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Nel pomeriggio di ieri 21/06 si è svolto l’incontro con le Parti sociali, convocato dal Ministero del Lavoro, per l’aggiornamento del Protocollo anti-contagio da Covid-19 sui luoghi di lavoro, sottoscritto il 6 aprile 2021, la cui efficacia è stata – come noto – prorogata sino al prossimo 30 giugno. Presenti all’incontro anche rappresentanti dei Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, nonché dell’INAIL.

Il Ministero della Salute e l’INAIL, in particolare, hanno evidenziato come l’attuale situazione epidemiologica, pur registrando un sensibile aumento dei contagi nelle ultime settimane, non è comunque paragonabile a quella dei periodi precedenti, in particolare per ciò che attiene al tasso di letalità delle varianti attualmente in circolazione, molto inferiore. Anche il tasso di ospedalizzazione degli attuali contagiati è molto basso.

Il Rappresentante del Ministero della Salute ha quindi ipotizzato un generale “allentamento” delle misure preventive del Protocollo (ad eccezione dei lavoratori del comparto sanitario), in analogia con quanto già in essere per la popolazione in generale, con le recenti ordinanze del Ministro Speranza (che si limitano a “raccomandare” l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie) e comunque con le dovute eccezioni per i c.d. “lavoratori fragili”.

Il Presidente Roberto Dellavalle di Confartigianato Asti sottolinea “La posizione della Confederazione è stata la seguente: in linea con le già menzionate premesse del Ministero della Salute, abbiamo richiesto un sostanziale alleggerimento rispetto alle attuali misure di prevenzione, pensate per una fase molto diversa da quella attuale. Abbiamo infatti rilevato come la maggior parte delle misure di prevenzione previste dal Protocollo nazionale anti-contagio siano ormai superate. Con particolare riferimento all’utilizzo delle mascherine sui luoghi di lavoro, abbiamo chiesto che lo stesso debba essere totalmente eliminato all’aperto e reso facoltativo e non obbligatorio nei luoghi chiusi. Tuttavia, tenuto anche conto della esigenza di tutelare i datori di lavoro dalle responsabilità penali e civili che derivano dal contagio da Covid-19 dei lavoratori, avvenuto sul luogo di lavoro, e alla luce dei principi legislativi attualmente vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che impongono ai datori di lavoro di applicare in azienda la massima sicurezza tecnologicamente adottabile, abbiamo chiesto che sui temi del ruolo del medico competente, della sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili, del distanziamento e sull’uso delle mascherine siano emanate chiare disposizioni da parte dei Dicasteri competenti, al fine di sciogliere ogni possibile ambiguità interpretativa e, soprattutto, di tutelare la posizione giuridica dei datori di lavoro.”

Anche le altre principali Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro hanno sostanzialmente convenuto sulla necessità di un allentamento delle misure, auspicando tuttavia il superamento dei Protocolli attualmente vigenti, ritenuti non più emendabili, perché contenenti disposizioni e misure ormai obsolete, che non si attagliano all’attuale situazione pandemica.
Tutti hanno chiesto ai Ministeri presenti di assumersi la responsabilità di emanare prescrizioni chiare e uniformi in merito all’uso delle mascherine e del distanziamento.
Il Ministero del Lavoro ha quindi preso atto delle posizioni espresse e ha annunciato che, unitamente al Ministero della Salute, al MiSE e all’Inail, verrà predisposta una bozza di revisione del Protocollo che dovrebbe essere presentata alle Parti sociali nel corso di una riunione che si terrà entro il prossimo 30 giugno.

Nel frattempo, resta in vigore il Protocollo del 6 aprile 2021, con il relativo obbligo di indossare le mascherine nei luoghi di lavoro.

Il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute,  dello Sviluppo economico e  l’INAIL,  hanno  chiesto  alle  Parti  sociali  di continuare ad assumere un atteggiamento prudenziale e di massima cautela, orientando quindi verso il mantenimento delle misure di prevenzione del rischio da infezione da Sars Covid-19, previste dai Protocolli, a partire dall’obbligo di indossare la mascherina nei casi di condivisione degli ambienti di lavoro.

I  rappresentanti  di  tutte  le  Organizzazioni  convenute,  nei  propri interventi, hanno evidenziato, pur con sfumature ed accenti differenti, l’opportunità di mantenere operativi i Protocolli, al netto comunque di alcuni minimi aggiornamenti legislativi, resi necessari dall’evoluzione normativa

La nostra posizione e quella delle altre Confederazioni datoriali è evidentemente motivata anche dall’esigenza di tutelare i datori di lavoro dalle responsabilità civili e penali derivanti in caso di contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro. Come noto, infatti, i principi e la legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro impongono ai datori di lavoro di applicare in azienda la massima sicurezza tecnologicamente fattibile. E le mascherine  sono  considerate  a  tutti  gli  effetti  dispositivi  di  protezione individuale (DPI).

