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Le donne italiane sono le più intraprendenti in Europa ma anche quelle che hanno pagato il prezzo maggiore a causa della pandemia, con un calo dell’occupazione del 7,8%.

La fotografia scattata dell’Ufficio studi di Confartigianato in occasione dell’8marzo, la Giornata internazionale della Donna, mostra quanta strada ci sia ancora da fare per supportare il lavoro di 1,4 milioni di artigiane, imprenditrici e lavoratrici autonome italiane.

“Per raggiungere il pieno empowerment femminile anche nel contesto lavorativo bisogna agire sugli aspetti fiscali e contributivi per favorire lo sviluppo imprenditoriale delle donne, la promozione di forme di conciliazione vita-lavoro e di welfare territoriale”, ha sottolineato la Presidente del Movimento Donne Impresa di Confartigianato, Daniela Biolatto a cui si aggiunge il sostegno della nostra Presidente Anna Oliva e del Direttivo Donne Impresa di Asti.

La Nuova Provincia uscita martedì 8 marzo 2022.

 

 

 

ATTENZIONE: La Camera di commercio di Alessandria-Asti ha comunicato di essere prossima al rilascio d’ufficio dei domicili digitali di posta elettronica certificata (PEC) per le imprese che non hanno ancora provveduto a comunicare la loro PEC al Registro Imprese.

L’assegnazione d’ufficio di una PEC comporterà peraltro l’irrogazione di una sanzione amministrativa (minimo € 30,00 e massimo € 1.548,00 per le ditte individuali – minimo € 206,00, e massimo € 2.064,00 per le società), ai sensi dell’art. 38 del D.L. 76/2020.

Per non incorrere in sanzioni, si dovrà pertanto verificare:

  • la corretta iscrizione del domicilio digitale (PEC) al Registro Imprese;
  • il corretto funzionamento del domicilio digitale (PEC);

ATTENZIONE: nulla è dovuto per i Clienti che hanno stipulato tramite la Confartigianato la convenzione con Legalmail e che rinnovano regolarmente il canone annuo tramite la stessa.

Mentre le Ditte che non usufruiscono di tale convenzione sono invitate a verificare che la propria casella PEC sia correttamente registrata (tramite il sito https://www.registroimprese.it/) e a rinnovare il servizio direttamente con il gestore scelto poiché la Camera di Commercio agirà anche nei confronti delle imprese il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio oppure risulti inattivo.

Per informazioni Ufficio Consulenza Generale (tel. 0141 5962 int. 12 opp. 15)

Confartigianato continua nelle azioni per chiedere la modifica dell’articolo 28 del Decreto Sostegni ter che, con il condivisibile e doveroso intento di evitare le frodi nell’utilizzo dei bonus edilizia e riqualificazione energetica, limita ad una sola cessione il trasferimento dei crediti fiscali.

 

La Confederazione ha chiesto al Parlamento e al Governo di sbloccare la cessione dei crediti per non bloccare la crescita e il lavoro delle imprese. La mobilitazione ora si intensifica con iniziative di denuncia e sensibilizzazione in tutta Italia.

 

In un Manifesto che verrà diffuso dal Sistema Confartigianato ai rappresentanti delle istituzioni di riferimento su tutto il territorio, sono indicati i 10 motivi per correggere la norma e prevedere controlli efficaci contro le truffe.

Leggi il MANIFESTO di Confartigianato

Il “Regolamento (UE) 2021/1902 della Commissione del 29 ottobre 2021” del 29 ottobre 2021, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione” (allegato) ha introdotto il divieto di commercializzazione di diverse sostanze, tra cui lo Zinco Piritione ed il Butylphenyl Methylpropional utilizzati nelle formulazioni cosmetiche a partire dal prossimo 1° marzo.

 

Pertanto, da tale data, le aziende cosmetiche non potranno più immettere sul mercato prodotti che contengono una o più delle sostanze coinvolte e chiunque faccia parte della catena distributiva – quindi anche gli estetisti – non potrà mettere a disposizione dei consumatori tali prodotti.

