Il nuovo “Congedo parentale SARS Cov-2” può essere fruito, oltre che dai genitori lavoratori dipendenti, anche dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps (Artigiani, Commercianti e Coltivatori Diretti), per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni affetti da SARS Cov-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.
Lo stesso congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura dei figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104 del 1992.
Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta una indennità pari al 50% del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente.
Deve ovviamente sussistere l’infezione da SARS Cov-2, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra oppure da provvedimento/comunicazione della Azienda sanitaria locale (ASL), oppure la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente oppure la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.
Si specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purchè relativa a periodi di fruizione non antecedenti il 22 ottobre 2021 e fino a tutto il 31/03/2022.
Le relative domande possono essere presentate tramite il Patronato Inapa (0141596271 o 79)