Si  precisa quindi  che  le  posizioni  di  unanime  condivisione, espresse dalle Parti sociali,  verranno  formalizzate in un verbale d’incontro, che verrà sottoscritto dai Ministeri e dagli Enti preposti, sostanziano una ufficiale presa d’atto della volontà delle rappresentanze del mondo produttivo di “estensione” dell’efficacia dei Protocolli, nelle imprese private, sino al 30 giugno prossimo.

Prima di tale data è programmato un ulteriore incontro, finalizzato da un lato a fare il punto sull’evoluzione della pandemia (ed in particolare sui luoghi di lavoro) e dall’altro a presentare una versione aggiornata dei testi dei Protocolli, per la successiva formale approvazione da parte delle Organizzazioni sindacali e datoriali, anche a seguito di una revisione tecnica e legislativa a cura dell’INAIL e dei Ministeri della Salute e del Lavoro.

Le Misure Straordinarie per contrastare l’emergenza COVID-19 sono state integrate: è possibile eseguire gratuitamente due tamponi molecolari e due test sierologici con costi interamente sostenuti da SAN.ARTI..

Sono prorogate al 31 dicembre 2020 tutte le prestazioni straordinarie, comprese le indennità per ricovero e/o isolamento domiciliare in caso di positività al COVID-19 ed il rimborso delle franchigie per accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuate rivolgendosi alla rete di strutture convenzionate UniSalute.

Scarica le istruzioni e per maggiori informazioni sulle Istruzioni visita il sito www.sanarti.it oppure telefona ai nostri uffici al 0141/596291. 

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020

Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19

sull’intero territorio nazionale

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Dpcm 11 marzo 2020

Ieri, 11 marzo 2020, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale.

Scarica il Decreto

Si ritiene utile evidenziare e sintetizzare quanto specificato nel Decreto.

 

  • SONO CHIUSI i servizi alla persona PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI (Articolo 1, Punto 3)
  • POSSONO RESTARE APERTI LAVANDERIE, LAVANDERIE INDUSTRIALI, TINTORIE (Allegato 2)
  • POSSONO RESTARE APERTI SERVIZI DI POMPE FUNEBRI (Allegato 2)
  • SONO GARANTITI i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi 
  • SONO SOSPESE le attività dei servizi di ristorazione, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
  • Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto

Attività degli artigiani e delle piccole imprese

Premesso che il Decreto recita (Articoli 7 e 8)

7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

8) Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

si rileva che la ratio del decreto sia quella di limitare al massimo la circolazione delle persone per contrastare la diffusione del virus.

Si interpreta quindi che

  • possono restare aperte le attività manifatturiere con sede fissa ed unità produttiva (esempio: falegnamerie, segherie, carpenterie, aziende alimentari, autoriparatori, gommisti, carrozzieri, centri di revisione, …);
  • possono restare aperte le imprese di pulizia in quanto il decreto incentiva le operazioni di sanificazione;

le imprese senza sede produttiva fissa quali muratori, elettricisti, idraulici, cartongessisti, decoratori, …

  • Possono lavorare presso privati SOLO PER NECESSITÀ URGENTI quali riparazioni non rinviabili
  • Possono lavorare nei cantieri mantenendo le distanze interpersonali (in tal caso si fa riferimento alle “comprovate esigenze lavorative”, con cui l’artigiano deve dichiarare il cantiere sul quale sta andando a lavorare)

Altre attività economiche

  • POSSONO RESTARE APERTE le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità quali
    1. Ipermercati
    2. Supermercati
    3. Discount di alimentari
    4. Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
    5. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
    6. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
    7. Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
    8. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
    9. Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
    10. Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
    11. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
    12. Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
    13. Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
    14. Farmacie
    15. Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
    16. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
    17. Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
    18. Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
    19. Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
    20. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
    21. Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
    22. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
    23. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
    24. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
    25. Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Queste sono informazioni aggiornate alla data e ora odierna sulla base dell’interpretazione al testo del DPCM.

In attesa che il Governo e le Autorità competenti si pronuncino su eventuali dubbi e specificità, confermiamo che provvederemo prontamente ad informare le imprese per ulteriori chiarimenti e delucidazioni.

Per ulteriori informazioni  telefonare ai nostri uffici al 0141/596201