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Dal 1 giugno 2014 – Il nuovo libretto di impianto obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva

          A cura del Responsabile provinciale Bruciatoristi di Confartigianato Asti: FABIO BOSTICCO È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55, l’aggiornamento normativo - al D.P.R. del 16 aprile 2013 n.74 – recante la nuova documentazione relativa agli impianti

 

 

 

 

 

A cura del Responsabile provinciale Bruciatoristi di Confartigianato Asti: FABIO BOSTICCO

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55, l’aggiornamento normativo – al D.P.R. del 16 aprile 2013 n.74 – recante la nuova documentazione relativa agli impianti di climatizzazione invernale ed estiva ed il rapporto di controllo dell’efficienza energetica.

Il Decreto prevede l’introduzione di un unico libretto, composto da schede modulabili a seconda delle caratteristiche dell’impianto. Quattro tipologie di rapporto di efficienza energetica, studiate per mettere a fuoco e tenere sotto controllo le prestazioni non solo delle tradizionali caldaie, ma anche dei sistemi di condizionamento, di teleriscaldamento e di cogenerazione.

A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici di abitazioni, uffici ed aziende dovranno essere muniti di un nuovo “libretto di impianto per l

a climatizzazione”  diventando obbligatorio anche per i dispositivi di climatizzazione estiva. Rispetto all’edizione precedente, il nuovo libretto non si fonda più su due modelli (uno riferito alle centrali e l’altro al singolo impianto), ma su di un modello unico, personalizzabile, costituito da tante schede, usate ed assemblate in funzione delle apparecchiature componenti l’impianto. Nel definire i documenti si è tenuto conto dei progressi tecnologici e della presenza sempre più diffusa, accanto alle caldaie e ai condizionatori “tradizionali”, di nuovi sistemi, come le pompe di calore geotermiche, i cogeneratori o i dispositivi alimentati da fonte rinnovabile (solare, biomasse, ecc.).

Sempre a partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, su

impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, occorrerà redigere  il rapporto di controllo dell’efficienza energetica. Per gli impianti termici alimentati esclusivamente con Fonti Energetiche Rinnovabili, di cui al D.Lgs 28/11, sarà richiesta solo la compilazione del “Libretto per la climatizzazione”. I tecnici che intervengono nell’esecuzione di tali interventi sui climatizzatori devono essere abilitati, muniti di appositi patentini e le aziende devono essere in possesso di certificazione “FGAS”.

Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione. Restano esclusi i boiler per la produzione dell’acqua calda sanitaria.