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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Pubblicato in G.U. il decreto Legge n. 91/2014 che ha introdotto un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi L'articolo 18 del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, pubblicato sulla G.U. n.

Pubblicato in G.U. il decreto Legge n. 91/2014 che ha introdotto un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
L’articolo 18 del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24 giugno 2014, introduce un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella Tabella 28 ATECO destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti (2009-2013 per gli investimenti 2014) con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Gli investimenti agevolati sono quelli effettuati dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 30 giugno 2015, ad esclusione di quelli con importo unitario inferiore a 10.000 euro.

Il credito di imposta si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto legge, anche se con una attività d’impresa inferiore a 5 anni.

Gli investimenti che danno diritto al credito d’imposta sono esclusivamente quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. Si tratta di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione; dovrebbero, quindi, essere esclusi gli immobili strumentali, le autovetture e i computer.

I beni devono essere nuovi, pertanto sono esclusi dal beneficio gli investimenti aventi ad oggetto beni usati, ossia beni a qualunque titolo già utilizzati.

Il credito d’imposta maturato deve essere ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari importo, e deve essere indicato nella dichiarazione in cui lo stesso è maturato ed in quelle successive in cui avviene l’utilizzo.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR.

Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. La prima quota annuale è, tuttavia, utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento; in pratica, in caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota dovrebbe essere utilizzabile dal 1° gennaio 2016.