 

Trattandosi di un regolamento Omnibus, la norma non prevede date differenziate per l’immissione sul mercato e la commercializzazione al dettaglio, di fatto riducendo i tempi di smaltimento che sono normalmente previsti dai Regolamenti di adeguamento al progresso tecnico.

 

Il Regolamento non prevede, infine, esplicitamente che i prodotti debbano essere restituiti dagli estetisti ai loro fornitori, ma semplicemente che tali prodotti non sono più conformi. Saranno pertanto gli accordi tra le parti a stabilire se i prodotti in questione debbano essere smaltiti dalle estetiste o reinviati ai fornitori.

 

Ufficio Categorie 

email: cristina.b@confartigianatoasti.com – tel. 0141/5962 int. 04

          

Orario Uffici:

lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30

martedì, giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Il nuovo “Congedo parentale SARS Cov-2” può essere fruito, oltre che dai genitori lavoratori dipendenti, anche dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps (Artigiani, Commercianti e Coltivatori Diretti), per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni affetti da SARS Cov-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.

Lo stesso congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura dei figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104 del 1992.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta una indennità pari al 50% del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente.

Deve ovviamente sussistere l’infezione da SARS Cov-2, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra oppure da provvedimento/comunicazione della Azienda sanitaria locale (ASL), oppure la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente oppure la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

Si specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purchè relativa a periodi di fruizione non antecedenti il 22 ottobre 2021 e fino a tutto il 31/03/2022.

 

Le relative domande possono essere presentate tramite il Patronato Inapa (0141596271 o 79)

Siglata la convenzione tra Confartigianato e SOA Servizi per consulenze utili ai fini Attestazioni SOA, Certificazioni UNI EN ISO 9000, consulenza ed assistenza gare d’appalto, Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) per la riduzione del tasso INAIL, un nuovo utile strumento per le nostre aziende che desiderano certificarsi o approfondire la materia.

Per maggiori dettagli dei servizi offerti vi invitiamo a scaricare il file o contattare i nostri uffici: Antonella Giraudi al  0141596203 – 348 03 00 576 o scrivere al seguente indirizzo e-mail: antonella@confartigianatoasti.com.

Il Decreto Legislativo 32/2021 in vigore dal 1° gennaio 2022 ha modificato le norme per il finanziamento dei controlli ufficiali per la sicurezza alimentare e stabilisce nuove fasce delle tariffe forfettarie annue.

 

Gli operatori che in data antecedente al 1° luglio 2021 hanno iniziato una o più attività di produzione alimentare tra quelle elencate nell’Allegato 2, sezione 6, tabella A del D.Lgs. 32/21 e che commercializzano all’ingrosso verso altri operatori o altri stabilimenti una quantità superiore al 50% della propria merce, in base alle nuove disposizioni sono obbligati a corrispondere le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce, a seconda del grado di rischio (basso € 200, medio € 400, alto € 800). Sono escluse dall’obbligo le aziende che vendono e somministrano al consumatore finale in stabilimenti annessi e funzionalmente connessi.

 

Tutti operatori che effettuano le attività definite in suddetto Allegato, indipendentemente dal fatto che commercializzino all’ingrosso più o meno del 50% della propria merce, entro il 31 gennaio 2022 debbono comunque trasmettere all’ASL territorialmente competente, tramite posta elettronica certificata, l’autodichiarazione compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente (clicca qui per il modulo da utilizzare).

 

Sulla base delle informazioni acquisite con l’autodichiarazione, l’ASL applicherà la tariffa forfettaria annua relativa alla fascia di appartenenza riferita all’anno in corso, maggiorata dello 0,5%, ed emetterà la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.

 

In caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, l’ASL applicherà d’ufficio per ogni anno di riferimento in cui non è stata pagata, la tariffa forfettaria annua dovuta in base al livello di rischio già attribuito nei precedenti controlli ufficiali.

 

Raccomandiamo pertanto alle aziende del settore alimentare di inviare tale autodichiarazione entro il 31 gennaio 2022 al fine di confermare se la propria attività rientra tra quelle obbligate o per comunicare di non essere soggette al pagamento della tariffa.