 

Gli operatori che in data antecedente al 1° luglio 2021 hanno iniziato una o più attività di produzione alimentare tra quelle elencate nell’Allegato 2, sezione 6, tabella A del D.Lgs. 32/21 e che commercializzano all’ingrosso verso altri operatori o altri stabilimenti una quantità superiore al 50% della propria merce, in base alle nuove disposizioni sono obbligati a corrispondere le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce, a seconda del grado di rischio (basso € 200, medio € 400, alto € 800). Sono escluse dall’obbligo le aziende che vendono e somministrano al consumatore finale in stabilimenti annessi e funzionalmente connessi.

 

Tutti operatori che effettuano le attività definite in suddetto Allegato, indipendentemente dal fatto che commercializzino all’ingrosso più o meno del 50% della propria merce, entro il 31 gennaio 2022 debbono comunque trasmettere all’ASL territorialmente competente, tramite posta elettronica certificata, l’autodichiarazione compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente (clicca qui per il modulo da utilizzare).

 

Sulla base delle informazioni acquisite con l’autodichiarazione, l’ASL applicherà la tariffa forfettaria annua relativa alla fascia di appartenenza riferita all’anno in corso, maggiorata dello 0,5%, ed emetterà la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.

 

In caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, l’ASL applicherà d’ufficio per ogni anno di riferimento in cui non è stata pagata, la tariffa forfettaria annua dovuta in base al livello di rischio già attribuito nei precedenti controlli ufficiali.

 

Raccomandiamo pertanto alle aziende del settore alimentare di inviare tale autodichiarazione entro il 31 gennaio 2022 al fine di confermare se la propria attività rientra tra quelle obbligate o per comunicare di non essere soggette al pagamento della tariffa.