REGOLAMENTO (UE) 2021/1902 Modifiche al Regolamento Cosmetici 1223/2009
Il “Regolamento (UE) 2021/1902 della Commissione del 29 ottobre 2021” del 29 ottobre 2021, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
Il “Regolamento (UE) 2021/1902 della Commissione del 29 ottobre 2021” del 29 ottobre 2021, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione” (allegato) ha introdotto il divieto di commercializzazione di diverse sostanze, tra cui lo Zinco Piritione ed il Butylphenyl Methylpropional utilizzati nelle formulazioni cosmetiche a partire dal prossimo 1° marzo.
Pertanto, da tale data, le aziende cosmetiche non potranno più immettere sul mercato prodotti che contengono una o più delle sostanze coinvolte e chiunque faccia parte della catena distributiva – quindi anche gli estetisti – non potrà mettere a disposizione dei consumatori tali prodotti.
Trattandosi di un regolamento Omnibus, la norma non prevede date differenziate per l’immissione sul mercato e la commercializzazione al dettaglio, di fatto riducendo i tempi di smaltimento che sono normalmente previsti dai Regolamenti di adeguamento al progresso tecnico.
Il Regolamento non prevede, infine, esplicitamente che i prodotti debbano essere restituiti dagli estetisti ai loro fornitori, ma semplicemente che tali prodotti non sono più conformi. Saranno pertanto gli accordi tra le parti a stabilire se i prodotti in questione debbano essere smaltiti dalle estetiste o reinviati ai fornitori.
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