E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 Ottobre 2012 il Decreto 5 Ottobre 2012 con il quale il Ministero del Lavoro disciplina gli incentivi per i datori di lavoro privati da destinare al sostegno dell’occupazione dei giovani (con meno di 30 anni) e delle donne (indipendentemente dall’età anagrafica).
Contestualmente (sempre il 17 Ottobre) l’Inps, con circolare n.122/2012, ha fornito le prime indicazioni sulle modalità di invio delle domande da presentare.
Campo di Applicazione
Gli interventi previsti per favorire l’occupazione di giovani e donne prevedono:
a) Incentivi alla trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, nonché alla stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato di giovani e donne impiegati con contratti co.co.pro o con associati in partecipazione con apporto di lavoro.
Le sopra citate trasformazioni/stabilizzazioni:
– devono riguardare contratti in essere o cessati da non più di 6 mesi;
– devono prevedere la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche part time ma di durata minima pari o superiore alla metà del normale orario di lavoro;
Misura incentivo: 12.000 Euro per ogni trasformazione o stabilizzazione a tempo indeterminato avvenuta a partire dal 17 Ottobre 2012 e fino al 31 Marzo 2013.
******************************************************
b) Incentivi per assunzione a tempo determinato di giovani e donne con orario normale di lavoro e di durata minima che varia, a seconda dei casi, da 12, 18 o 24 mesi con incremento della base occupazionale rispetto alla media dei dipendenti dei 12 mesi precedenti.
Misura incentivo: per l’assunzione a tempo determinato avvenuta a partire dal 17 Ottobre 2012 e fino al 31 Marzo 2013 viene corrisposto un incentivo di
– 3.000 euro se il contratto ha una durata superiore a 12 mesi,
– 4.000 euro se la durata del contratto supera i 18 mesi,
– 6.000 euro se la durata del contratto è superiore a 24 mesi.
Per queste due tipologie di incentivo il datore di lavoro potrà fruirne nel limite 10 contratti per azienda.
L’inps, a seguito di domanda telematica (che verrà protocollata in rigoroso ordine cronologico, fino ad esaurimento fondi) erogherà l’incentivo, una volta verificato che il dipendente sia ancora in forza e che non si violi il regolamento CE riguardante il “de minimis”, decorsi 6 mesi dalla trasformazione/stabilizzazione ovvero dalle assunzioni a termine.
Ovviamente per quanto attiene le condizioni generali cui sono subordinati gli incentivi l’inps evidenzia:
– che l’incentivo non spetta se le assunzioni a termine o le trasformazioni/stabilizzazioni a tempo indeterminato sono effettuate in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di personale licenziato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
– che l’incentivo non spetta se presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi i cui l’assunzione o la trasformazione/stabilizzazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi.
– la fruizione dell’incentivo è altresì subordinata
1. alla regolarità contributiva,
2. al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro,
3. alla osservanza del contratto collettivo di appartenenza.
Per il 2012 i fondi stanziati sono pari a 196.108.953,00 Euro, per il 2013 sono di 36.000.000 Euro.
Per informazioni contattare
il CdL Armando d’Alfonso 0141/5962 int.38
Anna Claps int.20
Alessia Maggio int.14
Alessandra Savio int.25