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Prorogata fino al 31 dicembre 2012 la possibilità di auto-certificazione nelle microimprese fino a 10 dipendenti.

Si ritiene opportuno segnalare che con la pubblicazione del Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57, viene rinviato di 6 mesi il termine di validità, per le aziende fino a 10 lavoratori, dell’autocertificazione della

Si ritiene opportuno segnalare che con la pubblicazione del Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57, viene rinviato di 6 mesi il termine di validità, per le aziende fino a 10 lavoratori, dell’autocertificazione della valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/08, che era fissato dallo stesso decreto al 30/06/2012.

Pertanto così come previsto dal Decreto Legge n. 57/2012 a far data dal 1° gennaio 2013 le autocertificazioni, in merito all’effettuazione della valutazione dei rischi, non saranno più valide e pertanto i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 6 del D.Lgs. 81/08, avrebbe dovuto elaborare entro il 31 dicembre 2010.

Si rileva altresì che ad oggi l’emanazione delle linee guida contenenti le procedure standardizzate è palesemente in ritardo e pertanto qualora al 1° gennaio 2013 non dovessero essere disponibili tali procedure, anche le aziende che occupano meno di 10 lavoratori dovranno dotarsi del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), elaborato secondo i criteri stabiliti dagli articoli 28 e 29 del Testo Unico.

Si precisa che tale nostra comunicazione ha carattere preventivo ed è volta quindi a ricordare la scadenza temporale del 31 dicembre 2012 e a far si che coloro che abbiano effettuato l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi valutino l’opportunità di attivarsi al fine di elaborare il documento di valutazione dei rischi, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente (ove presente).

In pratica si deve ritenere, che in assenza della pubblicazione delle procedure standardizzate sopraccitate, per i datori di lavoro non sarà più sufficiente avere l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi, ma dovranno avere il documento di valutazione dei rischi.

La Confartigianato Asti ricorda ai propri associati che per effetto di una convenzione siglata con consulenti esperti in materia è in grado di offrire, previo appuntamento telefonico al n. 0141.5962, un’analisi gratuita finalizzata alla verifica della documentazione e formazione necessaria per uniformarsi alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.