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A cura del Responsabile provinciale Bruciatoristi di Confartigianato Asti: FABIO BOSTICCO

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55, l’aggiornamento normativo – al D.P.R. del 16 aprile 2013 n.74 – recante la nuova documentazione relativa agli impianti di climatizzazione invernale ed estiva ed il rapporto di controllo dell’efficienza energetica.

Il Decreto prevede l’introduzione di un unico libretto, composto da schede modulabili a seconda delle caratteristiche dell’impianto. Quattro tipologie di rapporto di efficienza energetica, studiate per mettere a fuoco e tenere sotto controllo le prestazioni non solo delle tradizionali caldaie, ma anche dei sistemi di condizionamento, di teleriscaldamento e di cogenerazione.

A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici di abitazioni, uffici ed aziende dovranno essere muniti di un nuovo “libretto di impianto per l

a climatizzazione”  diventando obbligatorio anche per i dispositivi di climatizzazione estiva. Rispetto all’edizione precedente, il nuovo libretto non si fonda più su due modelli (uno riferito alle centrali e l’altro al singolo impianto), ma su di un modello unico, personalizzabile, costituito da tante schede, usate ed assemblate in funzione delle apparecchiature componenti l’impianto. Nel definire i documenti si è tenuto conto dei progressi tecnologici e della presenza sempre più diffusa, accanto alle caldaie e ai condizionatori “tradizionali”, di nuovi sistemi, come le pompe di calore geotermiche, i cogeneratori o i dispositivi alimentati da fonte rinnovabile (solare, biomasse, ecc.).

Sempre a partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, su

impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, occorrerà redigere  il rapporto di controllo dell’efficienza energetica. Per gli impianti termici alimentati esclusivamente con Fonti Energetiche Rinnovabili, di cui al D.Lgs 28/11, sarà richiesta solo la compilazione del “Libretto per la climatizzazione”. I tecnici che intervengono nell’esecuzione di tali interventi sui climatizzatori devono essere abilitati, muniti di appositi patentini e le aziende devono essere in possesso di certificazione “FGAS”.

Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione. Restano esclusi i boiler per la produzione dell’acqua calda sanitaria.

 

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Si comunica che in data 27 marzo 2014 è stata sottoscritta tra Regione Piemonte e Parti sociali piemontesi una ulteriore proroga dell’Accordo Quadro per la gestione 2013 degli ammortizzatori sociali in deroga.

Tale Accordo proroga ulteriormente e temporaneamente, fino al 30 giugno 2014, le modalità di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga previste per l’annualità 2013.

Fino alla definizione di nuove regole gestionali, i datori di lavoro possono richiedere un periodo di CIGD continuativo con inizio il 1 aprile 2014 della durata massima di 3 mesi, e comunque non oltre il 30 giugno 2014.

Nel trimestre 1 aprile – 30 giugno 2014 la CIGD potrà essere richiesta entro il limite massimo complessivo di 910 giorni a partire dall’anno 2010, calcolati per ogni unità produttiva nel caso di datori di lavoro con più sedi operative in Piemonte, cumulando anche periodi non consecutivi.

Le modalità di accesso all’ammortizzatore per l’anno 2014 restano le medesime dell’anno precedente, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale www.ebap.piemonte.it, sezione modulistica, per le imprese iscritte all’EBAP.
Per le richieste di CIGD con inizio 1° aprile 2014, tenuto conto che è stata confermata la proroga solo in data 27 marzo 2014, è possibile inviare le comunicazioni di avvio della procedura all’EBAP di Bacino almeno il giorno prima dell’inizio del periodo richiesto.

Si rammenta che i verbali di consultazione sindacale vengono sottoscritti presso gli EBAP di Bacino per le sole imprese in regola con l’iscrizione all’Ente Bilaterale.

Per nessun motivo è possibile utilizzare il Modello 2 per sottoscrivere accordi di CIGD al di fuori della sede di Bacino.
Il periodo di CIGD viene indicato nell’Accordo dall’impresa richiedente sotto la sua responsabilità circa l’applicazione delle nuove regole stabilite dalla seconda proroga dell’Accordo Quadro Regionale.

Gli Accordi sindacali finalizzati a richieste di Sostegno al Reddito EBAP potranno essere sottoscritti solo per i dipendenti che non possiedono i requisiti per l’accesso alla CIGD e per tutte le aziende che abbiano raggiunto i limiti di richiesta indicati nella seconda proroga dell’Accordo Quadro del 27/03/2014.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Consulenza Paghe al 0141/5962:

Anna Claps                     int.20

Alessandra Savio           int.25